Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2013 (vai al sommario)
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
PROVVEDIMENTO 4 gennaio 2013
Disposizioni in materia di comunicazione politica e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio, del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Lombardia e del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Molise, previste per i giorni 24 e 25 febbraio 2013. (Documento n. 15).



La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premesso:

che, con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012, n. 226, sono stati convocati i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per i giorni di domenica 24 febbraio e di lunedi' 25 febbraio 2013;

rilevato

che, con decreti rispettivamente n. 47449 e n. 56527, in data 27 dicembre 2012, il Prefetto di Milano e il Prefetto di Campobasso, ciascuno nelle funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, a norma dell'articolo 10, commi 1 e 2, lettera f), della legge 5 giugno 2003, n. 131, hanno convocato, per i medesimi giorni di domenica 24 febbraio e lunedi' 25 febbraio 2013, i comizi elettorali per le elezioni degli organi delle Regioni Lombardia e Molise; che inoltre il Presidente della Regione Lazio, con decreto n. T00420/2012 in data 22 dicembre scorso, rinnovando il precedente decreto che fissava la data delle elezioni per i giorni 10 e 11 febbraio 2013, ha convocato i comizi per le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio per i giorni di domenica 24 febbraio e lunedi' 25 febbraio 2013, in contemporaneita' con lo svolgimento delle elezioni politiche;

visti

a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;
c) quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potesta' della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni; nonche', per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;
d) la legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel suo complesso;
e) quanto alla disciplina delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con le successive modificazioni e integrazioni, e il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, con le successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento alla legge elettorale vigente 21 dicembre 2005, n. 270, nonche' la legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, e la legge ordinaria 27 dicembre 2001, n. 459, relative alla rappresentanza e all'esercizio del voto dei cittadini italiani residenti all'estero;
f) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: "Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario";
g) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni";
h) la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, recante "Nuovo Statuto della Regione Lazio";
i) la legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2, della Regione Lazio, recante "Disposizioni in materia di elezione del Presidente della regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilita' e incompatibilita' dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale";
l) la legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1, recante "Statuto d'autonomia della Lombardia", entrata in vigore il 1° settembre 2008;
m) la legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17, della Regione Lombardia concernente "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione", pubblicata sul supplemento al BURL n. 44 dello stesso giorno ed entrata in vigore il 1° novembre 2012;
n) lo Statuto della Regione Molise, deliberato dal Consiglio Regionale nelle sedute del 26 gennaio, del 12 e 23 marzo 1971 e approvato con legge 22 maggio 1971, n. 347;
considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni;
considerato che la Commissione, visti i tempi e le modalita' della presentazione delle candidature e dell'espressione del voto, si riserva di provvedere, anche su richiesta di un singolo Gruppo, con l'approvazione della maggioranza, a modificare in senso correttivo o integrativo la disciplina delle trasmissioni di comunicazione politica e di informazione relativamente al periodo successivo alla presentazione delle candidature;
consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:
Art. 1

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni del presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000 n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per i giorni 24 e 25 febbraio 2013, nonche' a quelle per le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio, del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Lombardia e del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Molise, indette per i medesimi giorni. Esse si applicano, per quanto concerne l'ambito nazionale, dall'indizione dei comizi elettorali fino al giorno successivo alle votazioni relative a tali consultazioni e, per quanto riguarda la programmazione nelle Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali, di cui al successivo articolo 2, a partire dal quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni fino al giorno successivo alle votazioni relative a tali consultazioni. La Commissione puo' tuttavia individuare, con le modalita' di cui all'articolo 10, gli ambiti territoriali per i quali l'efficacia di talune disposizioni puo' cessare anticipatamente.
2. Alle campagne elettorali di cui alla presente delibera sono applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.
 
Art. 2
Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva della RAI, avente ad oggetto le trasmissioni di cui al presente provvedimento, ha luogo in sede nazionale per le elezioni politiche e in sede regionale per le elezioni regionali nel Lazio, in Lombardia e in Molise. In ambito nazionale, la programmazione di cui alla presente delibera viene diffusa dalla RAI sulle reti generaliste e puo' essere trasmessa in replica anche su altri canali preferibilmente a contenuto informativo. La programmazione televisiva e' realizzata esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito:
a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parita' tra i soggetti politici aventi diritto a norma degli articoli 3, 4 e 5. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 8 del presente provvedimento, nonche' i messaggi autogestiti di cui all'articolo 9 e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui agli articoli 4 e 5. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti o giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;
b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalita' di cui all'articolo 9;
c) l'informazione e' assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nelle modalita' previste dal successivo articolo 6, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualita' e della cronaca, purche' la loro responsabilita' sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della RAI non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale ne' che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. E' indispensabile garantire, laddove il format della trasmissione preveda l'intervento di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilita' culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettivita' dell'informazione stessa. Cio' e' ancor piu' necessario per quelle trasmissioni che, apparentemente di satira o di varieta', diventano poi occasione per dibattere temi di attualita' politica, senza quelle tutele previste per trasmissioni piu' propriamente giornalistiche.
2. Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente si applicano altresi' alla programmazione regionale della RAI nelle Regioni in cui si voti per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.
 
Art. 3

Disciplina relativa agli esponenti politici e ai titolari di cariche
politico-istituzionali

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, i candidati alle elezioni e gli esponenti dei partiti politici, e comunque le persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, possono partecipare alle trasmissioni della concessionaria pubblica esclusivamente nei programmi e con le modalita' previste per i rappresentanti delle liste e delle coalizioni.
 
Art. 4

Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale
autonomamente disposte dalla RAI

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale. Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini del presente regolamento attuativo, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi. In ogni caso, in tali trasmissioni e' assicurata parita' di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche e un'equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze.
2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:
a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentativita' con quelle di pariteticita', le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo; nei confronti di delegazioni politiche con almeno 6 deputati o due senatori, costituite all'interno di Gruppi parlamentari secondo i rispettivi statuti da almeno tre anni, rappresentative di partiti e movimenti politici la cui condizione e attivita' sia desumibile da elementi oggettivi, certi e inequivoci;
b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;
c) nei confronti delle forze politiche, diverse da a) e b), che rappresentino, al momento dello scioglimento delle Camere, in seno al Gruppo Misto della Camera o del Senato, una componente di almeno tre parlamentari;
d) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
3. Nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e di cui all'articolo 8, i tempi sono ripartiti per il 50% e in modo paritario ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), b) e c) e per il 50% tra i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) e d), in proporzione alla loro forza parlamentare.
4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo e' garantito l'accesso: a) alle coalizioni di cui all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori; b) alle liste di candidati di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che sono presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori ovvero che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute. Le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorche' presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle Regioni ove e' presente la minoranza linguistica stessa.
5. Il tempo disponibile e' ripartito con criterio paritario per meta', tra tutte le coalizioni di cui al comma 4, lettera a), e, per l'altra meta', tra tutte le liste di cui al comma 4, lettera b).
6. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunita' tra gli aventi diritto puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equita' e di parita' di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva alle compensazioni che dovessero eccezionalmente rendersi necessarie. E' altresi' possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.
7. Le trasmissioni di cui al comma 1, i relativi responsabili, l'elenco degli aventi diritto, i tempi a loro disposizione e il calendario delle partecipazioni sono pubblicati sul sito www.raiparlamento.rai.it.
8. Al fine di mantenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari per lo svolgimento delle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo gli aventi diritto indicano un loro rappresentante.
9. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche come definite all'articolo 2, comma 1, lettera c).
 
Art. 5

Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale
autonomamente disposte dalla RAI

1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento la RAI programma nelle Regioni di cui all'articolo 2, comma 2, trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale. Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini del presente regolamento attuativo, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi. In ogni caso, in tali trasmissioni e' assicurata parita' di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche e un'equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze.
2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo e' garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli regionali.
3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei Consigli regionali.
4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo e' garantito l'accesso:
a) alle liste regionali ovvero ai gruppi di liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della Giunta regionale;
b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei Consigli regionali;
5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una meta' in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una meta' in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).
6. Al fine di mantenere i rapporti con la RAI, sede regionale, che si rendono necessari per lo svolgimento delle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo gli aventi diritto indicano il loro rappresentante nel numero di: a) tre delle liste che compongono le coalizioni di cui al comma 4, lettera a). In caso di dissenso prevalgono le proposte formulate a maggioranza; b) uno per le forze politiche di cui al comma 4, lettera b).
7. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunita' tra gli aventi diritto puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo la parita' di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di programmazione. E' altresi' possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti, anche appartenenti ad altre testate e a titolo non oneroso, che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando imparzialita' e pari opportunita' nel confronto tra i soggetti politici. La lista dei giornalisti accreditati e' pubblicata sul sito www.tgr.rai.it.
8. Le trasmissioni di cui al comma 1, i relativi responsabili, l'elenco degli aventi diritto, i tempi a loro disposizione e il calendario delle partecipazioni saranno pubblicati su www.tgr.rai.it.
9. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche come definite all'articolo 2, comma 1, lettera c).
 
Art. 6
Informazione

1. Sono programmi di informazione quelli definiti all'articolo 2, comma 1, lettera c).
2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 4, se diffusi in ambito nazionale, e dei soggetti di cui all'articolo 5, se diffusi in ambito regionale nelle Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialita', della obiettivita', dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parita' di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'Istituto cui fa riferimento l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
3. In particolare i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonche' i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2.
Inoltre essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parita', in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti l'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.
5. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito www.raiparlamento.rai.it i dati del monitoraggio del pluralismo relativi ad ogni testata e gli indici di ascolto.
6. Nel periodo disciplinato dal presente regolamento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la piu' ampia ed equilibrata presenza e possibilita' di espressione ai diversi soggetti politici.
7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilita' di specifiche testate giornalistiche, non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, ne' che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, e' assicurato d'ufficio dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
9. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito www.raiparlamento.rai.it i dati del monitoraggio del pluralismo relativi ad ogni testata informando altresi' sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate, i temi trattati, i soggetti politici invitati, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto.
10. La RAI comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione parlamentare il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati, nonche' la suddivisione per genere delle presenze, ed informa altresi' sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente.
 
Art. 7
Illustrazione delle modalita' di voto e presentazione delle liste

1. A far luogo almeno dal decimo giorno precedente il termine di presentazione delle candidature, e fino a tale data, la RAI predispone e trasmette, anche nei suoi siti web, una scheda televisiva e una radiofonica, nonche' una o piu' pagine televideo, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.
2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalita' di espressione del voto. Nelle Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali, tali schede dovranno essere trasmesse in orari e modalita' separate da quelle concernenti le consultazioni nazionali e in modo da non generare confusione.
3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresi' illustrate le speciali modalita' di voto previste per gli elettori affetti da disabilita', con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.
4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.
5. Le schede di cui al presente articolo saranno messe a disposizione on line per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili oltre che essere caricate on line sui primi dieci siti di video sharing gratuiti.
 
Art. 8
Tribune elettorali nazionali e regionali

1. In riferimento alle elezioni disciplinate dalla presente delibera, la RAI trasmette, all'interno delle fasce orarie dalle ore 7 alle ore 9 e dalle ore17 alle ore 19, comunque evitando la coincidenza con gli altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo, Tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna organizzata con la formula del confronto, se possibile, fra quattro partecipanti, e comunque tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, garantendo, nell'ambito della partecipazione delle singole forze politiche, un'equilibrata rappresentazione di genere tra le presenze.
2. Alle Tribune elettorali nazionali, trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 4, comma 2, secondo quanto stabilito all'articolo 4, comma 3.
3. Alle Tribune di cui al comma 2, trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 4, comma 4, secondo quanto stabilito all'articolo 4, comma 5.
4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6, 7 8 e 9.
5. Le Tribune di cui al comma 2, di norma, sono registrate e trasmesse dalla sede di Roma della RAI.
6. In riferimento alle elezioni regionali, la RAI trasmette nelle Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali, su rete locale in orari di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali, comunque evitando la coincidenza con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo, Tribune elettorali regionali televisive e radiofoniche, curando di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di coalizioni diverse e tra i vari candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e garantendo, nell'ambito della partecipazione delle singole forze politiche, un'adeguata rappresentazione di genere tra le presenze.
7. Le Tribune di cui al comma 6 sono registrate e trasmesse dalle corrispondenti sedi regionali della RAI.
8. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI puo' proporre criteri di ponderazione.
9. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonche' la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto piu' possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificita' dei due mezzi.
10. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione e' effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
11. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facolta' degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate e' fatta menzione della rinuncia.
12. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento e' possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.
13. Le ulteriori modalita' di svolgimento delle Tribune sono delegate alle Direzioni di RAI Parlamento e della TGR, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengono necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni degli articoli 15 e 16.
 
Art. 9
Messaggi autogestiti

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette, sia sulle reti nazionali sia nelle Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ed all'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente provvedimento.
2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti, in ambito nazionale, tra i soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, nonche' tra le coalizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 3, secondo periodo, del Testo unico per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, quando siano presenti in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori. Nelle singole Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali, gli spazi per i messaggi tra i soggetti di cui all'articolo 4, comma 4.
3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della presente delibera, la RAI comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonche' la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessita' di coprire piu' di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione nazionale e regionale. La comunicazione della RAI e' valutata dalla Commissione con le modalita' di cui all'articolo 18 del presente provvedimento.
4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:
a) e' presentata alla sede di Roma della RAI ovvero alle sedi regionali della RAI delle regioni interessate alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;
b) e' sottoscritta, se il messaggio cui e' riferita e' richiesto da una coalizione, dal capo della coalizione e dal candidato all'elezione a Presidente della Regione;
c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma, ovvero nelle sedi regionali per i messaggi a diffusione regionale.
5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto.
6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi e' pubblicato su www.raiparlamento.rai.it.
7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalita' che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.
8. Per quanto non e' espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
 
Art. 10

Interviste per le elezioni politiche dei rappresentanti delle diverse
forze politiche e dei rappresentanti nazionali di lista

1. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature la RAI trasmette una intervista per ciascuna delle forze politiche di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) e d), evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo.
2. Ciascuna intervista, a cura di un giornalista RAI, viene diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha una durata di dieci minuti ed e' trasmessa tra le ore 22.30 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa piu' di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.
3. Le interviste sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra le parti; se sono registrate, la registrazione e' effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le trasmissioni non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni la RAI trasmette una intervista per ciascuna delle liste di cui all'articolo 4, comma 4, evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo.
5. A ciascuna intervista, condotta da un giornalista RAI, prende parte il rappresentante nazionale della lista, il quale puo' delegare altre persone anche non candidate.
6. Ciascuna intervista e' diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha una durata compresa tra i dieci e i venti minuti; in relazione al numero di soggetti tra cui suddividere gli spazi; la RAI puo' proporre criteri di ponderazione. Le interviste sono trasmesse tra le ore 22 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa piu' di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.
7. L'ordine di trasmissione delle interviste e' determinato in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento nazionale uscente, in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le interviste dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.
8. Alle interviste di cui al presente articolo si applicano altresi', in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e di cui all'articolo 8, commi da 9 a 13.
 
Art. 11

Conferenze-stampa dei capi delle coalizioni e dei rappresentanti
nazionali di lista

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai capi delle coalizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 3, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, quando dette coalizioni siano presenti in ambiti territoriali tali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori, nonche' ai rappresentanti nazionali di lista, comprese le liste che esprimono il capo di una coalizione.
2. Ciascuna conferenza-stampa ha la durata non inferiore a quarantacinque minuti ed e' trasmessa tra le ore 21 e le ore 22,30, possibilmente in date diverse da quelle delle interviste di cui all'articolo 10, in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di cinque, individuati dalla societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.
3. La conferenza-stampa e' moderata da un giornalista della RAI; essa e' organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parita' di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande ciascuna della durata non superiore a 30 secondi.
4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta. Si applicano peraltro le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e di cui all'articolo 8, commi da 9 a 13.
 
Art. 12
Conferenze-stampa dei candidati a Presidente della Regione

1. In aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli 4, 5 e 8 la RAI trasmette nelle Regioni interessate dalle consultazioni regionali, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione di cui all' articolo 5, comma 4, lettera a).
2. Ciascuna conferenza-stampa della durata di trenta minuti e' trasmessa su rete locale in orari di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali, comunque evitando la coincidenza con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo, possibilmente in date diverse dalle trasmissioni previste agli articoli 4, 5 e 8 e comunque in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI. La partecipazione e' da ritenersi a titolo non oneroso.
3. La conferenza-stampa e' moderata da un giornalista della RAI: essa e' organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parita' di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.
4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.
 
Art. 13
Confronti tra candidati Presidente della Regione

1. Negli ultimi dieci giorni precedenti il voto la RAI trasmette nelle Regioni interessate dalle consultazioni regionali, nelle ultime due settimane precedenti il voto, confronti tra i candidati di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a) in condizioni di parita' di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo. Il confronto e' moderato da un giornalista RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilita' politiche e sociali, a titolo non oneroso.
 
Art. 14
Trasmissioni per la circoscrizione estero

1. A far luogo almeno dal decimo giorno precedente il termine di presentazione delle candidature, e fino a tale data la RAI predispone una scheda televisiva che sara' trasmessa da RAI Italia e da RAIUNO e il cui testo sara' pubblicato sul sito web della RAI e sui primi dieci siti di video sharing gratuiti, nonche' una scheda radiofonica, trasmessa nei programmi nazionali di Radio Uno e nelle trasmissioni per gli italiani all'estero, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle liste nella circoscrizione estero. Altresi', le reti RAI che trasmettono in chiaro in Europa sono tenute a predisporre e a trasmettere una scheda televisiva e radiofonica che illustra le principali caratteristiche delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica disciplinate dalla presente delibera, con particolare riferimento al sistema elettorale e ai tempi e alle modalita' di espressione del voto nella circoscrizione estero per i cittadini italiani residenti all'estero.
2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari e i programmi di approfondimento diffusi da RAI Italia e dai canali nazionali della RAI ricevuti all'estero pongono particolare cura nell'assicurare un'informazione articolata e completa ai cittadini che votano nella circoscrizione estero sul dibattito politico, sulle modalita' di espressione del voto nella circoscrizione estero e sulle modalita' di partecipazione dei cittadini italiani residenti all'estero alla vita politica nazionale.
3. La RAI, attraverso le competenti strutture, realizza almeno due Tribune elettorali televisive e due radiofoniche per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione estero di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, con la partecipazione dei rappresentanti delle liste ammesse alle elezioni. Tali Tribune sono trasmesse secondo modalita' idonee a garantirne la fruizione da parte di tutti gli elettori della circoscrizione estero. In particolare, per quanto riguarda le Tribune televisive, esse sono trasmesse da RAI Italia e devono essere replicate con collocazioni in palinsesto tali da garantire la visione di piu' repliche, in orari di maggiore ascolto su tutta la superficie dei territori delle ripartizioni alle quali si riferisce ciascuna Tribuna. Le Tribune elettorali riferite alla ripartizione a) e alla ripartizione d) della circoscrizione estero, di cui al predetto articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono anche trasmesse almeno due volte ciascuna da RAIUNO in orari di maggiore ascolto.
4. Al fine di garantire agli elettori della circoscrizione estero la possibilita' di seguire lo svolgimento della campagna elettorale radiotelevisiva in Italia, la RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui agli articoli 4 e 6 siano ritrasmesse all'estero, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto, ed assicura che le stesse trasmissioni siano, per quanto possibile, collocate in palinsesto su RAIUNO.
5. Nei venti giorni precedenti il primo giorno previsto per le votazioni nelle circoscrizioni estero, la RAI e' tenuta a predisporre una striscia a cadenza settimanale della durata di quindici minuti che informi sulle iniziative adottate e comunicate alla rete dalle liste elettorali durante la campagna elettorale. Tale trasmissione andra' in onda su RAIUNO e RAI Italia in orari di maggiore ascolto.
6. La RAI trasmette altresi', anche in differita, le interviste di cui all'articolo 10 e le conferenze-stampa di cui all'articolo 11. Queste ultime sono programmate in modo da garantire comunque orari di buon ascolto in tutte le ripartizioni della circoscrizione estero.
 
Art. 15
Programmi dell'Accesso

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso e' sospesa a partire dal termine per la presentazione delle candidature per le elezioni politiche del 2013.
 
Art. 16
Trasmissioni televideo per i non udenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalita' di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste dal presente provvedimento, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.
 
Art. 17
Trasmissioni per i non vedenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalita' di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.
 
Art. 18
Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle Tribune e le loro modalita' di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta Ufficiale la RAI comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdi' precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.
3. Entro le ore 12 di ogni venerdi', sino al termine della competizione elettorale, la RAI comunica alla Commissione e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, su supporto informatico, il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica, nonche' la suddivisione per genere delle presenze e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.
4. La documentazione di cui al precedente comma e' contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito www.raiparlamento.rai.it.
5. La RAI deve fornire settimanalmente alla Commissione i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche regionali per le Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali.
6. La documentazione di cui al precedente comma e' contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito www.raiparlamento.rai.it e sul sito www.tgr.rai.it.
7. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonche' le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.
 
Art. 19

Responsabilita' del Consiglio d'amministrazione e del Direttore
generale

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente regolamento, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.
2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la Direzione generale della RAI e' chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore delle coalizioni o dei soggetti politici danneggiati.
3. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 gennaio 2013

Il presidente: Zavoli
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone