IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche; Visti gli artt. 80, 81 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 14, in materia di conferenze di servizi; Visto l'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi; Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, ed in particolare il comma 4, che prevede il ricorso alla procedura di cui all'art. 81, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel caso in cui la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera non si realizzi a causa del dissenso espresso da un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o della tutela della salute e della pubblica incolumita' ovvero dalla Regione interessata; Visto l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed, in particolare, l'art. 10 per i vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163); Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» pubblicato nella G.U. della Repubblica italiana del 5 gennaio 2009, n. 3 che, nell'articolare, a livello centrale, l'espletamento dei compiti ad esso demandati individua, tra le altre, la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali competente nell'ambito degli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo nazionale; Visto il D.M del 2 aprile 2009, n. 307 attuativo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 211/2008 con il quale vengono individuati i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale; Vista la nota n. 0026455/EU in data 2 ottobre 2009, con la quale la Societa' Autostrade per l'Italia S.p.a., ha richiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'espletamento della procedura di verifica di conformita' urbanistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, per il progetto Autostrada A27 Mestre-Belluno. Nuovo svincolo autostradale e stazione di Santa Lucia di Piave (Treviso), in quanto opera di interesse statale, al fine del perfezionamento dell'intesa Stato-Regione e per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, trasmettendo duplice copia degli elaborati progettuali unitamente alla documentazione tecnico-amministrativa; Vista la nota n. DVA-2010-0019248 del 2 agosto 2010, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha determinato, previa osservanza di specifiche prescrizioni e condizioni, l'esclusione dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale del progetto: Autostrada A27 Mestre-Belluno. Nuovo svincolo autostradale e stazione di Santa Lucia di Piave (Treviso); Considerato che le prescrizioni contenute nella nota sopra citata stabiliscono in particolare che i lavori per la realizzazione dello svincolo autostradale devono essere iniziati dopo l'approvazione del progetto definitivo di competenza della Provincia di Treviso relativo alla strada provinciale di collegamento alle SS PP 34 e 92 e che la messa in esercizio dello svincolo deve essere contestuale alla messa in esercizio della viabilita' accessoria allo stesso; Vista la nota n. 0022280/EU in data 9 agosto 2010, con la quale la Societa' Autostrade per l'Italia S.p.a., acquisite le citate prescrizioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 2 agosto 2010, ha riproposto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'istanza per il procedimento di verifica di conformita' urbanistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383/94; Vista altresi la nota n. 12505/R.U., in data 18 novembre 2010, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha chiesto alla Regione Veneto di pronunciarsi in merito all'accertamento della conformita' urbanistica delle opere in esame rispetto alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nel Comune di Santa Lucia di Piave (Treviso), ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383; Visto che la Regione Veneto, con provvedimento n. 3802 in data 5 gennaio 2011 - a seguito del parere del Comitato Tecnico e della Valutazione tecnica regionale n. 211 reso in data 10 dicembre 2010 - ha dichiarato la non conformita' urbanistica dell'opera rispetto alle indicazioni dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Santa Lucia di Piave (Treviso), ritenendola comunque compatibile con lo stesso e ha richiesto, pertanto, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'attivazione della procedura stabilita dall'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 383/94, con convocazione di apposita Conferenza di Servizi; Vista la nota n. 578/RU in data 24 gennaio 2011 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha convocato una Conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, per il giorno 10 marzo 2011 presso lo stesso Ministero, per l'esame del progetto di che trattasi, invitando tutte le amministrazioni ed enti interessati dal procedimento; Considerato che con nota n. 109689 del 4 marzo 2011 la Regione Veneto, con riferimento al richiamato provvedimento, n. 3802 del 5 gennaio 2011, ha precisato che il suddetto parere «comporta un positivo apprezzamento dell'opera in oggetto, configurando altresi' una favorevole disposizione all'accordo Stato-Regione»; Rilevato che in sede della citata Conferenza dei servizi, tenutasi in data 10 marzo 2011 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno espresso parere favorevole, con prescrizioni, al progetto in esame, le seguenti amministrazioni o Enti: la Regione Veneto con i provvedimenti sopracitati; la Provincia di Treviso; il Comune di Santa Lucia di Piave, con delibera di Consiglio comunale n. 4 del 3 marzo 2011; l'Anas Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali, con nota n. CDG-0086845-P del 10 giugno 2009; l'Agenzia Regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, con nota n. 0029726 del 9 marzo 2011; il Ministero della Difesa, con nota n. M_D E24363/1396 dell'11 gennaio 2011; il Servizio Forestale di Treviso e Venezia, con nota n. 115783 dell'8 marzo 2011; i Servizi idrici sinistra del Fiume Piave, con nota n. 3365 del 7 marzo 2011; la Societa' Snam rete gas di Padova, con nota n. 340 dell'8 marzo 2011; il Genio Civile di Treviso; Considerato che in sede della medesima Conferenza dei servizi, il Ministero per i beni e le attivita' culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso - su delega della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, sentite le Soprintendenze di settore, ha esplicitato un parere negativo, adducendo tra l'altro: che l'intervento in esame ricade parzialmente nella fascia di 150 metri dell'argine sinistro del fiume Piave, che interessa una vasta area territoriale in cui sono presenti un importante corso d'acqua e un paesaggio agrario sostanzialmente integro coltivato a vigneti di pregio, che la costruzione dello svincolo, comporterebbe un impatto rilevante con conseguente stravolgimento dei caratteri dell'area stessa e perdita della sua identita', cio' per le caratteristiche dimensionali, formali ed estetiche dell'infrastruttura in esame; Considerato che nel corso della procedura della citata Conferenza dei Servizi del 10 marzo 2011, non sono emerse soluzioni tecniche alternative condivise in merito alla localizzazione dell'intervento cosi' come proposto dalla Societa' Autostrade per l'Italia S.p.a. nel progetto di che trattasi; Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, constatata in sede di Conferenza di servizi l'impossibilita' di assumere una determinazione positiva conclusiva del procedimento, tenuto conto del parere negativo reso da un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela paesaggistico-territoriale, con nota n. 7314 dell'8 agosto 2011 ha proposto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il ricorso alla procedura di cui al comma 4 del citato art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 383/1994; Considerata l'attivita' istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento amministrativo -, con particolare riferimento alla riunione di coordinamento istruttorio svoltasi il 22 settembre 2011, ai fini dell'acquisizione degli elementi informativi, delle posizioni dei soggetti interessati, comprese le relative prescrizioni e richieste, dalla quale emerge: che il progetto in esame e' inserito tra gli interventi previsti nell'ambito della Convenzione unica relativa alla concessione per l'esercizio di tratte autostradali tra Autostrade per l'Italia S.p.A. ed ANAS, del 12 ottobre 2007 approvata con legge 6 giugno 2008, n. 101; che pertanto la realizzazione del nuovo svincolo autostradale di Santa Lucia di Piave (Treviso), ha la funzione di rendere piu' permeabile l'autostrada al traffico locale comportando un trasferimento del traffico dalla viabilita' ordinaria, in particolare dalla SS13, a quella autostradale in ragione di una maggiore vicinanza della nuova uscita autostradale alle attivita' antropiche localizzate immediatamente a nord del Fiume Piave; che l'esecuzione del citato progetto comportera' una riduzione dell'elevato flusso di traffico gravante sulla viabilita' ordinaria, migliorando il flusso della circolazione locale, dato che l'area e' interessata dallo spostamento di un elevato numero di mezzi pesanti per la consistente presenza di aree industriali localizzate immediatamente a sud e a nord dell'asta della SS 13 «Pontebbana»; che il progetto stesso contribuira' pertanto a migliorare la movimentazione del traffico merci in una zona ad alta densita' industriale, con beneficio per l'economia dei luoghi; che la funzionalita' dello svincolo autostradale inoltre e' strettamente correlata alla realizzazione della Viabilita' di collegamento da parte della Provincia di Treviso e, che tale esigenza e' stata manifestata anche dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel citato dispositivo VIA n. DVA-2010-0019248 del 2 agosto 2010, al punto n. 1 del quadro delle prescrizioni, stabilendo in particolare, la necessita' dell'approvazione del progetto definitivo della strada provinciale di collegamento alle SS PP 34 e 92; Considerato che, nella valutazione degli interessi pubblici presenti, la realizzazione dell'opera - da attuarsi conformemente alle prescrizioni e richieste formulate dalle amministrazioni interessate - assume rilevanza primaria e strategica per i vantaggi della viabilita' e per la riqualificazione dell'intera maglia infrastrutturale connessa; Verificata la coerenza della proposta progettuale con la normativa richiamata e le risultanze dell'iter procedimentale; Ritenuto di dover procedere ai sensi dell'art. 81, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Vista la nota prot. n. 7314 dell'8 agosto 2011, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il ricorso alla procedura di cui al comma 4 del citato art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2012, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Acquisito il parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali, espresso nella seduta del 4 aprile 2012; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2012; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 81, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e' perfezionato, con conclusione favorevole, per le motivazioni richiamate in premessa, il procedimento d'intesa Stato-Regione del Veneto concernente il progetto definitivo denominato «Autostrada A27 Mestre-Belluno. Nuovo svincolo autostradale e stazione di Santa Lucia di Piave (Treviso)». Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 30 luglio 2012
NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Passera, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 211 |