IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni; Vista la legge 14 agosto 1971, n. 822; Vista la legge 5 maggio 1976, n. 355; Visto il decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692; Visto il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153; Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 5 settembre 1989, n. 339, e successive modificazioni; Visto l'art. 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dall'art. 16 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007 n. 127, che autorizza il Governo ad adottare un regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, dettando i relativi criteri direttivi; Vista in particolare la lettera c) del citato comma 989 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, nel prevedere - tra i criteri direttivi di cui dover tener conto per l'adozione dell'anzidetto regolamento - l'adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e dei diritti marittimi sulla base del tasso d'inflazione a decorrere dalla data della loro ultima determinazione, stabilisce che si provvede a tale adeguamento con decreto del Ministro dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 2009, n. 107, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 5 agosto 2009, recante il regolamento per la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, da qui in avanti denominato «il regolamento»; Visto in particolare l'art. 4, comma 2 del regolamento, che ha stabilito le modalita' ed i parametri per l'adeguamento dell'ammontare delle tasse e dei diritti marittimi disciplinati dalla vigente legislazione e dallo stesso regolamento, prevedendo che l'adeguamento venga effettuato, per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1993, data dell'ultima determinazione dell'ammontare delle tasse e dei diritti marittimi, e la data di entrata in vigore del regolamento stesso, prendendo a base il 75 per cento del tasso d'inflazione ufficialmente rilevato e graduando l'adeguamento in modo da applicarlo nella misura del 33 per cento nell'anno 2009, nella misura di un ulteriore 33 per cento nell'anno 2010, e per il restante 34 per cento nell'anno 2011, mentre, per gli anni successivi al 2011, l'adeguamento deve essere effettuato annualmente in ragione del 75 per cento del tasso ufficiale d'inflazione; Visto altresi' l'art. 4, comma 3, del regolamento che fa salve le disposizioni dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria del 4 ottobre 1985 per l'utilizzazione del porto di Trieste, ratificato con legge 6 marzo 1987, n. 110, che escludono l'adeguamento per la tassazione relativa alle merci destinate all'Austria o da essa provenienti, e prescrive, inoltre, che alle operazioni commerciali che si svolgono presso i punti franchi di detto porto si applicano i medesimi criteri di adeguamento di cui al comma 2 dell'art. 4 del regolamento, prendendo tuttavia a base il 100 per cento del tasso ufficiale d'inflazione, al fine di riequilibrare il rapporto differenziale tra la misura della tassazione applicata nel porto franco di Trieste e quella applicata nella generalita' dei porti nazionali; Visto l'art. 5, comma 7-undecies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, che ha rinviato l'applicazione delle suddette norme relative all'adeguamento disponendone la decorrenza dal 1° gennaio 2012; Visto l'art. 11, comma 1. lettera a) del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, con il quale e' stato disposto un ulteriore differimento al 1° gennaio 2013 del predetto adeguamento; Considerato che la legge 24 febbraio 2012, n. 14, non ha convertito in legge la lettera a), comma 1, dell'art. 11, del citato decreto-legge n. 216/2011, e che, pertanto, e' necessario procedere all'adeguamento dell'ammontare delle tasse e dei diritti marittimi; Considerato che a causa del differimento recato dall'art. 5, comma 7-undecies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, il periodo da prendere in considerazione per detto adeguamento e' quello compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2011 e che secondo il principio della gradualita' triennale previsto dall'art. 4, comma 2, del regolamento l'applicazione dell'adeguamento va ripartita nel triennio 2012, 2013 e 2014, nelle rispettive misure del 33%, 33% e 34%, cosi' come l'applicazione degli adeguamenti annuali previsti dallo stesso art. 4, comma 2, del regolamento nella misura del 75 per cento del tasso ufficiale d'inflazione va effettuata a partire dall'anno 2015; Considerato che i dati definitivi delle variazioni del tasso d'inflazione annuale sono pubblicati dall'ISTAT nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e pertanto e' possibile procedere all'adeguamento annuale solo a partire dal 1° febbraio di ogni anno; Preso atto che il tasso d'inflazione FOI accertato dall'ISTAT per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011 e' pari al 59,3%; Ritenuto che siano da escludere dall'adeguamento i tributi di cui al titolo IV della legge 9 febbraio 1963, n. 82, in quanto non inquadrabili nella categoria delle tasse e dei diritti marittimi non avendo gli stessi alcuna diretta attinenza con le operazioni commerciali nei porti e con l'effettivo esercizio della navigazione;
Decreta: Articolo Unico
1. Le aliquote relative alla tassa di ancoraggio e alla tassa portuale di cui al regolamento citato nelle premesse sono aumentate nella misura risultante in cifra calcolata applicando su ciascuna di esse il 75% del tasso d'inflazione FOI accertato dall'ISTAT per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011, risultato pari al 59,3%, con la seguente gradualita': a) con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato; b) con decorrenza dal 1° gennaio 2013, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato; c) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 34% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato. Gli importi aggiornati delle aliquote di cui al presente comma sono indicati, rispettivamente, nella tabella A e nella tabella B, allegate al presente decreto. 2. Per i soli punti franchi del porto di Trieste e fino al raggiungimento delle aliquote di cui al comma 1 vigenti negli altri porti, le aliquote relative alla tassa erariale e alla tassa portuale, rispettivamente previste dagli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 settembre 1989, n. 339, sono aumentate nella misura risultante in cifra calcolata applicando su ciascuna di esse il tasso d'inflazione FOI accertato dall'ISTAT per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011, con la seguente gradualita': a) con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato; b) con decorrenza dal 1° gennaio 2013, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato; c) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 34% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato. Gli importi aggiornati delle aliquote di cui al presente comma sono indicati nella tabella C, allegata al presente decreto. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le tasse e gli altri diritti marittimi previste dagli articoli 5, 7, 14, 16, 23, 24, 25, 43 e 44 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono aumentati nella misura risultante in cifra calcolata applicando su ciascuna di esse il 75% del tasso d'inflazione FOI accertato dall'ISTAT per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011, con la seguente gradualita': a) con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato; b) con decorrenza dal 1° gennaio 2013, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato; c) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 34% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato. Sono esclusi dagli aumenti di cui al presente comma i tributi di cui al titolo IV della legge 9 febbraio 1963, n. 82. 4. Negli anni successivi al 2014, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del regolamento, l'adeguamento e' effettuato annualmente in ragione del 75% del tasso d'inflazione FOI accertato dall'ISTAT per l'anno precedente e decorre dal 1° febbraio di ciascun anno. 5. Per le tasse di cui al comma 2, per i punti franchi del porto di Trieste, negli anni successivi al 2014, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del regolamento, l'adeguamento e' effettuato annualmente in ragione del tasso d'inflazione FOI accertato dall'ISTA per l'anno precedente e decorre dal 1° febbraio di ciascun anno, fino al raggiungimento delle aliquote vigenti negli altri porti. 6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 dicembre 2012
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