IL DIRETTORE GENERALE per gli italiani all'estero e le politiche migratorie
Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, che stabilisce le norme sui passaporti; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 23 giugno 2009, n. 303/14, articoli 7 e 9, recante «Disposizioni relative al modello e alle caratteristiche di sicurezza del passaporto ordinario elettronico»; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 360, reso in data 22 novembre 2012;
Decreta:
Art. 1
1. In quanto titolare del trattamento dei dati personali registrati nella banca dati passaporti, al Ministero degli affari esteri competono, fra l'altro, le determinazioni in ordine ai profili di sicurezza relativi alle modalita' e agli strumenti utilizzati per il suddetto trattamento. 2. A tale fine sono state individuate le misure di sicurezza destinate a tutti i processi di trattamento dei dati, inclusi quelli biometrici, correlati alla procedura di emissione del passaporto. 3. Le suddette misure di sicurezza sono analiticamente descritte nell'allegato documento tecnico «Ministero degli affari esteri - Documento sulle specifiche tecniche del processo di emissione del passaporto elettronico» da intendersi come parte integrante del presente provvedimento. Roma, 24 dicembre 2012
Il direttore generale: Ravaglia |