Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2013 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2012, n. 223
Testo del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 294 del 18 dicembre 2012), coordinato con la legge di conversione 31 dicembre 2012, n. 232 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 2), recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle
liste di candidati e cause di ineleggibilita' alle elezioni
politiche del 2013

1. Limitatamente alle elezioni politiche del 2013, qualora lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica anticipi di oltre 30 giorni la scadenza naturale della legislatura ai sensi dell'articolo 60, primo comma, della Costituzione, si applicano le seguenti disposizioni:
a) la riduzione (( ad un quarto )) del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e dei candidati, di cui agli articoli 18-bis, comma 1, primo periodo, e 92, primo comma, n. 2) primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, agli articoli 9, comma 2, primo periodo, e 20, comma 1, lettera a), primo periodo, (( e lettera b), primo e quarto periodo, )) del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 27 dicembre 2001, n. 459;
b) (( soppressa; ))
c) (( soppressa; ))
d) le cause di ineleggibilita' di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 18-bis, comma 1,
primo periodo e 92, primo comma, n. 2 primo periodo del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati»
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 3 giugno
1957).
«Art. 18-bis. - 1. La presentazione delle liste di
candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo
proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e
da non piu' di 2.000 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a
500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non piu' di 3.000
elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
nelle circoscrizioni con piu' di 500.000 abitanti e fino a
1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non piu' di
4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
compresi nelle circoscrizioni con piu' di 1.000.000 di
abitanti. Omissis».
«Art. 92. - L'elezione uninominale nel Collegio "Valle
d'Aosta", agli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo
7 settembre 1945, n. 545, e' regolata dalle disposizioni
dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le
modificazioni seguenti:
1) (omissis);
2) la candidatura deve essere proposta con
dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non
meno di 300 e non piu' di 600 elettori del collegio. In
caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne
anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero
delle sottoscrizioni della dichiarazione e' ridotto della
meta'.
Omissis».
- Si riporta il testo degli articoli 9 comma 2, primo
periodo e dell'art. 20, comma 1, lettera a), primo periodo,
e lettera b), primo e quarto periodo, del decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante: «Testo unico
delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della
Repubblica»:
«Art. 9. (Omissis).
2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere
sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500
elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e
da non piu' di 2.500 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle regioni con piu' di
500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da
almeno 3.500 e da non piu' di 5.000 elettori iscritti nelle
liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con piu'
di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del
Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di
oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di
cui alle lettere a), b) e c) e' ridotto alla meta'.
Omissis».
«Art. 20. (Omissis).
1. L'elezione uninominale nel collegio della Valle
d'Aosta e nei collegi uninominali della regione
Trentino-Alto Adige e' regolata dalle disposizioni dei
precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme
seguenti:
a) nella regione Valle d'Aosta la candidatura deve
essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno
di 300 e da non piu' di 600 elettori del collegio.
b) nella regione Trentino-Alto Adige la dichiarazione
di presentazione del gruppo di candidati deve essere
sottoscritta da almeno 1.750 e da non piu' di 2.500
elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni
compresi nella regione. Ciascun gruppo deve comprendere un
numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al
numero dei collegi della regione. In caso di scioglimento
del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di
oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni
della candidatura e' ridotto della meta'. Per le
candidature individuali la dichiarazione di presentazione
deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non piu' di
1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del
collegio. La presentazione dei gruppi di candidati e delle
candidature individuali e' effettuata, insieme al deposito
del relativo contrassegno, presso la cancelleria della
corte d'appello di Trento.
Omissis».
- Si riporta l'art. 8, comma 1, lettera c) della legge
27 dicembre 2001, n. 459, recante «Norme per l'esercizio
del diritto di voto dei cittadini italiani residenti
all'estero» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio
2002, n. 4):
«Art. 8. (Omissis).
1. Ai fini della presentazione dei contrassegni e delle
liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella
circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili,
le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e in
ogni caso le seguenti disposizioni:
(Omissis);
c) la presentazione di ciascuna lista deve essere
sottoscritta da almeno 500 e da non piu' di 1000 elettori
residenti nella relativa ripartizione.
Omissis».
- Si riporta l'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante: «Approvazione
del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei deputati» (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 giugno 1957, n. 139):
«Art. 7. - Non sono eleggibili:
a) i deputati regionali o consiglieri regionali;
b) i presidenti delle Giunte provinciali;
c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai
20.000 abitanti;
d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori
generali di pubblica sicurezza;
e) i capi di Gabinetto dei Ministri;
f) il Rappresentante del Governo presso la Regione
autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella
Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni
a statuto ordinario, il commissario del Governo per la
regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della
Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta,
i commissari del Governo per le province di Trento e
Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle
predette cariche;
g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
h) [gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli
ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella
circoscrizione del loro comando territoriale].
Le cause di ineleggibilita' di cui al primo comma sono
riferite anche alla titolarita' di analoghe cariche, ove
esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati
esteri.
Le cause di ineleggibilita', di cui al primo e al
secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate
siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di
scadenza del quinquennio di durata della Camera dei
deputati.
Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva
astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito,
preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del
primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal
secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni
e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca
dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in
aspettativa.
L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso
la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a),
b) e c).
Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione
dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art.
11.
In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che
ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le
cause di ineleggibilita' anzidette non hanno effetto se le
funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni
successivi alla data di pubblicazione del decreto di
scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.».

 
Art. 2

Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio
o missioni internazionali

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per gli elettori italiani residenti all'estero, in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nell'anno 2013, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per la circoscrizione della Camera dei Deputati e la circoscrizione del Senato della Repubblica in cui e' compreso il comune di Roma Capitale, secondo le modalita' indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:
a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;
b) dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi e inferiore a dodici mesi, ovvero non siano comunque tenuti ad iscriversi all'AIRE ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonche', qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;
c) professori e ricercatori universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, titolari di incarichi e contratti ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e non piu' di dodici mesi che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonche', qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all'estero, i loro familiari conviventi.
2. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a) e b), presentano apposita dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, che deve pervenire al comando o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo del proprio reparto o dimora all'estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera b), entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fanno pervenire la dichiarazione all'amministrazione di appartenenza del proprio familiare ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' in ordine allo stato di familiare convivente del dipendente. Il comando o amministrazione di appartenenza o di impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fa pervenire all'ufficio consolare i nominativi dei dichiaranti, in elenchi distinti per comune di residenza e comprensivi dei dati di cui al primo periodo, unitamente all'attestazione della presentazione delle rispettive dichiarazioni entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al comma 1.
3. Gli elettori di cui al comma 1, lettera c), fanno pervenire direttamente all'ufficio consolare la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 2, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia e unitamente a essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' che attesti i requisiti di servizio e permanenza all'estero di cui al comma 1, lettera c). I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera c), unitamente alla dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 2, rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' in ordine allo stato di familiare convivente del professore o ricercatore.
4. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune per via telematica, ove possibile per posta elettronica certificata, ovvero tramite telefax, l'elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che hanno fatto pervenire le dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, con le stesse modalita', invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'ufficiale elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali e' stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione e il comune trasmette, per via telematica o tramite telefax, apposita comunicazione all'ufficio consolare entro il medesimo termine previsto al secondo periodo. L'ufficio consolare iscrive i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza in apposito elenco. Sono iscritti nell'elenco anche i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero la cui richiesta di attestazione, inviata tramite posta elettronica certificata, non e' stata riscontrata dal comune entro tre giorni dalla sua ricezione.
5. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), che hanno fatto pervenire la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, possono revocarla mediante espressa dichiarazione di revoca, datata e sottoscritta dall'interessato, che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia. L'ufficio consolare, entro il giorno successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca, per via telematica o tramite telefax, al comune di residenza del dichiarante.
6. Gli elettori che hanno presentato dichiarazione di revoca ai sensi del comma 5 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni previste al comma 1, lettere a), b) e c), non hanno fatto pervenire la dichiarazione nei termini e con le modalita' previsti dai commi 2 e 3, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza e ivi esercitano il proprio diritto di voto. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza, che non hanno revocato la relativa dichiarazione nei termini e con le modalita' previsti al comma 5, non possono esercitare il proprio diritto di voto nel territorio nazionale. Gli elettori di cui al comma 1, lettera a), aventi diritto al voto per corrispondenza, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora presentino al comune apposita attestazione del comandante del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero.
7. Il Ministero dell'interno, non piu' tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali relative alla circoscrizione della Camera dei deputati e alla circoscrizione del Senato della Repubblica in cui e' compreso il comune di Roma Capitale. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari, preposte a tale fine dallo stesso Ministero, provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico che viene inviato all'elettore temporaneamente all'estero che esercita il diritto di voto per corrispondenza. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza il plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali e la relativa busta, un foglio con le indicazioni delle modalita' per l'espressione del voto, le liste dei candidati, la matita copiativa, nonche' una busta affrancata recante l'indirizzo del competente ufficio consolare. Nel caso in cui le schede elettorali siano piu' di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate all'elettore in unica busta. Un plico non puo' contenere i documenti elettorali di piu' di un elettore. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale mediante la matita copiativa, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente alla matita copiativa e al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.
8. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, al delegato del sindaco del comune di Roma Capitale le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedi' antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente all'elenco di cui al comma 4, quinto periodo. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo e di quelle non utilizzate per i casi di mancato recapito del plico all'elettore. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.
9. Per gli elettori di cui al comma 1, lettera a), sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalita' tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito all'elettore all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonche' quelle di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, al delegato del sindaco del comune di Roma Capitale. Le intese di cui al presente comma sono effettuate anche per consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al comma 1, lettera a), e agli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e ai loro familiari conviventi, anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, o vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del medesimo articolo 19.
10. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori temporaneamente all'estero sono scrutinate negli uffici elettorali di sezione individuati, entro e non oltre il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, in un elenco approvato dalla Commissione elettorale circondariale del comune di Roma Capitale, su proposta dell'ufficiale elettorale. Con le stesse modalita' ed entro il medesimo termine, vengono istituiti fino ad un massimo di dieci seggi speciali nel comune di Roma Capitale, ciascuno dei quali e' composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalita' stabilite per tali nomine. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio. I plichi contenenti le schede votate, pervenuti al delegato del sindaco, sono dal medesimo delegato proporzionalmente distribuiti ai seggi speciali. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale congiunto da parte del delegato e dei presidenti dei seggi speciali. Successivamente, i seggi speciali procedono al compimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, alle quali possono assistere i rappresentanti di lista designati presso ciascuno di essi. L'atto di designazione dei rappresentanti di lista e' presentato con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e comunque non oltre le ore 9 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale.
11. Insieme ai plichi contenenti le buste inviate dagli elettori, il delegato del sindaco consegna ai presidenti dei seggi speciali gli elenchi degli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza di cui al comma 4, quinto periodo.
12. A partire dalle ore 9 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale, il presidente del seggio speciale procede alle operazioni di apertura dei plichi assegnati al seggio dal delegato del sindaco. Coadiuvato dal segretario, il presidente:
a) apre i plichi e accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicato nel verbale congiunto di consegna dei plichi;
b) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne, compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:
1) accerta che la busta esterna contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la busta interna nella quale deve essere contenuta la scheda o le schede con l'espressione del voto;
2) accerta che il tagliando incluso nella busta esterna appartenga ad un elettore incluso nell'elenco consolare degli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza;
3) accerta che la busta interna, contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto, sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento;
4) annulla le schede incluse in una busta che contiene piu' di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di un elettore che ha votato piu' di una volta, o di un elettore non inserito nell'elenco consolare, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando del certificato elettorale la busta interna recante la scheda o le schede annullate in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;
5) forma plichi sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio, contenenti ciascuno centocinquanta buste interne validamente inviate dagli elettori.
13. Delle operazioni descritte al comma 12 il presidente del seggio speciale redige apposito verbale. I plichi contenenti le buste con le schede di cui al comma 12, lettera b), numero 5), formati dal presidente del seggio speciale unitamente a verbale di accompagnamento, sono presi in consegna dal delegato del sindaco che, anche a mezzo di propri incaricati, distribuisce un plico a ciascuno degli uffici elettorali di sezione individuati ai sensi del primo periodo del comma 10, fino ad esaurimento dei plichi stessi.
14. Gli uffici elettorali di sezione, individuati ai sensi del primo periodo del comma 10, procedono alle operazioni di spoglio delle schede votate dagli elettori di cui al comma 1. A tale fine:
a) il presidente procede all'apertura del plico formato dal seggio speciale, previa verifica dell'integrita' del medesimo, accertando che il numero delle buste contenute nel plico sia corrispondente a quello indicato nel verbale di accompagnamento; procede successivamente all'apertura delle singole buste, imprimendo il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;
b) uno scrutatore, individuato dal presidente, appone la propria firma sul retro di ciascuna scheda e la inserisce nella rispettiva urna, una per la Camera dei deputati ed una per il Senato della Repubblica, in uso presso l'ufficio elettorale di sezione anche per contenere le schede votate presso il medesimo ufficio;
c) procede allo scrutinio congiunto delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e delle schede votate presso l'ufficio elettorale di sezione;
d) procede, sia per l'elezione del Senato della Repubblica che per l'elezione della Camera dei deputati, alla verbalizzazione unica del risultato dello scrutinio delle schede votate presso il medesimo ufficio e delle schede votate all'estero.
15. Alle operazioni di scrutinio delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza si applicano le disposizioni in vigore per lo scrutinio delle schede votate nel territorio nazionale, in quanto non diversamente disposto dal comma 14. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero e dello svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.
16. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di liberta', personalita' e segretezza del voto.
Riferimenti normativi

- Per il riferimento alla legge 27 ottobre 1988, n.
470, recante: «Anagrafe e censimento degli italiani
all'estero» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7
novembre 1988, n. 261.
- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante: «Riordinamento
della docenza universitaria, relativa fascia di formazione
nonche' sperimentazione organizzativa e didattica»
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n.
209).
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 12, della
legge 4 novembre 2005, n. 230, recante: «Nuove disposizioni
concernenti i professori e i ricercatori universitari e
delega al Governo per il riordino del reclutamento dei
professori universitari» (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale. 5 novembre 2005, n. 258):
«Art. 1. (Omissis).
12. Le universita' possono realizzare specifici
programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese
o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che
prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non
superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei
medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da
coprire mediante conferimento di incarichi della durata
massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova
convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneita' per
la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in
possesso di elevata qualificazione scientifica e
professionale. Ai titolari degli incarichi e' riconosciuto,
per il periodo di durata del rapporto, il trattamento
giuridico ed economico dei professori ordinari con
eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla
convenzione. I soggetti non possessori dell'idoneita'
nazionale non possono partecipare al processo di formazione
delle commissioni di cui al comma 5, lettera a), numero 3),
ne' farne parte, e sono esclusi dall'elettorato attivo e
passivo per l'accesso alle cariche di preside di facolta' e
di rettore. Le convenzioni definiscono il programma di
ricerca, le relative risorse e la destinazione degli
eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei
soggetti che hanno partecipato al programma.
Omissis».
- Per il riferimento alla legge 30 dicembre 2010, n.
240, recante: «Norme in materia di organizzazione delle
universita', di personale accademico e reclutamento,
nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10.
- Si riporta l'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa. (Testo A)» (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42,
supplemento ordinario):
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Si riporta l'art. 19, comma 1 e comma 4 della legge
27 dicembre 2001, n. 459, recante: «Norme per l'esercizio
del diritto di voto dei cittadini italiani residenti
all'estero» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio
2002, n. 4):
«Art. 19. - 1. Le rappresentanze diplomatiche italiane
concludono intese in forma semplificata con i Governi degli
Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire:
a) che l'esercizio del voto per corrispondenza si
svolga in condizioni di eguaglianza, di liberta' e di
segretezza;
b) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto
di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e
degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro
partecipazione a tutte le attivita' previste dalla presente
legge.
2. (Omissis).
3. (Omissis).
4. Le disposizioni relative all'esercizio del voto in
Italia si applicano anche agli elettori di cui all'art. 1,
comma 1, residenti in Stati la cui situazione politica o
sociale non garantisce, anche temporaneamente, l'esercizio
del diritto di voto secondo le condizioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo. A tale
fine, il Ministro degli affari esteri informa il Presidente
del Consiglio dei Ministri ed il Ministro dell'interno del
verificarsi, nei diversi Stati, di tali situazioni
affinche' siano adottate le misure che consentano
l'esercizio del diritto di voto in Italia.».
- Si riporta il testo dell'art. 25, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati»
(pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale 3 giugno 1957, n.
139):
«Art. 25. - Con dichiarazione scritta su carta libera e
autenticata da un notaio o da un Sindaco della
circoscrizione, i delegati di cui all'art. 20, o persone da
essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di
designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed all'Ufficio
centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista:
uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli
elettori della circoscrizione che sappiano leggere e
scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso
gli uffici elettorali di sezione e' presentato entro il
venerdi' precedente l'elezione, al segretario del comune
che ne dovra' curare la trasmissione ai presidenti delle
sezioni elettorali o e' presentato direttamente ai singoli
presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la
mattina stessa delle elezioni, purche' prima dell'inizio
della votazione.
Omissis».
- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, recante: «Regolamento di
attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante
disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei
cittadini italiani residenti all'estero» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2003, n. 109.

 
Art. 3

Modifica alla disciplina dell'Anagrafe degli italiani residenti
all'estero - AIRE

1. All'articolo 6, comma 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo le parole: «ai quali la dichiarazione si riferisce» sono aggiunte le seguenti: «e sono accompagnate da documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare».
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 27
ottobre 1988, n. 470, recante: «Anagrafe e censimento degli
italiani all'estero» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7
novembre 1988, n. 261), come modificato dal presente
articolo:
«Art. 6. - 1. I cittadini italiani che trasferiscono la
loro residenza da un comune italiano all'estero devono
farne dichiarazione all'ufficio consolare della
circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla
immigrazione.
2. I cittadini italiani che risiedono all'estero alla
data dell'entrata in vigore della presente legge devono
dichiarare la loro residenza al competente ufficio
consolare entro un anno dalla predetta data.
3. I cittadini italiani residenti all'estero che
cambiano la residenza o l'abitazione devono farne
dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio consolare
nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la
nuova abitazione.
4. Le dichiarazioni rese dagli interessati devono
specificare i componenti della famiglia di cittadinanza
italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce e
sono accompagnate da documentazione comprovante la
residenza nella circoscrizione consolare.
5. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari provvedono comunque a svolgere ogni opportuna
azione intesa a promuovere la presentazione delle
dichiarazioni di cui al presente articolo, anche sulla base
delle comunicazioni di cui all'art. 5, ed avvalendosi, per
quanto possibile, della collaborazione delle pubbliche
autorita' locali, per ottenere la segnalazione dei
nominativi dei cittadini italiani residenti nelle
rispettive circoscrizioni e dei relativi recapiti.
6. Le notizie recate dalle dichiarazioni sono
registrate dagli uffici consolari interessati negli
schedari istituiti a norma dell'art. 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Scaduti
i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui
al presente articolo, gli uffici consolari provvedono ad
iscrivere d'ufficio nei predetti schedari i cittadini
italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma
dei quali gli uffici consolari abbiano conoscenza, in base
ai dati in loro possesso.
7. Una copia autentica della dichiarazione o, in
mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio e' trasmessa
entro centottanta giorni dall'ufficio consolare al
Ministero dell'interno per le registrazioni di competenza e
per le successive, immediate comunicazioni al comune
italiano competente.
8. Altra copia autentica della dichiarazione e'
trasmessa all'ufficio consolare della circoscrizione di
provenienza.
9. La richiesta agli uffici consolari, da parte dei
cittadini italiani residenti all'estero, di atti, documenti
e certificati deve essere accompagnata, qualora non siano
gia' state rese, dalle dichiarazioni di cui al presente
articolo. In mancanza di tali dichiarazioni gli uffici
consolari corrisponderanno alla richiesta, provvedendo
contestualmente alla iscrizione d'ufficio a norma del comma
6.».

 
Art. 4
Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE

1. In occasione delle elezioni politiche nell'anno 2013, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), e' ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tale fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri, che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.
2. Gli osservatori internazionali di cui al comma 1 non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.
 
Art. 5
Copertura finanziaria

1. (( Per le finalita' di cui all'articolo 2 e' autorizzata la spesa di euro 1.050.000, per l'anno 2013. Al relativo onere )) si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare». Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 6
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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