Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 18 luglio 2012 |
Ri-registrazione del prodotto fitosanitario «Propiflower», a base di propiconazolo, sulla base del fascicolo di All. III Opinion 250 g/l EC, valutato alla luce dei principi uniformi. |
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IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei SottoSegretari di Stato»; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»; Visti i relativi regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 2003 di recepimento della direttiva 03/70/EC relativa all'iscrizione della sostanza attiva propiconazolo nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995; Visti il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario «Propiflower» registrato al n. 15036; Viste l'istanza presentata in data 18 maggio 2012 dall'impresa Makhteshim Agan Italia, con sede legale in Bergamo, via G. Falcone 13, intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario «Propiflower» registrato al n. 15036, prodotto copia del Propyflor reg. n. 11201, sulla base del fascicolo Opinion 250 g/1 EC conforme all'allegato III del citato decreto legislativo n. l94/1995; Vista inoltre la domanda presentata in data 12 aprile 2012, ed integrata in data 24 aprile 2012, dalla medesima impresa diretta ad ottenere per il prodotto in questione l'autorizzazione alle seguenti variazioni: estensione dell'officina di produzione presso lo stabilimento dell'impresa Zapi Spa, sito in Conselve (Padova), Z.I. via Terza Strada 12; inserimento in etichetta del distributore Zapi Spa, sito in Conselve (Padova), Z.I. via Terza Strada 12; Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di riferimento ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 26 novembre 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformita' alle condizioni definite per la sostanza attiva propiconazolo; Considerato che la commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo Opinion 250 g/l EC ottenuta dall'Universita' degli studi di Milano, al fine di ri-registrare alcuni prodotti fitosanitari fino al 31 maggio 2014, alle nuove condizioni di impiego; Vista la nota dell'ufficio protocollo n. 0022605 in data 22 giugno 2012 con la quale e' stata richiesta all'impresa Makhteshim Agan Italia la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dalla sopracitata Universita' di Milano da presentarsi entro dodici mesi dalla data della medesima; Viste la nota con la quale l'impresa Makhteshim Agan Italia, titolare della registrazione del prodotto fitosanitario «Propiflower» registrato al n. 15036, ha ottemperato a quanto richiesto dal l'ufficio; Ritenuto di ri-registrare fino al 31 maggio 2014, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva propiconazolo, il prodotto fitosanitario «Propiflower» registrato al n. 15036, alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 sulla base del fascicolo Opinion 250 g/I EC conforme all'All. III; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
Decreta:
E' ri-registrato fino al 31 maggio 2014, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva propiconazolo, il prodotto fitosanitario «Propiflower» registrato al n.15036, di titolarita' dell'impresa Makhteshim Agan Italia, con sede legate in Bergamo, via G. Falcone 13, alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto; Sono altresi' autorizzate per il prodotto medesimo le seguenti variazioni: estensione dell'officina di produzione presso lo stabilimento dell'impresa Zapi Spa, sito in Conselve (Padova), Z.I. via Terza Strada 12; inserimento in etichetta del distributore ZaPi Spa, sito in Conselve (PD), Z.I. via Terza Strada 12. La succitata impresa e' tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa. E' fatto salvo ogni eventuate successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalita': 8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titotare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 luglio 2012
Il direttore generale: Borrello |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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