Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 30 ottobre 2012
Modalita' di contribuzione nel settore edilizia. Misura dell'11,50 per cento della riduzione contributiva prevista dall'articolo 29, comma 5 della legge n. 341 del 1995, come sostituito dall'articolo 1, comma 51 della legge n. 247 del 2007.



IL DIRETTORE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVE
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze

Visto l'art. 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che prevede che i datori di lavoro esercenti attivita' edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1;
Visto il successivo comma 2 che stabilisce che sull'ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento;
Visto il comma 5 della menzionata legge n. 341 del 1995, come sostituito dall'art. 1, comma 51, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, secondo cui entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilita' che, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al citato comma 2;
Visto il decreto ministeriale 13 settembre 2011, con il quale, per l'anno 2011, la riduzione di cui al citato comma 2 e' stata fissata all'11,50 per cento;
Tenuto conto che le rilevazioni elaborate dagli Enti interessati sull'andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 29 della legge n. 341 del 1995 evidenziano che l'ammontare del gettito contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva nella misura dell'11,50 per cento, fissata con il citato decreto ministeriale 13 settembre 2011;
Ritenuto pertanto, sulla scorta delle predette rilevazioni, di confermare, per l'anno 2012, la riduzione di cui al citato comma 2 dell'art. 29 della legge n. 341 del 1995 nella misura dell'11,50 per cento;
Visto l'art. 1, comma 2, lettera a) della legge 13 novembre 2009, n. 172;

Decreta:

La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e' confermata, per l'anno 2012, nella misura dell'11,50 per cento.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 ottobre 2012

Il direttore generale per le politiche
previdenziali ed assicurative
del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
Gambacciani
Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
Canzio

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 16, foglio n. 128
 
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