IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concemente «misure transitorie»; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Vista la domanda del 21 gennaio 2010 e successive integrazioni di cui l'ultima del 3 maggio 2012, presentata dall'Impresa Agrisense-BCS LTD. con sede legale in via Boito, 7 - Castellanza (Varese), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Magnet MED contenente la sostanza attiva deltametrina; Visto il decreto del 28 marzo 2003 di inclusione della sostanza attiva deltametrina, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 ottobre 2013 in attuazione della direttiva 2003/5/EC della Commissione del 10 gennaio 2003; Considerato che la direttiva 91/414/CEE e' stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011; Visto il parere favorevole espresso in data 8 marzo 2012 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione fino al 31 ottobre 2013, del prodotto fitosanitario in questione; Vista la nota dell'Ufficio in data 18 aprile 2012 e successive integrazioni di cui l'ultima del 13 giugno 2012, con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi; Vista la nota pervenuta in data 19 giugno 2012 attestante il subentro dell'Impresa Suterra Europe Biocontrol S.L. all'Impresa Agrisense-BCS LTD. nella procedura di registrazione del prodotto fitosanitario in questione e da cui risulta che la stessa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;
Decreta:
L'Impresa Suterra Europe Biocotrol S.L. con sede legale in C/de Ia Imaginacio', n. 7-9 - Gava' business park - 08850 Gava' (Barcelona), e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Magnet MED con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 ottobre 2013, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva deltametrina riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011. E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da 5 - 10 - 25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 500 dispositivi. Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera: Suterra LLC, 20950 NE Talus Place, 97701 Bend, Oregon (USA). Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14942. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 luglio 2012
Il direttore generale: Borrello |