IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge regionale: (Omissis);
Art. 25. Variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito
1. Per l'anno d'imposta 2012, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF), di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e integrazioni, per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 27.000,00, e' fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale. 2. Per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRPEF superiore ad euro 27.000,00, per l'anno d'imposta 2012, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF), di cui all'art. 50 del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni, da applicarsi all'intero ammontare del reddito complessivo, e' fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, maggiorata nella misura dello 0,50 per cento, fatto salvo quanto previsto al comma 3. 3. Per l'anno d'imposta 2012 per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRPEF compreso fra euro 27.000,01 ed euro 27.137,38, l'imposta determinata ai sensi del comma 2 e' ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza fra euro 27.137,38 ed il reddito complessivo del soggetto ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF). 4. Il minor gettito derivante dalla variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito, stimato in euro 24.500.000,00 per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2012, trova compensazione nella revoca per pari importo dell'autorizzazione all'impegno di cui alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 39 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012) sulle somme stanziate all'U.P.B. 9.108 «Finanziamento ripiano disavanzi» dello stato di previsione della spesa. (Omissis),
Art. 30. Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 21 dicembre 2012
Il presidente: Burlando |