Gazzetta n. 301 del 28 dicembre 2012 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERA 28 novembre 2012
Adozione del Regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob, ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dell'articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. (Delibera n. 18388).


LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52», e successive modificazioni nonche' i relativi Regolamenti attuavi emanati dalla CONSOB;
Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari» e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visti gli articoli 4, 6, 41, 45, 48, comma 1, 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il «Regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti della CONSOB», adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni;
Visti gli articoli 13, 17 e 26 del «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa», adottato con propria delibera n. 8674 del 17 novembre 1994 e successive modificazioni;
Vista la propria delibera n. 17581 del 7 luglio 2011, recante «Ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'Istituto», come modificata dalle delibere n. 18287 del 25 luglio 2012 e n. 18312 del 12 settembre 2012;
Vista la propria delibera n. 17582 del 7 luglio 2011, recante «Definizione delle funzioni e dei compiti demandati alle Unita' Organizzative a seguito della ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'istituto», come modificata dalle delibere n. 18287 del 25 luglio 2012 e n. 18312 del 12 settembre 2012;
Ritenuta la necessita' di attuare i citati articoli di legge, determinando i termini di conclusione e le unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della CONSOB;
Ritenuta la necessita' di attuare una revisione complessiva del citato regolamento approvato con la delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, ivi compresa la tabella allegata al medesimo regolamento recante l'elencazione dei procedimenti, in considerazione delle significative riforme legislative che hanno interessato la CONSOB e la disciplina generale sul procedimento amministrativo nonche' del nuovo assetto organizzativo della CONSOB delineato dalla sopra citata delibera n. 17852 del 7 luglio 2011;
Considerato che le disposizioni dell'adottando Regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob non si applicano ai procedimenti sanzionatori, per i quali trovano applicazione le disposizioni del predetto decreto legislativo n. 58/1998, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili, nonche' i principi indicati dall'art. 24, comma 1, secondo periodo, della menzionata legge n. 262/2005;
Considerato che in attesa dell'emanazione del regolamento attuativo dell'art. 24, commi 1, secondo periodo, e 3, della menzionata legge n. 262/2005 e' opportuno mantenere la disciplina contenuta nella citata delibera n. 12697/2000, relativamente al termine di conclusione dei procedimenti sanzionatori, e la tabella contenente l'elenco delle Unita' Organizzative responsabili dei procedimenti in questione e il termine della loro conclusione, come sostituita dalla presente delibera;

Delibera:

Art. 1
Adozione del Regolamento generale sui procedimenti amministrativi
della CONSOB

1. E' adottato il «Regolamento generale sui procedimenti amministrativi della CONSOB ai sensi dell'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dell'art. 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni» (Allegato 1).
 
Art. 2

Modificazioni e abrogazioni

1. Il Regolamento adottato con la delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, e successive modificazioni, e' modificato come segue:
a) il titolo e' sostituito dal seguente: «Regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti sanzionatori della Consob»;
b) all'art. 6, la rubrica e' sostituta dalla seguente: «(Termine di conclusione dei procedimenti sanzionatori)»;
c) all'art. 6, nel comma 2, primo capoverso, le parole «sezione III della» sono soppresse;
d) la tabella e' sostituita con quella contenuta nell'Allegato 2 alla presente delibera.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente delibera e del Regolamento di cui all'art. 1 sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 del Regolamento adottato con la delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni.
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente delibera e il Regolamento di cui all'art. 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino della CONSOB. Essi entrano in vigore il 2 gennaio 2013.
2. Il Regolamento di cui all'art. 1 si applica ai procedimenti amministrativi avviati successivamente alla sua entrata in vigore.
Roma, 28 novembre 2012

Il presidente: Vegas
 
Allegato 1
Regolamento generale sui procedimenti amministrativi della CONSOB ai
sensi dell'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e
dell'art. 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni

INDICE
CAPO I - Disposizioni preliminari
Art. 1 - Finalita' e ambito di applicazione
Art. 2 - Definizioni CAPO II - Durata del procedimento
Art. 3 - Decorrenza del termine
Art. 4 - Sospensione dei termini del procedimento
Art. 5 - Interruzione dei termini del procedimento
Art. 6 - Casi di estinzione del procedimento
Art. 7 - Conclusione del procedimento CAPO III - Responsabilita' del procedimento
Art. 8 - Individuazione dell'unita' organizzativa responsabile del procedimento
Art. 9 - Responsabile del procedimento CAPO IV - Partecipazione al procedimento
Art. 10 - Comunicazione di avvio del procedimento
Art. 11 - Diritti di partecipazione al procedimento
Art. 12 - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda
Art. 13 - Limiti ai diritti di partecipazione

CAPO I

Disposizioni preliminari

Art. 1.

Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento reca la disciplina generale dei procedimenti della CONSOB diretti all'emanazione di provvedimenti individuali in applicazione dei principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento nonche' sulla tempestivita' e certezza dei tempi dell'azione amministrativa.
2. Ferma restando la disciplina specifica di singoli procedimenti contenuta in altre disposizioni di legge, di regolamento o di atto a contenuto generale, il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza della CONSOB individuati nella tabella allegata, che ne costituisce parte integrante.
3. La tabella indica il termine di conclusione, l'unita' organizzativa responsabile e la fonte normativa di riferimento dei procedimenti amministrativi di competenza della CONSOB nonche' delle fasi procedimentali istruite dalla CONSOB nell'ambito di procedimenti amministrativi di competenza di altre Autorita'. Alle predette fasi procedimentali il presente regolamento si applica limitatamente agli articoli 3, commi 1 e 4, e 5, comma 4.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
a) "domanda": l'istanza presentata da soggetti privati ovvero la richiesta o la proposta proveniente da un'Autorita' amministrativa nazionale o estera, inviate anche per fax e in via telematica in conformita' delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, nonche' delle relative regole tecniche di attuazione;
b) "data di ricevimento della domanda":
1) per le domande recapitate a mano, la data risultante dal timbro datario apposto sulla ricevuta contestualmente rilasciata;
2) per le domande inviate a mezzo posta raccomandata a/r, la data di consegna alla CONSOB risultante dall'avviso di ricevimento ovvero, se la data non risulta o sia incerta, quella risultante dal timbro datario apposto sulla domanda all'atto del ricevimento;
3) per le domande inviate a mezzo posta raccomandata senza avviso di ricevimento o mediante posta ordinaria, si fa riferimento alla data risultante dal timbro datario apposto sulla domanda all'atto del ricevimento;
4) per le domande inviate per fax, si fa riferimento alla data risultante dal rapporto di trasmissione;
5) per le domande inviate per via telematica mediante posta elettronica certificata (PEC), la data risultante dalla ricevuta informatica di avvenuta consegna;
c) "atto di impulso": l'atto con cui la CONSOB rileva nei procedimenti d'ufficio la sussistenza dei fatti da cui deriva l'obbligo di provvedere;
d) "interessati":
1) i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti;
2) i soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista per legge, regolamento o atto a contenuto generale;
e) "controinteressati": i soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare dallo stesso un pregiudizio.

CAPO II

Durata del procedimento

Art. 3.

Decorrenza del termine

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda. Qualora sia previsto un termine di scadenza per la presentazione della domanda, il termine del procedimento decorre dal giorno successivo alla scadenza di detto termine.
2. La domanda e', ove previsto, redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla CONSOB ed e' corredata della prescritta documentazione, dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni richieste per l'adozione del provvedimento.
3. Fatti salvi i casi in cui la possibilita' di regolarizzazione e' esclusa da disposizioni di legge o di regolamento o dalla particolare natura del procedimento, ove la domanda sia irregolare o incompleta, ne e' data comunicazione all'istante entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della domanda o in quello eventualmente diverso previsto da specifica norma regolamentare, con indicazione delle cause della irregolarita' o incompletezza e del termine entro cui adempiere alla loro eliminazione.
4. Per i procedimenti d'ufficio il termine decorre dal primo atto di impulso della CONSOB.

Art. 4.

Sospensione dei termini del procedimento

1. Ferma restando la disciplina specifica di singoli procedimenti, il termine di conclusione del procedimento puo' essere sospeso:
a) per acquisire informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso della CONSOB o non direttamente acquisibili presso altre amministrazioni, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni;
b) per acquisire in via obbligatoria pareri o nulla osta, intese o assensi di altre Autorita' nazionali, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Qualora l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il periodo di sospensione e' prorogato di ulteriori sessanta giorni;
c) per acquisire in via facoltativa pareri del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato, per un periodo non superiore a venti giorni. Qualora l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il periodo di sospensione e' prorogato di ulteriori trenta giorni;
d) per la stipula di accordi o intese tra la Consob e corrispondenti Autorita' estere, per il tempo necessario al loro perfezionamento.
2. Agli interessati e ai controinteressati e' comunicata la data di inizio e di conclusione della sospensione e i motivi che l'hanno determinata. Il termine del procedimento riprende a decorrere dalla data di conclusione del periodo di sospensione.

Art. 5.

Interruzione dei termini del procedimento

1. Ferma restando la disciplina specifica di singoli procedimenti, il termine di conclusione del procedimento e' interrotto in caso di:
a) domanda incompleta o irregolare;
b) sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 12.
2. Agli interessati e ai controinteressati e' comunicata la data dell'interruzione e i motivi che l'hanno determinata.
3. Nei casi indicati al comma 1, il termine del procedimento decorre nuovamente dalla data di:
a) regolarizzazione o di completamento della domanda;
b) presentazione delle osservazioni di cui all'art. 12, comma 2, o, in mancanza, dalla scadenza del termine ivi previsto per la loro presentazione.
4. Il termine stabilito per il rilascio di parere obbligatorio da parte della CONSOB puo' essere interrotto per una sola volta nel caso sussistano esigenze istruttorie. Il parere e' reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi integrativi richiesti.

Art. 6.

Casi di estinzione del procedimento

1. Il procedimento avviato su iniziativa di parte si estingue quando l'interessato:
a) non abbia sanato l'irregolarita' ovvero l'incompletezza della domanda nel termine fissato;
b) abbia formalmente comunicato al responsabile del procedimento di rinunciare al provvedimento richiesto;
c) non abbia comunicato nel termine fissato gli ulteriori elementi informativi istruttori richiesti.
2. La dichiarazione di estinzione del procedimento e' comunicata agli interessati e ai controinteressati.

Art. 7.

Conclusione del procedimento

1. Fatte salve le ipotesi in cui disposizioni di legge o di regolamento attribuiscono alla scadenza del termine di conclusione del procedimento valore di accoglimento o di rigetto dell'istanza, i procedimenti si concludono con l'adozione, entro il termine indicato nella tabella, di un provvedimento espresso.

CAPO III

Responsabilita' del procedimento

Art. 8.
Individuazione dell'unita' organizzativa responsabile del
procedimento

1. L'unita' organizzativa responsabile del procedimento e' la Divisione o l'Ufficio non coordinato nell'ambito di Divisione indicati per ciascun procedimento nella tabella.

Art. 9.

Responsabile del procedimento

1. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento e' il Responsabile della Divisione o dell'Ufficio non coordinato nell'ambito di Divisione competenti per materia.
2. La responsabilita' di singoli procedimenti puo' essere affidata per iscritto:
a) dal Responsabile della Divisione al Responsabile dell'Ufficio in essa coordinato ovvero, d'intesa con quest'ultimo, ad altro dipendente dell'Ufficio coordinato;
b) dal Responsabile dell'Ufficio non coordinato nell'ambito di Divisione ad altro dipendente dell'Ufficio.
3. Il responsabile del procedimento assicura il legittimo, adeguato e tempestivo svolgimento dell'istruttoria, garantendo l'effettivita' dei diritti di partecipazione degli interessati e la completezza dell'istruttoria, esercitando a tal fine le attribuzioni indicate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e dal presente regolamento.

CAPO IV

Partecipazione al procedimento

Art. 10.

Comunicazione di avvio del procedimento

1. Dell'avvio del procedimento e' data comunicazione personale agli interessati. Con le stesse modalita' ne e' fornita notizia ai controinteressati.
2. Qualora per il numero dei destinatari non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, per tutti o per taluni di essi, la comunicazione personale, ovvero sussistano particolari esigenze di celerita' del procedimento, la comunicazione di avvio del procedimento e' resa pubblica mediante il sito internet della CONSOB, ovvero mediante altre modalita' idonee di volta in volta individuate.
3. La comunicazione di cui al comma 1 contiene gli elementi elencati nell'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, e indica le modalita' per esercitare, anche in via telematica, i diritti previsti dall'art. 11.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista.

Art. 11.

Diritti di partecipazione al procedimento

1. Gli interessati e i controinteressati possono:
a) presentare memorie e documenti entro un termine pari alla meta' di quello fissato per l'adozione del provvedimento, ovvero entro il termine diverso stabilito per specifici procedimenti da altre disposizioni di legge, di regolamento o di atto a contenuto generale. Nello stesso termine possono altresi' chiedere l'audizione personale in merito al procedimento che li riguarda;
b) prendere visione dei documenti inerenti al procedimento che li riguarda nei limiti prescritti dalla disciplina della CONSOB in materia di accesso.
2. La presentazione di memorie e documenti oltre il termine indicato nel comma 1, lettera a), non determina il differimento del termine di conclusione del procedimento.

Art. 12.

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda

1. Nei procedimenti a iniziativa di parte, sono comunicati all'istante, prima della adozione di un provvedimento sfavorevole, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante puo' presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Nella motivazione del provvedimento finale e' data ragione dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti concorsuali nonche' ai procedimenti in cui la CONSOB e' vincolata nell'adozione del provvedimento al parere obbligatorio di altra autorita'.

Art. 13.

Limiti ai diritti di partecipazione

1. Gli articoli 10 e 11 non si applicano ai procedimenti diretti all'adozione di:
a) provvedimenti aventi carattere di necessita' e urgenza per la tutela degli interessi indicati dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;
b) provvedimenti aventi natura cautelare.
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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