Gazzetta n. 301 del 28 dicembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 18 dicembre 2012
Modifica al decreto 19 agosto 1996, concernente l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 settembre 1996, n. 214 il quale, al comma 2 dell'art. 1, esclude dal campo di applicazione i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purche' di altezza non superiore a 0,8 metri e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purche' installate in aree non accessibili al pubblico;
Vista la proposta del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con cui si chiede l'eliminazione del predetto limite di altezza, pari a 0,8 metri, ritenuto non rilevante ai fini della prevenzione incendi, ferme restando, per i predetti luoghi all'aperto, le prescrizioni di cui al titolo IX della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996 e le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Ravvisata la necessita' di modificare il decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996;

Decreta:

Art. 1

1. All'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, le parole «purche' di altezza non superiore a m. 0,8» sono soppresse e alla fine sono aggiunte le seguenti parole: «, fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata al presente decreto».
 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 dicembre 2012

Il Ministro: Cancellieri
 
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