IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2012 recante la proroga, fino al 30 settembre, della gestione commissariale in relazione agli interventi di bonifica da realizzare nel sito di interesse nazionale comprendente la laguna di Orbetello; Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3198 del 23 aprile 2002, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello"; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al definitivo superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge convertito n. 59/2012, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; Acquisita l'intesa della regione Toscana; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. La regione Toscana e' individuata quale Amministrazione competente, in regime ordinario, al coordinamento delle attivita' necessarie al proseguimento degli interventi per fronteggiare la situazione di criticita' richiamata in premessa, e vi provvede tenendo conto delle criticita' rilevate in esito alla verifica ispettiva effettuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 51/1993. 2. Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente responsabile dell'Area di coordinamento ambiente, energia e cambiamenti climatici della regione Toscana e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi. Egli e' autorizzato a porre in essere, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, le attivita' occorrenti per il proseguimento, in regime ordinario, delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla regione Toscana, unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate. 3. Per i fini di cui al comma 2, il Sig. Rolando Di Vincenzo, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3675 del 28 maggio 2008, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento, a trasferire alla regione Toscana tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico, come risultante dalla ricognizione di cui al comma 2. 4. Il Dirigente responsabile dell'Area di coordinamento ambiente, energia e cambiamenti climatici della regione Toscana, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 si avvale della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le quali provvedono nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate e delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. AI fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Dirigente responsabile dell'Area di coordinamento ambiente, energia e cambiamenti climatici della regione Toscana provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse, pari ad euro 12.936.480,36, disponibili sulla contabilita' speciale aperta ai sensi dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2975 del 15 aprile 1999 e successive modifiche ed integrazioni, che viene allo stesso intestata per un periodo non superiore a sei mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta ufficiale. All'esito delle attivita' di competenza, le eventuali somme residue presenti sulla predetta contabilita' speciale sono versate al bilancio della regione Toscana. 6. Il Dirigente responsabile dell'Area di coordinamento ambiente, energia e cambiamenti climatici della regione Toscana, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il supermento del contesto critico in rassegna. 7. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 13 dicembre 2012
Il capo del dipartimento della protezione civile Gabrielli |