Gazzetta n. 298 del 22 dicembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 16 novembre 2012
Assegnazione alle Universita' dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi derivanti da finanziamenti regionali o da finanziamenti comunque acquisiti dalle Universita', relativi all'a.a. 2011/2012.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, l'art. 35, comma 2, il quale prevede che il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, acquisito il parere del Ministero della Salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e chirurgia;
Visto il decreto 1° agosto 2005 del Ministro dell'Istruzione, Universita' e Ricerca, relativo al riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto 29 marzo 2006 del Ministro dell'Istruzione, Universita' e Ricerca, d'intesa con il Ministero della Salute, con il quale sono stati definiti gli standard e i requisiti minimi delle scuole di specializzazione, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 15 marzo 2012 della Conferenza permanente Stato - Regioni, concernente la determinazione del fabbisogno di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione mediche per il triennio accademico 2011/2012 - 2012/2013 e 2013/2014 e la determinazione, per l'a.a. 2011/2012, del numero globale di contratti di formazione specialistica a carico dello Stato per ciascuna tipologia di scuola, di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999;
Visto il decreto del Ministero della Salute, in data 23 maggio 2012, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca e con il Ministero dell'Economia e Finanze, concernente il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2011/2012, pari a 8439 unita', e la determinazione del numero complessivo dei contratti di formazione specialistica da assegnare nel medesimo anno accademico, pari a complessivi n. 5.000, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;
Visti i decreti ministeriali 10 aprile 2012, 11 aprile 2012 e 9 maggio 2012, con i quali si e' provveduto all'assegnazione di n. 5000 contratti di formazione specialistica alle scuole di specializzazione universitarie ai sensi del predetto decreto legislativo n. 368 del 1999;
Visti in particolare l'art. 3 del summenzionato D.M. 10 aprile 2012 e la nota ministeriale n. 1082, in pari data, che prevedono che sia disposta, con provvedimento successivo, l'assegnazione dei posti aggiuntivi a finanziamento regionale e a finanziamento comunque acquisito dalle Universita';
Viste le note dei Rettori in risposta alla nota direttoriale n. 1428 del 24 aprile 2012, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca ha richiesto la comunicazione dei posti aggiuntivi regionali e/o privati, tesi a soddisfare specifiche esigenze delle Regioni e delle Province Autonome;
Rilevata l'opportunita' di soddisfare le esigenze rappresentate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, nonche' quelle derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle Universita', cosi' come previsto nel D.M. 10 aprile 2012;
Vista la nota dello Stato Maggiore della Difesa - Ufficio Generale della Sanita' Militare in data 26 aprile 2012 prot. M_D SSMD 0036105, con la quale e' stato chiesto di riservare un posto per la scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria presso l'Universita' di Modena e Reggio Emilia e non presso l'Universita' di Bologna come indicato nel D.M. 10 aprile 2012;
Vista la nota del MIUR prot. 1750 del 17 maggio 2012, con la quale questo Ministero ha comunicato ai Rettori delle Universita' di Bologna e di Modena e Reggio Emilia e, per conoscenza, allo Stato Maggiore della Difesa il proprio nulla osta al cambiamento di Universita' per un posto riservato dalla Difesa gia' programmato;

Decreta:

Art. 1

1. Per l'a.a. 2011/2012 il numero di medici da ammettere, con assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle Regioni o derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle Universita', e' stabilito, secondo quanto comunicato dagli Atenei, nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2

1. Per le motivazioni di cui in premessa, a parziale modifica del decreto 10 aprile 2012, il posto riservato ai medici militari, gia' assegnato alla scuola di specializzazione di Otorinolaringoiatria dell'Universita' di Bologna, viene assegnato alla scuola di specializzazione di Otorinolaringoiatria dell'Universita' di Modena e Reggio Emilia.
2. Il presente decreto sara' inviato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 novembre 2012

Il Ministro: Profumo
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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