Gazzetta n. 297 del 21 dicembre 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 11 dicembre 2012 |
Indennizzo Fondo immobili pubblici e Fondo Patrimonio Uno. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente modificato (nel seguito indicato come il "Decreto-Legge n. 351"), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare; Visto l'articolo 4 del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come l'"Articolo 4") in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; Visto il comma 2 dell'articolo 4 ai sensi del quale le disposizioni degli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 351 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1 del medesimo articolo 4; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 15 dicembre 2004, Fondo Immobili Pubblici: Decreto Operazione e il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 23 dicembre 2005, Fondo Patrimonio Uno: Decreto Operazione (nel seguito indicati come i "Decreti Operazione"), tenuto conto delle disposizioni in esso contenute volte a regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento al Fondo (come ivi definito) di taluni immobili, incluse previsioni concernenti il contratto di locazione, l'assegnazione degli stessi immobili agli Enti Titolari (come ivi definiti) che li hanno in uso, la destinazione prioritaria dei canoni derivanti dal contratto stesso e degli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili, le dichiarazioni e impegni che il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a rilasciare per conto degli Enti Titolari; Visti i Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti, con i quali sono stati trasferiti e apportati ai Fondi i beni immobili indicati nell'allegato a tali decreti, ed in particolare per il Fondo Immobili Pubblici, i Decreti di apporto, il I ed il II Decreto di Trasferimento, emanati in data 23 dicembre 2004 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2004, n. 303; per il Fondo Patrimonio Uno, i Decreti di apporto e di trasferimento emanati in data 23 dicembre 2005 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2005, n. 302 (nel seguito indicati come i "Decreti di Trasferimento" e i "Decreti di Apporto"); Visto in particolare l'articolo 3 del decreto-legge n. 351, comma 1 bis, - secondo periodo - che dispone che per i beni di particolare valore artistico e storico, i decreti previsti dal medesimo articolo 3, sono adottati di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali; Visti, altresi', i Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati in data 24 dicembre 2004 per il Fondo Immobili Pubblici, 29 dicembre 2005 per il Fondo Patrimonio Uno, ai sensi dei quali e' stato determinato il valore degli immobili conferiti e trasferiti ai Fondi ai sensi del Decreto di Apporto e dei Decreti di Trasferimento, e l'ammontare del canone di locazione degli stessi da corrispondere ai Fondi (nel seguito indicato come i "Decreti di Chiusura dell'Operazione"); Visti gli accordi di indennizzo stipulati, ai sensi del Decreto Operazione e del Decreto Chiusura dell'Operazione, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e i Fondi (gli "Accordi di Indennizzo") il 29 dicembre 2004 per il Fondo Immobili Pubblici e il 29 dicembre 2005 per il Fondo Patrimonio Uno; Tenuto conto delle verifiche effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite dell'Agenzia del Demanio sugli immobili conferiti e trasferiti ai sensi dei Decreti di Apporto e dei Decreti di Trasferimento, dalle quali e' emersa l'intrasferibilita' degli immobili di cui all'Allegato 1 per difetto di titolarita' in capo allo Stato dante causa (le "Verifiche sull'an"); Viste le comunicazioni di Investire Immobiliare, SGR del Fondo Immobili Pubblici, del 25 luglio 2008, del 5 luglio 2010 e del 4 agosto 2011, tutte riepilogate nella nota del 2 novembre 2011, e la comunicazione di BNP Paribas, SGR del Fondo Patrimonio Uno, del 27 luglio 2007, ribadita da ultimo con nota del 22 novembre 2011, con le quali, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 3 lettere "a)" e "b)" dell'Accordo di Indennizzo del 29 dicembre 2004, e dell'Allegato 2, lettere "a)" e "b)" dell'Accordo di Indennizzo del 29 dicembre 2005, sulla base delle valutazioni effettuate dall'esperto indipendente nominato dalle societa' di gestione dei Fondi, e' stato richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze, il pagamento di un importo complessivo pari a Euro 12.113.525,56; Vista l'istruttoria che ha coinvolto i suddetti Fondi, il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Agenzia del demanio, attraverso la creazione di fascicoli immobiliari per ciascun immobile ricompreso nell'Allegato 1; Considerata, infine, la congruita' di stima effettuata dall'Agenzia del Demanio nella nota prot. n. 35513 del 10 novembre 2011 (acquisita al protocollo MEF con n. DT 89545), per gli importi oggetto delle istanze di indennizzo dei Fondi relativamente agli immobili di cui all'Allegato 1 (le "Verifiche sul quantum"); Applicate le franchigie di cui ai sopracitati Accordi di Indennizzo;
Decreta:
Art. 1
In conseguenza dell'esito delle Verifiche sull'an e sul quantum, gli immobili di cui all'Allegato 1 si considerano non trasferiti, e di conseguenza dagli allegati al Decreto di Apporto e ai Decreti di Trasferimento e' espunto qualsiasi riferimento agli stessi. A titolo di indennizzo, ai sensi di quanto previsto dagli Accordi di Indennizzo, stipulati in virtu' di quanto disposto dai Decreti Operazione - allegati 2 e 3, il Ministero dell'economia e delle finanze e' tenuto a corrispondere: al Fondo Immobili pubblici, un importo forfetario pari ad Euro 596.857,56; al Fondo Patrimonio uno, un importo forfetario pari ad Euro 6.516.668,00. Gli importi sono comprensivi delle spese sostenute dai Fondi. |
| Art. 2
Con apposito decreto di accertamento del Ministro dell'economia e delle finanze e' rideterminato l'importo del canone di locazione annuo complessivo rivalutato da corrispondersi, da parte dell'Agenzia del demanio al Fondo, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 351, e la ripartizione del suddetto canone tra i soggetti assegnatari degli immobili. |
| Art. 3
L'Agenzia del demanio, in persona del suo Direttore, apporta le dovute integrazioni all'allegato del contratto di locazione contenente la lista degli immobili per tener conto di quanto risultante dalle Verifiche e di quanto previsto dall'articolo 2 del presente decreto, allocando il canone di locazione tra gli immobili contenuti in tale lista. |
| Art. 4
Il Direttore Generale del Tesoro e il Dirigente Generale della Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro sono delegati a sottoscrivere disgiuntamente i contratti, i documenti e gli atti relativi all'operazione di cui al presente decreto. |
| Art. 5
Al complessivo onere di euro 7.113.525,56, derivante dal pagamento degli indennizzi dovuti, cosi' come identificati dall'articolo 1 e liquidati con apposito provvedimento, si fara' fronte mediante utilizzo delle somme iscritte, nell'anno 2012, in conto residui sul capitolo n. 7377 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Sino a tale data l'Agenzia del demanio provvede a corrispondere ed assolvere le obbligazioni assunte in virtu' del contratto di locazione stipulato con il Fondo. Il presente decreto e' inviato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con efficacia da detta data di pubblicazione. Roma, 11 dicembre 2012
Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli Il Ministro per i beni e le attivita' culturali Ornaghi
Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2012 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 11, Economia e finanze, foglio n. 29 |
| Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
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