Gazzetta n. 296 del 20 dicembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 20 novembre 2012
Scioglimento della «Bajardo - Bioliguria societa' cooperativa», in Bajardo e nomina del commissario liquidatore.


IL DIRETTORE GENERALE
per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l' art. 2545-septiesdecies codice civile;
Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art.198 R.D. 16 marzo 1942 n.267;
Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 19.12.2011 effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione Cooperative Italiane e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi;
Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies c.c.;
Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art.7 e 8 legge n. 241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformita';
Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28/09/2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;
Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1

La Cooperativa «Bajardo - Bioliguria societa' cooperativa» con sede in Bajardo (Imperia), costituita in data 23 aprile 2001, C.F. 01289250084 e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell' art. 2545-septiesdecies c.c. e il Rag. Danilo Gonella nato a Acqui Terme (Alessandria) l'11 agosto 1969, con studio in Albenga (SV), Via Dott. Noccolari n. 6/3 ne e' nominato commissario liquidatore.
 
Art. 2

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 20 novembre 2012

Il direttore generale: Esposito
 
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