Gazzetta n. 295 del 19 dicembre 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2012
Definizione delle linee guida generali per l'individuazione delle Missioni delle Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica», ed in particolare l'articolo 1, comma 2, come sostituito dall'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, nonche' l'articolo 2, comma 1, che ha delegato il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che detta «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, che, in attuazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina la classificazione della spesa per missioni e programmi delle Universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi del citato articolo 1, comma 2, della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed in particolare il comma 4, in base al quale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'elenco delle missioni e dei programmi, nonche' i criteri cui le universita' si attengono ai fini di una omogenea riclassificazione dei dati contabili;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, che in attuazione dell'articolo 2 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale;
Visti, in particolare, l'articolo 9 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in base al quale le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare una rappresentazione dei dati di bilancio che evidenzi le finalita' della spesa secondo l'articolazione per missioni e programmi, al fine di consentire la confrontabilita' dei dati di bilancio secondo le classificazioni di cui al regolamento (CE) n. 2223/96, del Consiglio, del 25 giugno 1996, nonche' allo scopo di assicurare la trasparenza del processo di allocazione delle risorse e di destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali; l'articolo 11, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo il quale prevede che le missioni sono definite sulla base di indirizzi adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri vigilanti; l'articolo 12 del medesimo decreto in base al quale per le unita' locali delle amministrazioni pubbliche, le amministrazioni vigilanti assicurano il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 9, con modalita' stabilite con proprio decreto di natura non regolamentare, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e successive modificazioni, che prevede la trasmissione dello schema di decreto concernente i criteri per la specificazione e classificazione delle spese delle amministrazioni pubbliche alle Camere, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere adottato;
Visto l'articolo 19 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che ha disposto, tra l'altro, il differimento al 31 dicembre 2012 del termine previsto dall'articolo 11, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
Visto che ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le missioni sono definite in base allo scopo istituzionale dell'amministrazione pubblica individuato dalla legge e dallo statuto e che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) del medesimo decreto, i programmi sono configurati come le unita' di rappresentazione del bilancio che identificano le attivita' realizzate dall'amministrazione pubblica nell'ambito di ciascuna missione;
Visto l'articolo 40 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato;
Acquisito il parere della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati in data 28 novembre 2012, a cui il provvedimento si e' conformato e, preso atto che il termine per l'espressione del parere della Commissione Bilancio del Senato e' scaduto il 22 novembre 2012;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri vigilanti;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Le linee guida stabilite con il presente decreto si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, diverse dalle amministrazioni autonome di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dai Ministeri, di seguito denominate: «amministrazioni pubbliche».
1-bis. Per le universita' resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18.
2. Le amministrazioni pubbliche adottano una rappresentazione dei dati di bilancio che evidenzi le finalita' della spesa, secondo l'articolazione per missioni e programmi, sulla base degli indirizzi riportati nei successivi articoli, al fine di assicurare il consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, nonche' una maggiore trasparenza nel processo di allocazione delle risorse pubbliche.
 
Art. 2
Classificazione delle Missioni
delle Amministrazioni pubbliche

1. Le missioni, rappresentano le «funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate».
2. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, al fine di garantire l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo, le amministrazioni pubbliche adottano una classificazione uniforme a quella del bilancio dello Stato secondo i criteri e le modalita' stabiliti dall'articolo 3 del presente decreto.
 
Art. 3

Criteri e modalita' per procedere alla classificazione delle Missioni
delle Amministrazioni pubbliche

1. La classificazione delle missioni applicate al bilancio dello Stato, riportata nell'allegato n. 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, rappresenta la base di riferimento per una uniforme classificazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche.
2. Ciascuna amministrazione pubblica, previa indicazione dell'amministrazione vigilante, individua tra le missioni del bilancio dello Stato attualmente esistenti, quelle maggiormente rappresentative delle finalita' istituzionali, delle funzioni principali e degli obiettivi strategici dalla stessa perseguite. Le amministrazioni pubbliche classificano nella missione «Fondi da ripartire» le eventuali spese relative a fondi che, in sede di previsione, sono destinati a finalita' non riconducibili a specifiche missioni, in quanto l'attribuzione delle risorse e' demandata ad atti e provvedimenti adottati in corso di gestione e, nella missione «Servizi istituzionali e generali», le spese di funzionamento dell'apparato amministrativo riferibili a piu' finalita' e non attribuibili puntualmente a specifiche missioni.
3. Qualora le missioni applicate al bilancio dello Stato non risultino adeguatamente rappresentative degli elementi indicati al comma 2, ciascuna amministrazione pubblica trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una richiesta motivata di modifica o integrazione della classificazione di riferimento di cui all'allegato 1, per il tramite del Ministero vigilante che, al riguardo, esprime un proprio parere anche al fine dell'eventuale applicazione della medesima missione di spesa al comparto di riferimento dell'amministrazione pubblica richiedente.
4. La richiesta di modifica o integrazione puo' riguardare la modifica della denominazione di una delle missioni esistenti o l'istituzione di una nuova missione. La richiesta deve essere accompagnata da idonea motivazione, con indicazione dei provvedimenti normativi dai quali risultino chiaramente attribuite all'amministrazione funzioni non adeguatamente riconducibili alle missioni attualmente presenti nella classificazione di riferimento di cui all'allegato 1.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato valuta congiuntamente le richieste di cui al comma 3, considerando altresi' il parere del Ministero vigilante, al fine di esprimere una valutazione unitaria, che tiene conto dei principi ispiratori della classificazione della spesa. L'esito della valutazione e' comunicato al Ministero vigilante, all'amministrazione richiedente e alle amministrazioni pubbliche che appartengono allo stesso comparto dell'amministrazione richiedente.
6. Valutate le richieste di cui al comma 3 e considerati gli elementi normativi e classificatori, anche di carattere internazionale, che potranno portare a una piu' puntuale definizione delle missioni esistenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, periodicamente, con propri decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all'aggiornamento della uniforme classificazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche.
 
Art. 4
Principi per l'individuazione dei Programmi di spesa
e per il raccordo con la classificazione COFOG

1. Il presente articolo indica i principi di carattere generale per l'individuazione da parte delle amministrazioni pubbliche dei programmi di spesa previsti all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
2. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attivita' realizzate dall'amministrazione volte a perseguire le finalita' individuate nell'ambito delle missioni. La realizzazione di ciascun programma e' attribuita ad un unico centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente all'unita' organizzativa individuata in conformita' con i regolamenti di organizzazione, ovvero, con altri idonei provvedimenti adottati dalle singole amministrazioni pubbliche.
3. Le amministrazioni pubbliche, sulla base di una ricognizione delle attivita' svolte, individuano i programmi sottostanti le missioni di pertinenza. La denominazione dei programmi rappresenta in modo chiaro le attivita' svolte dall'amministrazione.
4. Ciascun programma e' corredato con l'indicazione della corrispondente codificazione COFOG (Classification of the functions of government) di secondo livello secondo la struttura di corrispondenza desumibile dall'allegato al disegno di legge di bilancio dello Stato, pubblicato nel sito istituzionale. Nel medesimo sito istituzionale e' pubblicato altresi' un glossario relativo alla classificazione COFOG. Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello, le amministrazioni individuano con il supporto dell'amministrazione vigilante e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato due o piu' funzioni COFOG corrispondenti alla spesa del programma interessato.
 
Art. 5
Modifiche e integrazioni delle linee guida

1. Eventuali modifiche e integrazioni del presente decreto, anche in relazione al completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato di cui all'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono adottate con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sentiti i Ministeri vigilanti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, adottati secondo le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
 
Art. 6
Applicazione della classificazione della spesa
per Missioni e Programmi

1. Le amministrazioni pubbliche adottano la rappresentazione della spesa per missioni e programmi a decorrere dall'esercizio finanziario 2014.
2. In sede di prima applicazione, le richieste di cui all'articolo 3, comma 3, sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il 30 marzo 2013 e il Ministro dell'economia e delle finanze adotta il decreto di cui all'articolo 3, comma 6, entro i successivi 150 giorni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2012

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Monti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli
 
Allegato n.1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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