Gazzetta n. 294 del 18 dicembre 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 3 dicembre 2012 |
Integrazione al decreto 31 ottobre 2012, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Strachitunt» per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle indicazione geografica dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento; Visto il decreto 31 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 268 del 16 novembre 2012 con il quale e' stata accordata, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, la protezione nazionale transitoria alla denominazione Strachitunt; Viste le istanze presentate dal Caseificio Taddei S.r.l. di Fornovo San Giovanni (BG), dal Caseificio Giovanni Invernizzi S.r.l. di Pontirolo Nuovo (BG) e dalla Latteria Sociale di Calvenzano Soc. Coop. Agricola di Calvenzano (BG) con le quali chiedono che gli venga concesso il periodo di adattamento di cui all'art. 5, comma 6 del Reg. CE 510/2006 per l'utilizzo della denominazione Strachitunt; Considerato che il Caseificio Taddei S.r.l, il Caseificio Giovanni Invernizzi S.r.l. e la Latteria Sociale di Calvenzano Soc. Coop. Agricola hanno dimostrato di aver legalmente commercializzato il prodotto denominato Strachitunt utilizzando in modo continuativo tale denominazione nei cinque anni precedenti l'emanazione del decreto 31 ottobre 2012 ed hanno sollevato questo problema nella corso della procedura nazionale di opposizione; Ritenuto pertanto che il periodo di adattamento debba essere accordato agli aventi diritto nella fase di vigenza della protezione nazionale transitoria,
Decreta: Articolo unico
1. Il decreto 31 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 268 del 16 novembre 2012 con il quale e' stata accordata, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, la protezione nazionale transitoria alla denominazione Strachitunt e' integrato con l'aggiunta del seguente art. 5. 2. "Art. 5 comma 1: in deroga all'art. 2 del presente decreto e' concesso alle imprese Caseificio Taddei S.r.l. di Fornovo San Giovanni (BG), Caseificio Giovanni Invernizzi S.r.l. di Pontirolo Nuovo (BG) e Latteria Sociale di Calvenzano Soc. Coop. Agricola di Calvenzano (BG) utilizzare la denominazione Strachitunt anche su prodotto non conforme al disciplinare di produzione della denominazione Strachitunt per la quale e' stata avanzata richiesta di riconoscimento ai sensi del Reg. CE 510/2006". 3. "Art. 5, comma 2: la deroga di cui al precedente comma 1 cessa a decorrere dalla data in cui e' adottata una decisione sulla registrazione ai sensi del Reg. CE 510/2006". 4. "Art. 5, comma 3: la deroga di cui al precedente comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto". Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 dicembre 2012
Il direttore generale: Vaccari |
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