Gazzetta n. 294 del 18 dicembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 14 novembre 2012
Scioglimento della «ACM Coop - societa' cooperativa», in Dolo e nomina del commissario liquidatore.


IL DIRETTORE GENERALE
per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi

Visto l'art. 12 del D.lgs. 02.08.2002, n. 220;
Visto l'art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto l'art.1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 17/10/2011, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi;
Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge n. 241/90, prot. 76382 del 26/03/2012, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformita';
Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28/09/2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;
Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1

La Societa' "ACM Coop - Societa' Cooperativa" con sede in Dolo (VE), costituita in data 04/04/2008, C.F. 03838410276, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c. e la Dr.ssa Chiara Liuzzi, nata a Gioia del Colle (BA) il 31/01/1966, domiciliata in Vicolo XV Luglio n. 10- 31100 Treviso, ne e' nominata commissario liquidatore.
 
Art. 2

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23.02.2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 14 novembre 2012

Il direttore generale: Esposito
 
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