Gazzetta n. 293 del 17 dicembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 6 novembre 2012
Modifica del testo dell'etichetta relativamente all'intervallo di sicurezza su patata a 30 giorni, dei prodotti fitosanitari «EMME H 60 WG» e «PATAGERM».


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti
e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011, concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento di adeguamento al progresso tecnico e scientifico n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visti i decreti con i quali sono stati registrati i prodotti fitosanitari elencati nel presente dispositivo, contenenti la sostanza attiva idrazide maleica, a nome dell'impresa Agrico S.r.l., con sede legale in viale Masini n. 22 - Bologna;
Considerato che, i prodotti fitosanitari in questione riportano, in paragrafi diversi, delle etichette, un intervallo di sicurezza per la coltura patata non uniformi;
Considerato che, gli stessi prodotti fitosanitari sono stati ri-registrati alla luce dei principi uniformi, sulla base del fascicolo conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, i cui studi depongono per un intervallo di sicurezza su patata pari a trenta giorni;
Ritenuto di modificare le etichette di cui trattasi uniformando l'intervallo di sicurezza su patata a trenta giorni;

Decreta:

E' autorizzata la modifica del testo dell'etichetta relativamente all'intervallo di sicurezza su patata a trenta giorni, dei prodotti fitosanitari elencati nella seguente tabella, registrati con decreti ai numeri e alle date ivi riportati a nome dell'impresa Agrico S.r.l., con sede legale in viale Masini n. 22 - Bologna, preparati negli stabilimenti e nelle taglie gia' autorizzati:

Parte di provvedimento in formato grafico


Sono approvate quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile delle etichette con le quali i prodotti devono essere posti in commercio.
Entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E' altresi' tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformita' alle nuove disposizioni.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata.
Roma, 6 novembre 2012

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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