Gazzetta n. 293 del 17 dicembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 27 novembre 2012
Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario RAMESSE, proveniente dalla Spagna ed ivi autorizzato con la denominazione XANILO 45 WG.


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti
e la nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Salute;
Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della Salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 52 concernente il commercio parallelo;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Vista la domanda del 7 luglio 2009, e successive integrazioni di cui l'ultima in data 21 novembre 2012, con cui con cui l'Impresa Rocca Frutta S.r.l., con sede in Gaibana (FE), via Ravenna n. 1114, ha richiesto il permesso di commercio parallelo dalla Spagna del prodotto XANILO 45 WG, ivi registrato al n. 24128 a nome dell'Impresa Sipcam Inagra S/A, con sede legale in Valencia (ES);
Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento VITENE 45 WG autorizzato in Italia al n. 11197 a nome dell'Impresa Sipcam S.p.a.;
Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, par. 3, lettera a), b), c), del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Considerato che l'Impresa Rocca Frutta S.r.l. ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome RAMESSE;
Accertata la conformita' dell'etichetta del prodotto oggetto di commercio parallelo da apporre sulle confezioni importate, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;
Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;

Decreta:

1. E' rilasciato, fino al 30 giugno 2013, all'Impresa Rocca Frutta S.r.l., con sede in Gaibana (FE), il permesso n. 15645 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato RAMESSE proveniente dalla Spagna ed ivi autorizzato al n. 24128 con la denominazione XANILO 45 WG.
2. E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
3. Il prodotto e' sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.
4. Il prodotto verra' posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da g 100-250-500, kg 1-5-10.
Il presente decreto verra' notificato, in via amministrativa all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 27 novembre 2012

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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