Gazzetta n. 293 del 17 dicembre 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 6 novembre 2012 |
Scioglimento della «Rinascita societa' cooperativa», in San Severino Marche e nomina del commissario liquidatore. |
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IL DIRETTORE GENERALE per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 2545-septiesdecies del Codice civile; Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267; Viste le risultanze del verbale di revisione del 18 ottobre 2011 e successivo accertamento del 18 novembre 2011 effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relativo alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Tenuto conto che dai succitati accertamenti ispettivi e' risultato che la cooperativa non e' piu' in grado di raggiungere lo scopo sociale, come indicato nei punti 39 e 55 del verbale di revisione del 18 ottobre 2011 qui richiamato; Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90 del 29 maggio 2012 prot. n. 125258, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformita'; Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del Codice civile; Visto il parere favorevole del 13 settembre 2012 espresso dal Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del Codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;
Decreta:
Art. 1
La societa' cooperativa «Rinascita Societa' cooperativa» con sede in San Severino Marche (MC), costituita in data 12 ottobre 2000, codice fiscale n. 02050700422, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del Codice civile e il Dott. Vito Puce, nato a Taranto il 22 dicembre 1964, con studio a Roma, Via Etna n. 14, ne e' nominato commissario liquidatore. |
| Art. 2
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. Roma, 6 novembre 2012
Il direttore generale: Esposito |
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