Gazzetta n. 293 del 17 dicembre 2012 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE |
DELIBERA 27 novembre 2012 |
Modifiche e integrazioni alla delibera 31 gennaio 2008 recante: «Istruzioni per la redazione del Progetto esemplificativo: Stima della pensione complementare». |
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LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante "Disciplina delle forme pensionistiche complementari" (di seguito, decreto n. 252/2005); Visto l'art. 19, comma 2, del decreto n. 252/2005, che prevede che la COVIP esercita la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare; Visto l'art. 19, comma 2, lett. g), che attribuisce alla COVIP il potere di dettare disposizioni in materia di trasparenza delle forme pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella concernente l'informativa periodica agli aderenti; Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, (di seguito, decreto n. 201/2011); Visto l'art. 24 del decreto n. 201/2011, che ha introdotto nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna (di seguito, decreto n. 198/2006); Visto in particolare l'art. 30-bis del citato decreto n. 198/2006, introdotto dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della Direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, che disciplina il divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari e individua le condizioni in presenza delle quali sono ammessi livelli differenti di prestazioni per le prestazioni a donne e a uomini; Visto inoltre il successivo art. 55-quater del medesimo decreto n. 198/2006, introdotto dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 196, in attuazione della Direttiva 2004/113/CE sul principio della parita' di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura; Vista la propria Deliberazione del 31 gennaio 2008, recante "Istruzioni per la redazione del Progetto esemplificativo: 'Stima della pensione complementare"; Vista la propria Deliberazione dell'8 settembre 2011, recante "Regolamento di attuazione dell'art. 23 della legge n. 262 del 28 dicembre 2005 concernente i procedimenti per l'adozione degli atti di regolazione di competenza della COVIP"; Visto in particolare l'art. 9, comma 1, della citata Deliberazione dell'8 settembre 2011, relativa alle situazioni nelle quali e' possibile derogare alla disposizioni in essa contenute; Rilevato che le nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici comportano l'innalzamento dell'eta' pensionabile dal 1° gennaio 2012; Considerati gli effetti dell'innalzamento dell'eta' pensionabile sulla stima dell'evoluzione nel tempo della posizione individuale e dell'importo iniziale della prestazione complementare; Considerate altresi' le previsioni di cui ai citati artt. 30-bis e 55-quater del decreto n. 198/2006 circa i limiti alla possibilita' di differenziazione per sesso delle prestazioni di previdenza complementare e delle prestazioni assicurative e le possibili conseguenze sulle basi demografiche utilizzabili dalle forme pensionistiche complementari; Ritenuto di dover adottare le necessarie modifiche e integrazioni in ordine all'evoluzione nel tempo della posizione individuale e dell'importo iniziale della prestazione complementare; Considerata l'esigenza di dare tempestiva attuazione alle norme nazionali e comunitarie piu' sopra richiamate:
Delibera:
Art. 1
1. La Deliberazione del 31 gennaio 2008, recante "Istruzioni per la redazione del Progetto esemplificativo: 'Stima della pensione complementare'", e' cosi' modificata: 1) nella sezione B) intitolata "Variabili utilizzate per la costruzione del Progetto" a) la voce "Eta' di pensionamento" e' sostituita dalla seguente: "Eta' di pensionamento: si fa riferimento all'ipotesi che il pensionamento avvenga, per la generalita' degli iscritti, all'eta' di 66, 67, 68, 69 e 70 anni; per gli iscritti che raggiungano il 66esimo anno di eta' entro il 2018, all'eta' di 62, 63, 64, 65 e 66 anni. Qualora l'iscritto, nell'anno di riferimento della simulazione, abbia gia' compiuto l'eta' minima sopra indicata per la relativa fascia di appartenenza, si fa riferimento all'ipotesi che il pensionamento avvenga nei cinque anni successivi." b) La sottovoce "basi demografiche" e' sostituita dalla seguente: "basi demografiche: la tavola di mortalita' e' la IPS55, ove la forma pensionistica preveda una differenziazione per sesso, e, negli altri casi, la IPS55U (IPS55 indifferenziata per sesso), corrispondente alla combinazione 60 per cento maschi, 40 per cento femmine;" 2) nella sezione C) intitolata "Istruzioni per l'elaborazione del Progetto" a) al terzo paragrafo le parole "il coefficiente di conversione, calcolato sulla base delle ipotesi tecniche sopra riportate, relativo all'eta' di 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini" sono sostituite con le seguenti: "i coefficienti di conversione calcolati sulla base delle ipotesi tecniche sopra riportate" b) alla voce "Esemplificazione della prestazione pensionistica" le parole: "per le ipotesi di pensionamento a 60 e 65 anni di eta'" sono sostituite con le seguenti: "per ciascuna delle eta' di pensionamento previste nel paragrafo 'B) Variabili utilizzate per la costruzione del Progetto'." 3) nella sezione D) intitolata "Istruzioni per la rappresentazione del Progetto" a) al primo paragrafo la parola "esemplificato" e' sostituita con la seguente "esemplificativo"; b) alla fine e' inserito il seguente paragrafo "Indicare in forma di Avvertenza che l'eta' di possibile pensionamento dell'iscritto dipende dal relativo regime previdenziale di base e dalla normativa tempo per tempo vigente e che, ad eta' inferiori a quelle rappresentate corrispondono, a parita' di altre condizioni, rate di rendita piu' basse. Indicare inoltre che e' possibile effettuare simulazioni 'personalizzate' mediante un motore di calcolo messo a disposizione sul web, precisando l'indirizzo del relativo sito internet." 4) nella sezione E) intitolata "Progetto esemplificativo standardizzato" a) al primo paragrafo sono eliminate le parole: "differenziate per sesso e" b) al primo paragrafo le parole: "60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini" sono sostituite con le seguenti "67 anni", c) dopo il secondo paragrafo e' inserito il seguente: "Qualora la forma pensionistica adotti basi demografiche differenziate per sesso, il Progetto esemplificativo standardizzato riporta, per ogni figura-tipo, il valore della prima rata annuale di rendita distintamente per maschi e femmine." 5) nella sezione F) intitolata "Altre procedure di stima delle prestazioni attese" e' eliminato l'ultimo paragrafo. |
| Art. 2
1. Le forme pensionistiche complementari sono tenute ad adeguare i Progetti esemplificativi alle indicazioni contenute nella presente Deliberazione, nel rispetto delle seguenti scadenze: a) i Progetti standardizzati, entro il 31 marzo 2013; b) i Progetti personalizzati, a partire da quello relativo all'anno 2012. In via transitoria, i Progetti personalizzati relativi all'anno 2012 possono limitarsi ad assumere, quale eta' di pensionamento, 66 anni sia per gli uomini che per le donne. 2. I motori di calcolo implementati sui siti web devono consentire simulazioni coerenti con le presenti indicazioni. Roma, 27 novembre 2012
Il presidente: Finocchiaro |
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