IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096"; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varieta' di specie di piante ortive; Visto il decreto ministeriale n. 4629 del 10/03/2010 con il quale e' stata cancellata, dal registro nazionale delle varieta' di specie di piante ortive, la varieta' indicata nel presente dispositivo per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione; Vista la nota n. 17864 del 10/08/2011 con la quale e' stata comunicata la fusione per incorporazione della societa' "Petoseed Co. Inc." con la societa' "Monsanto Agricoltura Italia S.p.A."; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio del 2012, n. 41, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali. Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 15 marzo 2012, ha espresso parere favorevole al reinserimento, nel relativo registro nazionale, della varieta' indicata nel presente dispositivo, precedentemente cancellata per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione; Considerato che l'iscrizione della varieta' era stata temporaneamente sospesa per l'espletamento di controlli tecnico-amministrativi della domanda d'iscrizione; Ritenuto concluso positivamente il procedimento relativo alla richiesta di iscrizione della varieta' suddetta;
Decreta: Articolo unico
Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la sotto elencata varieta', precedentemente iscritta con decreto ministeriale del 20 giugno 1977 e successivamente cancellata con decreto ministeriale del 10 marzo 2010, le cui sementi possono essere controllate in quanto "sementi standard" e la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, e' nuovamente iscritta nel registro nazionale delle specie ortive, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, con il nuovo responsabile della conservazione in purezza a fianco indicato. Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 novembre 2012
Il direttore generale: Cacopardi
Note all'articolo unico: Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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