Gazzetta n. 293 del 17 dicembre 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 6 novembre 2012 |
Scioglimento della «Iglesarda societa' cooperativa edilizia a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore. |
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IL DIRETTORE GENERALE per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l' art. 2545-septiesdecies c.c.; Visto l' art. 1 legge n.400/75 e l'art.198 regio decreto 16 marzo 1942 n.267; Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 3 giugno 2011 effettuata dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relativi alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi; Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art.7 e 8 L.241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformita'; Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies c.c.; Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;
Decreta:
Art. 1
La Societa' Cooperativa "Iglesarda societa' cooperativa edilizia a r.l" con sede in Roma, costituita in data 13 dicembre 1990, Codice fiscale n. 03986891004, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell' art. 2545-septiesdecies c.c. e il Dr. Antonio di Paola, nato a L'Aquila il 29 giugno 1957, con studio in Roma, via Anastasio II n.442, ne e' nominato commissario liquidatore. |
| Art. 2
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M.23 febbraio 2001. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. Roma, 6 novembre 2012
Il direttore generale: Esposito |
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