Gazzetta n. 293 del 17 dicembre 2012 (vai al sommario)
LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219
Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di filiazione

1. L'articolo 74 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 74 (Parentela). - La parentela e' il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione e' avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui e' avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio e' adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di eta', di cui agli articoli 291 e seguenti».
2. All'articolo 250 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il figlio nato fuori del matrimonio puo' essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se gia' uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento puo' avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente»;
b) al secondo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni»;
c) al terzo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni»;
d) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Il consenso non puo' essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di eta' inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262»;
e) al quinto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio».
3. L'articolo 251 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 251 (Autorizzazione al riconoscimento). - Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita' in linea retta, puo' essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessita' di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.
Il riconoscimento di una persona minore di eta' e' autorizzato dal tribunale per i minorenni».
4. Il primo comma dell'articolo 258 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso».
5. L'articolo 276 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 276 (Legittimazione passiva). - La domanda per la dichiarazione di paternita' o di maternita' naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
Alla domanda puo' contraddire chiunque vi abbia interesse».
6. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: «Della potesta' dei genitori e dei diritti e doveri del figlio».
7. L'articolo 315 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 315 (Stato giuridico della filiazione). - Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico».
8. Dopo l'articolo 315 del codice civile, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, e' inserito il seguente: «Art. 315-bis (Diritti e doveri del figlio). - Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacita', delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacita', alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finche' convive con essa».
9. Nel titolo XIII del libro primo del codice civile, dopo l'articolo 448 e' aggiunto il seguente: «Art. 448-bis (Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla potesta' sui figli). - Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale e' stata pronunciata la decadenza dalla potesta' e, per i fatti che non integrano i casi di indegnita' di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione».
10. E' abrogata la sezione II del capo II del titolo VII del libro primo del codice civile.
11. Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 250 del codice civile,
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 250. Riconoscimento.
Il figlio nato fuori del matrimonio puo' essere
riconosciuto, nei modi previsti dall'art. 254, dalla madre
e dal padre, anche se gia' uniti in matrimonio con altra
persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento puo'
avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i
quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso.
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i
quattordici anni non puo' avvenire senza il consenso
dell'altro genitore che abbia gia' effettuato il
riconoscimento.
Il consenso non puo' essere rifiutato se risponde
all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere
il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia
rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un
termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se
non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla
notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo
del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il
giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone
l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici
anni, o anche di eta' inferiore, ove capace di
discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori
e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che
l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza
che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i
provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al
mantenimento del minore ai sensi dell'art. 315-bis e al suo
cognome ai sensi dell'art. 262.
Il riconoscimento non puo' essere fatto dai genitori
che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta' , salvo
che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e
avuto riguardo all'interesse del figlio.».
Si riporta il testo dell'art. 258 del codice civile,
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 258. Effetti del riconoscimento.
Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore
da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso.
L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non
puo' contenere indicazioni relative all'altro genitore.
Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza
effetto.
Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello
stato civile che le riproduce sui registri dello stato
civile sono puniti con l'ammenda da euro 20 a euro 82. Le
indicazioni stesse devono essere cancellate.».



 
Art. 2

Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in
materia di filiazione

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilita' per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, osservando, oltre ai principi di cui agli articoli 315 e 315-bis del codice civile, come rispettivamente sostituito e introdotto dall'articolo 1 della presente legge, i seguenti principi e criteri direttivi:
a) sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai «figli legittimi» e ai «figli naturali» con riferimenti ai «figli», salvo l'utilizzo delle denominazioni di «figli nati nel matrimonio» o di «figli nati fuori del matrimonio» quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative;
b) modificazione del titolo VII del libro primo del codice civile, in particolare:
1) sostituendo la rubrica del titolo VII con la seguente: «Dello stato di figlio»;
2) sostituendo la rubrica del capo I con la seguente: «Della presunzione di paternita'»;
3) trasponendo nel nuovo capo I i contenuti della sezione I del capo I;
4) trasponendo i contenuti della sezione II del capo I in un nuovo capo II, avente la seguente rubrica: «Delle prove della filiazione»;
5) trasponendo i contenuti della sezione III del capo I in un nuovo capo III, avente la seguente rubrica: «Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio»;
6) trasponendo i contenuti del paragrafo 1 della sezione I del capo II in un nuovo capo IV, avente la seguente rubrica: «Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio»;
7) trasponendo i contenuti del paragrafo 2 della sezione I del capo II in un nuovo capo V, avente la seguente rubrica: «Della dichiarazione giudiziale della paternita' e della maternita'»;
8) abrogando le disposizioni che fanno riferimento alla legittimazione;
c) ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della prova della filiazione prevedendo che la filiazione fuori del matrimonio puo' essere giudizialmente accertata con ogni mezzo idoneo;
d) estensione della presunzione di paternita' del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio e ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternita', con riferimento in particolare all'articolo 235, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, nel rispetto dei principi costituzionali;
e) modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio con la previsione che:
1) la disciplina attinente all'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia dell'uno o dell'altro genitore sia adeguata al principio dell'unificazione dello stato di figlio, demandando esclusivamente al giudice la valutazione di compatibilita' di cui all'articolo 30, terzo comma, della Costituzione;
2) il principio dell'inammissibilita' del riconoscimento di cui all'articolo 253 del codice civile sia esteso a tutte le ipotesi in cui il riconoscimento medesimo e' in contrasto con lo stato di figlio riconosciuto o giudizialmente dichiarato;
f) modificazione degli articoli 244, 264 e 273 del codice civile prevedendo l'abbassamento dell'eta' del minore dal sedicesimo al quattordicesimo anno di eta';
g) modificazione della disciplina dell'impugnazione del riconoscimento con la limitazione dell'imprescrittibilita' dell'azione solo per il figlio e con l'introduzione di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati;
h) unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio, delineando la nozione di responsabilita' genitoriale quale aspetto dell'esercizio della potesta' genitoriale;
i) disciplina delle modalita' di esercizio del diritto all'ascolto del minore che abbia adeguata capacita' di discernimento, precisando che, ove l'ascolto sia previsto nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, ad esso provvede il presidente del tribunale o il giudice delegato;
l) adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicita' dello stato di figlio, prevedendo, anche in relazione ai giudizi pendenti, una disciplina che assicuri la produzione degli effetti successori riguardo ai parenti anche per gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto nelle more del riconoscimento e conseguentemente l'estensione delle azioni di petizione di cui agli articoli 533 e seguenti del codice civile;
m) adattamento e riordino dei criteri di cui agli articoli 33, 34, 35 e 39 della legge 31 maggio 1995, n. 218, concernenti l'individuazione, nell'ambito del sistema di diritto internazionale privato, della legge applicabile, anche con la determinazione di eventuali norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell'unificazione dello stato di figlio;
n) specificazione della nozione di abbandono morale e materiale dei figli con riguardo alla provata irrecuperabilita' delle capacita' genitoriali in un tempo ragionevole da parte dei genitori, fermo restando che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potesta' genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia;
o) previsione della segnalazione ai comuni, da parte dei tribunali per i minorenni, delle situazioni di indigenza di nuclei familiari che, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, richiedano interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia, nonche' previsione di controlli che il tribunale per i minorenni effettua sulle situazioni segnalate agli enti locali;
p) previsione della legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori.
2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono, altresi', a effettuare, apportando le occorrenti modificazioni e integrazioni normative, il necessario coordinamento con le norme da essi recate delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e delle altre norme vigenti in materia, in modo da assicurare il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 1 del presente articolo.
3. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro per le pari opportunita' e del Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato per le politiche per la famiglia. Sugli schemi approvati dal Consiglio dei Ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla loro trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari, di cui al presente comma, scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di sei mesi.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1, il Governo puo' adottare decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 1 e delle disposizioni del comma 2 e con la procedura prevista dal comma 3.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 30 della Costituzione:
«Art. 30.
E' dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed
educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacita' dei genitori, la legge provvede
a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio
ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti
dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della
paternita'.».
Si riporta il testo dell'art. 235, primo comma, numeri
1), 2) e 3), del codice civile:
«Art. 235. Disconoscimento di paternita'.
L'azione per il disconoscimento di paternita' del
figlio concepito durante il matrimonio e' consentita solo
nei casi seguenti:
1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo
compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno
prima della nascita;
2) se durante il tempo predetto il marito era affetto
da impotenza, anche se soltanto di generare;
3) se nel detto periodo la moglie ha commesso
adulterio o ha tenuto celata al marito la propria
gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito
e' ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche
genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle
del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad
escludere la paternita'.
2. - 3. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 253 del codice civile:
«Art. 253. Inammissibilita' del riconoscimento.
In nessun caso e' ammesso un riconoscimento in
contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato in
cui la persona si trova.».
Si riporta il testo degli articoli 244, 264 e 273 del
codice civile:
«Art. 244. Termini dell'azione di disconoscimento.
L'azione di disconoscimento della paternita' da parte
della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi
dalla nascita del figlio.»
«Art. 264. Impugnazione da parte del riconosciuto.
Colui che e' stato riconosciuto non puo', durante la
minore eta' o lo stato d'interdizione per infermita' di
mente, impugnare il riconoscimento.
Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di
consiglio su istanza del pubblico ministero o del tutore o
dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il
figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo
anno di eta', puo' dare l'autorizzazione per impugnare il
riconoscimento, nominando un curatore speciale.»
«Art. 273. Azione nell'interesse del minore o
dell'interdetto.
L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata
la paternita' o la maternita' naturale puo' essere
promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che
esercita la potesta' prevista dall'art. 316 o dal tutore.
Il tutore pero' deve chiedere l'autorizzazione del giudice,
il quale puo' anche nominare un curatore speciale.
Occorre il consenso del figlio per promuovere o per
proseguire l'azione se egli ha compiuto l'eta' di sedici
anni.
Per l'interdetto l'azione puo' essere promossa dal
tutore previa autorizzazione del giudice.».
- Si riporta il testo dell'art. 533 del codice civile:
«Art. 533. Nozione.
L'erede puo' chiedere il riconoscimento della sua
qualita' ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte
dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno,
allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.
L'azione e' imprescrittibile, salvi gli effetti
dell'usucapione rispetto ai singoli beni.».
- Si riporta il testo degli articoli 33, 34, 35 e 39
della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema
italiano di diritto internazionale privato):
«Art. 33. Filiazione.
1. Lo stato di figlio e' determinato dalla legge
nazionale del figlio al momento della nascita.
2. E' legittimo il figlio considerato tale dalla legge
dello Stato di cui uno dei genitori e' cittadino al momento
della nascita del figlio.
3. La legge nazionale del figlio al momento della
nascita regola i presupposti e gli effetti
dell'accertamento e della contestazione dello stato di
figlio. Lo stato di figlio legittimo, acquisito in base
alla legge nazionale di uno dei genitori, non puo' essere
contestato che alla stregua di tale legge.»
«Art. 34. Legittimazione.
1. La legittimazione per susseguente matrimonio e'
regolata dalla legge nazionale del figlio nel momento in
cui essa avviene o dalla legge nazionale di uno dei
genitori nel medesimo momento.
2. Negli altri casi, la legittimazione e' regolata
dalla legge dello Stato di cui e' cittadino, al momento
della domanda, il genitore nei cui confronti il figlio
viene legittimato. Per la legittimazione destinata ad avere
effetto dopo la morte del genitore legittimante, si tiene
conto della sua cittadinanza al momento della morte.»
«Art. 35.Riconoscimento di figlio naturale.
1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio
naturale sono regolate dalla legge nazionale del figlio al
momento della nascita o, se piu' favorevole, dalla legge
nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel
momento in cui questo avviene.
2. La capacita' del genitore di fare il riconoscimento
e' regolata dalla sua legge nazionale.
3. La forma del riconoscimento e' regolata dalla legge
dello Stato in cui esso e' fatto o da quella che ne
disciplina la sostanza.»
«Art. 39. apporto fra adottato e famiglia adottiva.
1. I rapporti personali e patrimoniali fra l'adottato e
l'adottante o gli adottanti ed i parenti di questi sono
regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli
adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato
nel quale gli adottanti sono entrambi residenti ovvero da
quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale e'
prevalentemente localizzata.».
La legge 4 maggio 1983, n. 184 reca: «Diritto del
minore ad una famiglia.».
Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 reca:
«Disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie.».



 
Art. 3

Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli
alimenti e al mantenimento

1. L'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e' sostituito dal seguente: «Art. 38. - Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario.
Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non e' espressamente stabilita la competenza di una diversa autorita' giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento e' emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni».
2. Il giudice, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della prole, puo' imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi suddetti. Per assicurare che siano conservate o soddisfatte le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui al periodo precedente, il giudice puo' disporre il sequestro dei beni dell'obbligato secondo quanto previsto dall'articolo 8, settimo comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898. Il giudice puo' ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma e seguenti, della legge 1º dicembre 1970, n. 898. I provvedimenti definitivi costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 1°
dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento
del matrimonio):
«Art. 8.
(In vigore dal 12 marzo 1987)
1. Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio puo' imporre
all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale
se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi
all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6.
2. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione
dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del codice
civile.
3. Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica
dell'assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge
obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta
giorni, puo' notificare il provvedimento in cui e'
stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a
corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge
obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme
dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente.
4. Ove il terzo cui sia stato notificato il
provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione
diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle
somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi
degli articoli 5 e 6 .
5. Qualora il credito del coniuge obbligato nei
confronti dei suddetti terzi sia stato gia' pignorato al
momento della notificazione, all'assegnazione e alla
ripartizione delle somme fra il coniuge cui spetta la
corresponsione periodica dell'assegno, il creditore
procedente e i creditori intervenuti nell'esecuzione,
provvede il giudice dell'esecuzione.
6. Lo Stato e gli altri enti indicati nell'art. 1 del
testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il
pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e
pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1950, n. 180, nonche' gli altri enti datori di
lavoro cui sia stato notificato il provvedimento in cui e'
stabilita la misura dell'assegno e l'invito a pagare
direttamente al coniuge cui spetta la corresponsione
periodica, non possono versare a quest'ultimo oltre la
meta' delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive
anche degli assegni e degli emolumenti accessori.
7. Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le
ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli
obblighi di cui agli articoli 5 e 6, su richiesta
dell'avente diritto, il giudice puo' disporre il sequestro
dei beni del coniuge obbligato a somministrare l'assegno.
Le somme spettanti al coniuge obbligato alla corresponsione
dell'assegno di cui al precedente comma sono soggette a
sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della meta'
per il soddisfacimento dell'assegno periodico di cui agli
articoli 5 e 6.».



 
Art. 4
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai processi relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il comma 2 dell'articolo 3 della presente legge.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 737 del codice di
procedura civile:
«Art. 737. Forma della domanda e del provvedimento.
I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in
camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice
competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la
legge disponga altrimenti.».



 
Art. 5
Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile

1. Con regolamento emanato, su proposta delle amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui al citato articolo 2 della presente legge, sono apportate le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
2. L'articolo 35 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e' sostituito dal seguente: «Art. 35 (Nome). - 1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e puo' essere costituito da un solo nome o da piu' nomi, anche separati, non superiori a tre.
2. Nel caso siano imposti due o piu' nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi».



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17.Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
(Omissis).».
Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396 reca: «Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a
norma dell'art. 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n.
127».



 
Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 dicembre 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino


LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2519):
Presentato dall'On. Alessandra Mussolini ed altri il 17 giugno 2009.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 15 luglio 2009 con parere della commissione I.
Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 28 gennaio 2010; il 4, 9, 11, 16 e 23 febbraio 2010; il 10 giugno 2010; il 2 e 8 febbraio 2011; il 3 e 8 marzo 2011; il 18 maggio 2011; il 15, 21, 22 e 23 giugno 2011.
Esaminato in Aula il 28 e 29 giugno 2011 e approvato, il 30 giugno 2011, in un testo unificato con gli atti n. 3184 (On. Rosy Bindi ed altri), n. 3247 (On. Federico Palomba e On. Antonio Borghesi), n. 3516 (On. Cinzia Capano e On. Donatella Ferranti), n. 3915 Governo (On. Silvio Berlusconi), n. 4007 (On. Paola Binetti ed altri), n. 4054 (On. Siegfried Brugger e On. Karl Zeller). Senato della Repubblica (atto n. 2805):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 5 luglio 2011 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 13, 14 e 21 marzo 2012; il 3 e 16 maggio 2012.
Esaminato in aula l'8 e 15 maggio 2012 e approvato, con modificazioni, il 16 maggio 2012. Camera dei deputati (atti nn. 2519-3184-3247-3516-3915-4007-4054-B):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 23 maggio 2012 con pareri delle commissioni I, V e XII.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 20 giugno 2012; l'11 e 25 luglio 2012; il 3 e 10 ottobre 2012; il 22 novembre 2012.
Esaminato in Aula il 26 novembre 2012 e approvato il 27 novembre 2012.
 
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