Gazzetta n. 292 del 15 dicembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 7 novembre 2012
Scioglimento della «G.S.T. - Societa' cooperativa a r.l.», in Bari e nomina del commissario liquidatore.


IL DIRETTORE GENERALE
per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Viste le risultanze del verbale di accertamento del 17 gennaio 2011, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi, risultando a tutto oggi l'ultimo bilancio depositato relativo all'esercizio 2009;
Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990, e successiva interlocutoria prot. n. 0190321 del 13 settembre 2012 ha formulato le proprie osservazioni con nota del 21 settembre 2012, dichiarando la volonta' di deliberare autonomamente lo scioglimento del sodalizio ovvero la sua trasformazione;
Tenuto conto che da una visura camerale aggiornata l'ente risulta trovarsi a tutto oggi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile, non avendo regolarizzato la propria posizione ne' deliberato lo scioglimento anticipato del sodalizio sopra citato;
Considerato che il citato presupposto, relativo al mancato deposito presso il competente registro delle imprese dei bilanci per due anni consecutivi, e' per sua natura oggettivo ed insuscettibile di diversa valutazione;
Visto il parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;
Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1

La societa' «G.S.T. - Societa' cooperativa a r.l.», con sede in Bari, costituita in data 6 ottobre 2006, codice fiscale 06504060721, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545- septiesdecies del codice civile e l'avv. Angelo Schitulli, nato a Bari il 21 aprile 1974, con studio in via Principe Amedeo n. 25 - 70121 Bari, ne e' nominato commissario liquidatore.
 
Art. 2

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 7 novembre 2012

Il direttore generale: Esposito
 
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