Gazzetta n. 291 del 14 dicembre 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 7 dicembre 2012
Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio-Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012. (Ordinanza n. 29).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti eventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed e' stata disposta la delega al capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensita' verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo ed e' stata disposta la delega al capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
Viste le ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001, del 2 giugno 2012, n. 0002 e n. 0003, del 6 giugno 2012, n. 0004 e del 15 giugno 2012, n. 0009 con le quali, tra l'altro, si e' provveduto a disciplinare gli interventi e le attivita' volte all'assistenza delle popolazioni colpite nei territori delle regioni interessate;
Dato atto che le richiamate deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 hanno stabilito che alla scadenza del termine di cui al comma 1 delle deliberazioni medesime, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, provvedono, ciascuna per la propria competenza, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto;
Visto il decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74 ed in particolare l'art. 1, comma 2, che ha stabilito che i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualita' di commissari delegati nell'attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni colpiti delle tre regioni;
Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 0015 del 1° agosto 2012, con la quale e' stato disciplinato il passaggio delle attivita' svolte dal Dipartimento della protezione civile ai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, commissari delegati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 74/2012 ed e' stata assicurata la presenza di un adeguato contingente di personale del Dipartimento della protezione civile sul territorio, per supportare il commissario delegato - Presidente della regione Emilia-Romagna - nelle proprie funzioni, mediante apposita convenzione;
Visti gli esiti della riunione del 7 settembre 2012, in merito alle risorse statali con cui far fronte agli oneri connessi all'attuazione delle predette ordinanze di protezione civile, in coerenza con quanto rappresentato nella nota del 26 luglio 2012 del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il parere positivo espresso dalla Commissione europea in merito alla richiesta italiana di attivazione del Fondo di solidarieta' dell'Unione europea presentato a seguito degli eventi sismici in rassegna, per un importo stimato di 670.000.000,00 euro;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2012, recante «Ripartizione delle risorse rivenienti dai risparmi conseguiti mediante la riduzione dei contributi in favore dei partiti e dei movimenti politici di cui all'art. 16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96», con cui sono stati stanziati, in favore degli interventi connessi agli eventi catastrofali in rassegna, 61.245.955,85 euro, di cui il 94%, pari a 57.571.198,499 euro, in favore della regione Emilia-Romagna;
Acquisita l'intesa della regione Emilia-Romagna;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Il comma 2 dell'art. 3 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 0015 del 1° agosto 2012 e' sostituito dal seguente: «2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della convenzione di cui al comma 1 fino al 31 dicembre 2012 sono quantificati nel limite massimo di euro 140.000.000,00, di cui massimo euro 72.000,00 mensili relativi al rimborso delle spese di trattamento economico accessorio di cui agli articoli 4, commi 1 e 2, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 0001 del 22 maggio 2012 e 4, comma 1, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 0003 del 2 giugno 2012, viaggio, vitto e alloggio del personale del Dipartimento della protezione civile, che sono rimborsati al Dipartimento della protezione civile.».
2. All'art. 3 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 0015 del 1° agosto 2012 e' aggiunto il seguente comma: «3. Gli oneri di cui al presente articolo sono posti a carico del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in via di anticipazione sul contributo del Fondo di solidarieta' dell'Unione europea.».
 
Art. 2

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alle ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 0001 del 22 maggio 2012, n. 0002 e n. 0003 del 2 giugno 2012, n. 0004 del 6 giugno 2012 e n. 0009 del 15 giugno 2012, si provvede integrando le risorse finanziarie gia' individuate dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 maggio 2012, con le risorse di cui all'art. 16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, assegnate in favore della regione Emilia-Romagna con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2012, in via di anticipazione sul contributo del Fondo di solidarieta' dell'Unione europea, nel limite di euro 40.000.000,00.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2012

Il capo del Dipartimento: Gabrielli
 
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