IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 540/2011 che riporta l'elenco di tutte le sostanze attive, tra cui la dodina, considerate approvate in conformita' al regolamento (CE) n. 1107/2009; Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato presentando, entro i termini previsti, la necessaria documentazione per adeguare i prodotti fitosanitari alle nuove disposizioni relative alla sostanza attiva in questione; Considerato che, in particolare, per questa prima fase di adeguamento e' previsto che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dodina, siano in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 544/2011, o in alternativa, possano comunque accedervi; Considerato, pertanto, che al termine delle necessarie verifiche, previste per questa prima fase di adeguamento, e' risultato che i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente regolamento, soddisfano i requisiti richiesti; Considerato altresi', che la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, riportata nell'allegato al presente decreto viene concessa fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva dodina, fatto salvo la presentazione, entro i termini stabiliti, di un dossier conforme alle prescrizione del regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, nonche' ai dati indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al regolamento (UE) n. 540/2011 nella riga relativa alla sostanza attiva in questione; Ritenuto pertanto, di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari, fino al 31 maggio 2021, termine dell'approvazione della sostanza attiva dodina, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati, pena la revoca dell'autorizzazioni; Visti i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;
Decreta:
I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva dodina, approvata in conformita' al regolamento (CE) n. 1107/2009, sono ri-registrati provvisoriamente fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa. Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione, riportati in allegato, gli adempimenti e gli adeguamenti che prevedono la presentazione di un dossier che deve essere conforme alle prescrizione di cui al regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, nonche' ai dati indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al regolamento (UE) n. 540/2011 nella riga relativa alla sostanza attiva dodina. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 novembre 2012
Il direttore generale: Borrello |