Gazzetta n. 291 del 14 dicembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 19 novembre 2012
Autorizzazione all'adeguamento dell'etichetta del prodotto fitosanitario «Folgore».


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Salute;
Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della Salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto de Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 52 concernente il commercio parallelo;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento BASTA 200, registrato al n. 8117 a nome dell'Impresa Bayer Cropscience S.r.l.;
Visto il decreto del 21 settembre 2012 con il quale e' stato rilasciato all'Impresa Rocca Frutta S.r.l., con sede legale in Gaibana (FE) - Via Ravenna n. 1114, il permesso n. 14823 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato FOLGORE;
Constatato che l'etichetta del prodotto oggetto di commercio parallelo di cui trattasi non e' conforme all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;
Ritenuto di dover adeguare l'etichetta del prodotto fitosanitario FOLGORE conformemente all'etichetta autorizzata del prodotto fitosanitario di riferimento BASTA 200;

Decreta:

E' autorizzato l'adeguamento dell'etichetta del prodotto fitosanitario FOLGORE, registrato al numero 14823 a nome dell'Impresa Rocca Frutta S.r.l. avente sede legale in Gaibana (FE), conformemente all'etichetta del prodotto di riferimento BASTA 200.
Il presidente decreto verra' notificato, in via amministrativa all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 19 novembre 2012

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone