IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4021 del 4 maggio 2012; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2012 con la quale e' stata prorogata, fino al 31 dicembre 2012, la gestione commissariale per il definitivo superamento della situazione di criticita' in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza socio - economico - ambientale determinatasi nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le provincie di Roma e Frosinone ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2011 con il quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato, da ultimo, fino al 31 ottobre 2012; Viste le note del 31 luglio, 6 agosto, 12 settembre e del 16 ottobre 2012, con cui il commissario delegato per l'acquedotto del Simbrivio ha rappresentato la necessita' di continuare ad avvalersi del personale gia' operante presso la struttura commissariale ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3228/2002, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la nota del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato prot. n. 90542 del 24 ottobre 2012; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al definitivo superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Ritenuto, quindi, necessario, apportare alcune modifiche ed integrazioni alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4021/2012; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Il commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3422 del 1° aprile 2005, e' autorizzato ad avvalersi, ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, delle sette unita' di personale gia' operanti presso la struttura commissariale ai sensi dell'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3228/2002, e successive modifiche ed integrazioni. Al personale appartenente alla carriera dirigenziale e' riconosciuta un'indennita' su base mensile parametrata fino a 70 ore di lavoro straordinario da calcolare in relazione alla retribuzione mensile lorda in godimento presso le Amministrazioni di appartenenza. 2. In analogia con quanto stabilito dall'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4021/2012, agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di euro 150.000,00, si provvede, unitamente all'onere relativo al compenso spettante al Commissario delegato, a valere sulle risorse di cui al comma 3. 3. Il commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo, provvede utilizzando le risorse destinate al superamento del contesto di criticita' in rassegna. 4. Il commissario delegato continua ad utilizzare la contabilita' speciale n. 3067 aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3228/2002 e successive modifiche ed integrazioni. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 dicembre 2012
Il capo del Dipartimento: Gabrielli |