IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 100/2012, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635 del 21 dicembre 2007, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' le note del Presidente della regione Calabria del 20 dicembre 2011, del 26 gennaio, del 10 febbraio, del 15 marzo e dell'11 aprile 2012; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2010, con cui lo stato di emergenza socio - economico - sanitaria nel territorio della regione Calabria e' stato da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2011; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento delle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticita' in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Considerata, altresi', l'esigenza di garantire il corretto trasferimento alla regione Calabria dei beni e delle attrezzature utilizzate per l'attuazione delle finalita' connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticita' in atto; Acquisita l'intesa della regione Calabria; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. La regione Calabria e' individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticita' socio - economico - sanitaria in atto nel territorio della medesima regione. Il programma straordinario di investimenti in edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' attuato in piena coerenza con gli obiettivi del Piano di rientro dai disavanzi sanitari. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente della regione Calabria e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi. Egli e' autorizzato a porre in essere, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data di adozione del presente provvedimento, le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla regione Calabria, unitamente alla documentazione amministrativa e contabile. 3. Il Presidente della regione Calabria, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 puo' avvalersi delle strutture organizzative della regione Calabria, nonche' della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le quali provvedono nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate e delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 4. Il Presidente della regione Calabria, all'esito dell'attivita' di cui al comma 2 trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute. 5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2, il Presidente della regione Calabria provvede con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635/2007 e successive modifiche ed integrazioni, che viene allo stesso intestata fino al sessantesimo giorno decorrente dalla data di adozione della presente ordinanza. All'esito delle attivita' di competenza, le eventuali somme residue presenti sulla predetta contabilita' speciale sono versate al bilancio della regione Calabria su appositi capitoli di spesa dedicati alle medesime finalita'. 6. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 dicembre 2012
Il capo del Dipartimento: Gabrielli |