Gazzetta n. 290 del 13 dicembre 2012 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge n. 136 del 2010, i quali prevedono che entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi articoli, il Governo puo' apportare disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;
Ritenuto di avvalersi delle facolta' previste dagli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136 del 2010;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 maggio 2012;
Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche in materia di assistenza legale alla procedura
di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunita'.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note al titolo:
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, supplemento
ordinario.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le
mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa
antimafia):
«Art. 1 (Delega al Governo per l'emanazione di un
codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo recante il codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato
realizzando:
a) una completa ricognizione della normativa penale,
processuale e amministrativa vigente in materia di
contrasto della criminalita' organizzata, ivi compresa
quella gia' contenuta nei codici penale e di procedura
penale;
b) l'armonizzazione della normativa di cui alla
lettera a);
c) il coordinamento della normativa di cui alla
lettera a) con le ulteriori disposizioni di cui alla
presente legge e con la normativa di cui al comma 3;
d) l'adeguamento della normativa italiana alle
disposizioni adottate dall'Unione europea.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
previa ricognizione della normativa vigente in materia di
misure di prevenzione, il Governo provvede altresi' a
coordinare e armonizzare in modo organico la medesima
normativa, anche con riferimento alle norme concernenti
l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata, aggiornandola e modificandola
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere, in relazione al procedimento di
applicazione delle misure di prevenzione:
1) che l'azione di prevenzione possa essere
esercitata anche indipendentemente dall'esercizio
dell'azione penale;
2) che sia adeguata la disciplina di cui all'art.
23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive
modificazioni;
3) che le misure di prevenzione personali e
patrimoniali possano essere richieste e approvate
disgiuntamente e, per le misure di prevenzione
patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosita' sociale
del soggetto proposto per la loro applicazione al momento
della richiesta della misura di prevenzione;
4) che le misure patrimoniali possano essere
disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per
la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel
corso del procedimento, che esso prosegua nei confronti
degli eredi o, comunque, degli aventi causa;
5) che venga definita in maniera organica la
categoria dei destinatari delle misure di prevenzione
personali e patrimoniali, ancorandone la previsione a
presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare
all'esistenza di circostanze di fatto che giustificano
l'applicazione delle suddette misure di prevenzione e, per
le sole misure personali, anche alla sussistenza del
requisito della pericolosita' del soggetto; che venga
comunque prevista la possibilita' di svolgere indagini
patrimoniali dirette a svelare fittizie intestazioni o
trasferimenti dei patrimoni o dei singoli beni;
6) che il proposto abbia diritto di chiedere che
l'udienza si svolga pubblicamente anziche' in camera di
consiglio;
7) che l'audizione dell'interessato o dei testimoni
possa avvenire mediante videoconferenza ai sensi degli
articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni;
8) quando viene richiesta la misura della confisca:
8.1) i casi e i modi in cui sia possibile
procedere allo sgombero degli immobili sequestrati;
8.2) che il sequestro perda efficacia se non
viene disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla
data di immissione in possesso dei beni da parte
dell'amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione
del provvedimento di confisca, se la corte d'appello non si
pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del
ricorso;
8.3) che i termini di cui al numero 8.2) possano
essere prorogati, anche d'ufficio, con decreto motivato per
periodi di sei mesi, e per non piu' di due volte, in caso
di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti;
9) che dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione,
previa autorizzazione del pubblico ministero, gli esiti
delle indagini patrimoniali siano trasmessi al competente
nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di
finanza a fini fiscali;
b) prevedere, in relazione alla misura di prevenzione
della confisca dei beni, che:
1) la confisca possa essere disposta in ogni tempo
anche se i beni sono stati trasferiti o intestati
fittiziamente ad altri;
2) la confisca possa essere eseguita anche nei
confronti di beni localizzati in territorio estero;
c) prevedere la revocazione della confisca di
prevenzione definitiva, stabilendo che:
1) la revocazione possa essere richiesta:
1.1) quando siano scoperte nuove prove decisive,
sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del
procedimento di prevenzione;
1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali
definitive, sopravvenute in epoca successiva alla
conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in
modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione
della confisca;
1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata
motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di
atti riconosciuti falsi, di falsita' nel giudizio ovvero di
un fatto previsto dalla legge come reato;
2) la revocazione possa essere richiesta solo al
fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti
per l'applicazione della misura di prevenzione;
3) la richiesta di revocazione sia proposta, a pena
di inammissibilita', entro sei mesi dalla data in cui si
verifica uno dei casi di cui al numero 1), salvo che
l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per
causa a lui non imputabile;
4) in caso di accoglimento della domanda di
revocazione, la restituzione dei beni confiscati, ad
eccezione dei beni culturali di cui all'art. 10, comma 3,
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di
notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e
seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni,
possa avvenire anche per equivalente, secondo criteri volti
a determinarne il valore, quando i beni medesimi sono stati
assegnati per finalita' istituzionali e la restituzione
possa pregiudicare l'interesse pubblico;
d) prevedere che, nelle controversie concernenti il
procedimento di prevenzione, l'amministratore giudiziario
possa avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la
rappresentanza e l'assistenza legali;
e) disciplinare i rapporti tra il sequestro e la
confisca di prevenzione e il sequestro penale, prevedendo
che:
1) il sequestro e la confisca di prevenzione
possano essere disposti anche in relazione a beni gia'
sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento
penale;
2) nel caso di contemporanea esistenza di un
sequestro penale e di un sequestro di prevenzione in
relazione al medesimo bene, la custodia giudiziale e la
gestione del bene sequestrato nel procedimento penale siano
affidate all'amministratore giudiziario del procedimento di
prevenzione, il quale applica, anche con riferimento a
detto bene, le disposizioni in materia di amministrazione e
gestione previste dal decreto legislativo di cui al comma
1, prevedendo altresi', a carico del medesimo soggetto,
l'obbligo di trasmissione di copia delle relazioni
periodiche anche al giudice del procedimento penale;
3) in relazione alla vendita, all'assegnazione e
alla destinazione dei beni si applichino le norme relative
alla confisca divenuta definitiva per prima;
4) se la confisca di prevenzione definitiva
interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna
che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale,
si proceda in ogni caso alla gestione, alla vendita,
all'assegnazione o alla destinazione dei beni secondo le
disposizioni previste dal decreto legislativo di cui al
comma 1;
f) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con
il procedimento di prevenzione, prevedendo:
1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese
dai terzi su beni sottoposti a sequestro di prevenzione,
stabilendo tra l'altro il principio secondo cui esse non
possono comunque essere iniziate o proseguite dopo
l'esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei
creditori in buona fede;
2) la disciplina dei rapporti pendenti all'epoca
dell'esecuzione del sequestro, stabilendo tra l'altro il
principio che l'esecuzione dei relativi contratti rimane
sospesa fino a quando, entro il termine stabilito dalla
legge e, comunque, non oltre novanta giorni,
l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del
giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in
luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi,
ovvero di risolvere il contratto;
3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti
dei terzi sui beni oggetto di sequestro e confisca di
prevenzione; e in particolare:
3.1) che i titolari di diritti di proprieta' e di
diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di
sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di
prevenzione entro trenta giorni dalla data di esecuzione
del sequestro per svolgere le proprie deduzioni; che dopo
la confisca, salvo il caso in cui dall'estinzione derivi un
pregiudizio irreparabile, i diritti reali o personali di
godimento sui beni confiscati si estinguano e che
all'estinzione consegua il diritto alla corresponsione di
un equo indennizzo;
3.2) che i titolari di diritti di credito aventi
data certa anteriore al sequestro debbano, a pena di
decadenza, insinuare il proprio credito nel procedimento
entro un termine da stabilire, comunque non inferiore a
sessanta giorni dalla data in cui la confisca e' divenuta
definitiva, salva la possibilita' di insinuazioni tardive
in caso di ritardo incolpevole;
3.3) il principio della previa escussione del
patrimonio residuo del sottoposto, salvo che per i crediti
assistiti da cause legittime di prelazione su beni
confiscati, nonche' il principio del limite della garanzia
patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei
beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento;
3.4) che il credito non sia simulato o in altro
modo strumentale all'attivita' illecita o a quella che ne
costituisce il frutto o il reimpiego;
3.5) un procedimento di verifica dei crediti in
contraddittorio, che preveda l'ammissione dei crediti
regolarmente insinuati e la formazione di un progetto di
pagamento degli stessi da parte dell'amministratore
giudiziario;
3.6) la revocazione dell'ammissione del credito
quando emerga che essa e' stata determinata da falsita',
dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza
di documenti decisivi;
g) disciplinare i rapporti tra il procedimento di
applicazione delle misure di prevenzione e le procedure
concorsuali, al fine di garantire i creditori dalle
possibili interferenze illecite nel procedimento di
liquidazione dell'attivo fallimentare, prevedendo in
particolare:
1) che i beni sequestrati o confiscati nel
procedimento di prevenzione siano sottratti dalla massa
attiva del fallimento e conseguentemente gestiti e
destinati secondo le norme stabilite per il procedimento di
prevenzione;
2) che, dopo la confisca definitiva, i creditori
insoddisfatti sulla massa attiva del fallimento possano
rivalersi sul valore dei beni confiscati, al netto delle
spese sostenute per il procedimento di prevenzione;
3) che la verifica dei crediti relativi a beni
oggetto di sequestro o di confisca di prevenzione possa
essere effettuata in sede fallimentare secondo i principi
stabiliti dal decreto legislativo di cui al comma 1; che se
il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto
l'intero compendio aziendale dell'impresa dichiarata
fallita, nonche', nel caso di societa' di persone, l'intero
patrimonio personale dei soci falliti illimitatamente
responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche
le disposizioni previste per il procedimento di
prevenzione;
4) che l'amministratore giudiziario possa proporre
le azioni di revocatoria fallimentare con riferimento ai
rapporti relativi ai beni oggetto di sequestro di
prevenzione; che, ove l'azione sia gia' stata proposta, al
curatore si sostituisca l'amministratore giudiziario;
5) che il pubblico ministero, anche su segnalazione
dell'amministratore giudiziario, possa richiedere al
tribunale competente la dichiarazione di fallimento
dell'imprenditore o dell'ente nei cui confronti e' disposto
il procedimento di prevenzione patrimoniale e che versa in
stato di insolvenza;
6) che, se il sequestro o la confisca sono revocati
prima della chiusura del fallimento, i beni siano
nuovamente attratti alla massa attiva; che, se il sequestro
o la confisca sono revocati dopo la chiusura del
fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso; che,
se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita
dei beni, essi si eseguano su quanto eventualmente residua
dalla liquidazione;
h) disciplinare la tassazione dei redditi derivanti
dai beni sequestrati, prevedendo che la stessa:
1) sia effettuata con riferimento alle categorie
reddituali previste dal testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917;
2) sia effettuata in via provvisoria, in attesa
dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta a
seguito della confisca o della revoca del sequestro;
3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte
derivanti dai beni sequestrati, sia applicata, da parte del
sostituto d'imposta, l'aliquota stabilita dalle
disposizioni vigenti per le persone fisiche;
4) siano in ogni caso fatte salve le norme di
tutela e le procedure previste dal capo III del titolo I
della parte seconda del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e successive modificazioni;
i) prevedere una disciplina transitoria per i
procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata
avanzata proposta o applicata una misura alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma
1;
l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa
incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo
di cui al comma 1.
4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1,
corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' trasmesso
alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni
dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso
il termine di cui al periodo precedente senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, il decreto legislativo puo' essere comunque
adottato.
5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle
procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal
presente articolo, il Governo puo' adottare disposizioni
integrative e correttive del decreto medesimo.».
«Art. 2 (Delega al Governo per l'emanazione di nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per la modifica e l'integrazione della
disciplina in materia di documentazione antimafia di cui
alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e di cui all' art. 4 del
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive
modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) aggiornamento e semplificazione, anche sulla base
di quanto stabilito dalla lettera f) del presente comma,
delle procedure di rilascio della documentazione antimafia,
anche attraverso la revisione dei casi di esclusione e dei
limiti di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni
e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo
Stato o da altro ente pubblico e le societa' o imprese
comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico
non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti
e i subcontratti di cui all'art. 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni, ne' rilasciare o
consentire le concessioni e le erogazioni di cui al citato
art. 10 della legge n. 575 del 1965, se non hanno acquisito
complete informazioni, rilasciate dal prefetto, circa
l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro
familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle
cause di decadenza o di divieto previste dalla citata legge
n. 575 del 1965, ovvero di tentativi di infiltrazione
mafiosa, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto
1994, n. 490, e successive modificazioni, nelle imprese
interessate;
b) aggiornamento della normativa che disciplina gli
effetti interdittivi conseguenti alle cause di decadenza,
di divieto o al tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
alla lettera a), accertati successivamente alla
stipulazione, all'approvazione o all'adozione degli atti
autorizzatori di cui alla medesima lettera a);
c) istituzione di una banca di dati nazionale unica
della documentazione antimafia, con immediata efficacia
delle informative antimafia negative su tutto il territorio
nazionale e con riferimento a tutti i rapporti, anche gia'
in essere, con la pubblica amministrazione, finalizzata
all'accelerazione delle procedure di rilascio della
medesima documentazione e al potenziamento dell'attivita'
di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa
nell'attivita' d'impresa, con previsione della possibilita'
di integrare la banca di dati medesima con dati provenienti
dall'estero e secondo modalita' di acquisizione da
stabilirsi, nonche' della possibilita' per il procuratore
nazionale antimafia di accedere in ogni tempo alla banca di
dati medesima;
d) individuazione dei dati da inserire nella banca di
dati di cui alla lettera c), dei soggetti abilitati a
implementare la raccolta dei medesimi e di quelli
autorizzati, secondo precise modalita', ad accedervi con
indicazione altresi' dei codici di progetto relativi a
ciascun lavoro, servizio o fornitura pubblico ovvero ad
altri elementi idonei a identificare la prestazione;
e) previsione della possibilita' di accedere alla
banca di dati di cui alla lettera c) da parte della
Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei
compiti previsti dall'art. 371-bis del codice di procedura
penale;
f) individuazione, attraverso un regolamento adottato
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della giustizia, con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello
sviluppo economico, delle diverse tipologie di attivita'
suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attivita'
d'impresa per le quali, in relazione allo specifico settore
d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un
maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, e' sempre
obbligatoria l'acquisizione della documentazione
indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto,
concessione o erogazione, di cui all'art. 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
g) previsione dell'obbligo, per l'ente locale sciolto
ai sensi dell'art. 143 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, di acquisire, nei cinque anni successivi
allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente
alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di
qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente
al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione, di cui
all' art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, indipendentemente dal valore
economico degli stessi;
h) facolta', per gli enti locali i cui organi sono
stati sciolti ai sensi dell'art. 143 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, di deliberare, per un periodo determinato,
comunque non superiore alla durata in carica del
commissario nominato, di avvalersi della stazione unica
appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza
pubblica di competenza del medesimo ente locale;
i) facolta' per gli organi eletti in seguito allo
scioglimento di cui all'art. 143 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, di deliberare di avvalersi per un periodo
determinato, comunque non superiore alla durata in carica
degli stessi organi elettivi, della stazione unica
appaltante, ove costituita, per lo svolgimento delle
procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo
ente locale;
l) previsione dell'innalzamento ad un anno della
validita' dell'informazione antimafia qualora non siano
intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale
dell'impresa oggetto di informativa;
m) introduzione dell'obbligo, a carico dei legali
rappresentanti degli organismi societari, di comunicare
tempestivamente alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo che ha rilasciato l'informazione l'intervenuta
modificazione dell'assetto societario e gestionale
dell'impresa;
n) introduzione di sanzioni per l'inosservanza
dell'obbligo di cui alla lettera m).
2. All'attuazione dei principi e criteri direttivi di
cui alla lettera c) del comma 1 si provvede nei limiti
delle risorse gia' destinate allo scopo a legislazione
vigente nello stato di previsione del Ministero
dell'interno.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1
e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei
pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia, che sono resi entro quarantacinque giorni
dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso
il termine di cui al precedente periodo senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, il decreto legislativo puo' essere comunque
adottato.
4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle
procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal
presente articolo, il Governo puo' adottare disposizioni
integrative e correttive del decreto medesimo.».
- Per i riferimenti al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, si veda la nota al titolo.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 39 del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 39 (Assistenza legale alla procedura). - 1.
L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la
difesa dell'amministratore giudiziario nelle controversie,
anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni
sequestrati qualora l'Avvocato Generale dello Stato ne
riconosca l'opportunita'.».



 
Art. 2
Modifiche in materia di situazioni relative ai tentativi di
infiltrazione mafiosa e soggetti sottoposti alla verifica antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 84, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.»;
b) all'articolo 85:
1) al comma 2, lettera d), dopo le parole «di cui all'articolo 2602 del codice civile», sono inserite le seguenti: «e per i gruppi europei di interesse economico»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e societa' di qualunque tipo, anche prive di personalita' giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
2-quater. Per le societa' di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa' di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.»;
3) al comma 3, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater».



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 84 e 85 del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificati dal
presente decreto:
«Art. 84 (Definizioni). - 1. La documentazione
antimafia e' costituita dalla comunicazione antimafia e
dall'informazione antimafia.
2. La comunicazione antimafia consiste
nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'art. 67.
3. L'informazione antimafia consiste nell'attestazione
della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza,
di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, nonche',
fatto salvo quanto previsto dall'art. 91, comma 6,
nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali
tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare
le scelte e gli indirizzi delle societa' o imprese
interessate indicati nel comma 4.
4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione
mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione
antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte:
a) dai provvedimenti che dispongono una misura
cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna
anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli
articoli 353, 353-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter
del codice penale, dei delitti di cui all'art. 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale e di cui all'art.
12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356;
b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione
di taluna delle misure di prevenzione;
c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'art. 4 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'omessa denuncia
all'autorita' giudiziaria dei reati di cui agli articoli
317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, da parte
dei soggetti indicati nella lettera b) dell'art. 38 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in
assenza nei loro confronti di un procedimento per
l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa
ostativa ivi previste;
d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche
avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento
delegati dal Ministro dell'interno ai sensi del
decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ovvero
di quelli di cui all'art. 93 del presente decreto;
e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia
a cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto
procedente ai sensi della lettera d);
f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella
rappresentanza legale della societa' nonche' nella
titolarita' delle imprese individuali ovvero delle quote
societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con
i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle
lettere a) e b), con modalita' che, per i tempi in cui
vengono realizzati, il valore economico delle transazioni,
il reddito dei soggetti coinvolti nonche' le qualita'
professionali dei subentranti, denotino l'intento di
eludere la normativa sulla documentazione antimafia.
4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c),
deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio
a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve
essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto
che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della
Repubblica procedente alla prefettura della provincia in
cui i soggetti richiedenti di cui all'art. 83, commi 1 e 2,
hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone
fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i
consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui
all'art. 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano
destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui
alla lettera b) dello stesso comma 1.».
«Art. 85 (Soggetti sottoposti alla verifica antimafia).
- 1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese
individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore
tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di
associazioni, imprese, societa', consorzi e raggruppamenti
temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al
direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale
rappresentanza;
b) per le societa' di capitali anche consortili ai
sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le societa'
cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui
al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice
civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri
componenti l'organo di amministrazione, nonche' a ciascuno
dei consorziati che nei consorzi e nelle societa'
consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per
cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per
cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile
a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed
ai soci o consorziati per conto dei quali le societa'
consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei
confronti della pubblica amministrazione;
c) per le societa' di capitali, anche al socio di
maggioranza in caso di societa' con un numero di soci pari
o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di societa'
con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice
civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi
ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o societa'
consorziate;
e) per le societa' semplice e in nome collettivo, a
tutti i soci;
f) per le societa' in accomandita semplice, ai soci
accomandatari;
g) per le societa' di cui all'art. 2508 del codice
civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel
territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle
imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede
all'estero, secondo le modalita' indicate nelle lettere
precedenti;
i) per le societa' personali ai soci persone fisiche
delle societa' personali o di capitali che ne siano socie.
2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2,
per le associazioni e societa' di qualunque tipo, anche
prive di personalita' giuridica, la documentazione
antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del collegio
sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice
civile, al sindaco, nonche' ai soggetti che svolgono i
compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b)
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive di
una sede secondaria con rappresentanza stabile nel
territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve
riferirsi a coloro che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione
dell'impresa.
2-quater. Per le societa' di capitali di cui alle
lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei
giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime
lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche
ai soci persone fisiche che detengono, anche
indirettamente, una partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori
generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o
delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche
detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia
mediante altre societa' di capitali, la documentazione deve
riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali
componenti dell'organo di amministrazione della societa'
socia, alle persone fisiche che, direttamente o
indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo
precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.
3. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di
cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, deve riferirsi
anche ai familiari conviventi.».



 
Art. 3
Validita' della documentazione antimafia

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui all'articolo 88, ha una validita' di sei mesi dalla data dell'acquisizione.
2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui all'articolo 92, ha una validita' di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le modificazioni di cui al comma 3.».



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 86 del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 86 (Validita' della documentazione antimafia). -
1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di
cui all'art. 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui
all'art. 88, ha una validita' di sei mesi dalla data
dell'acquisizione.
2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di
cui all'art. 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui
all'art. 92, ha una validita' di dodici mesi dalla data
dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le modificazioni
di cui al comma 3.
3. I legali rappresentanti degli organismi societari,
nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione
dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno
l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato
l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali
risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai
soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art.
85.
4. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000
euro a 60.000 euro. Per il procedimento di accertamento e
di contestazione dell'infrazione, nonche' per quello di
applicazione della relativa sanzione, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre
1981, n. 689. La sanzione e' irrogata dal prefetto.
5. I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, che
acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non
anteriore a sei mesi, o l'informazione antimafia, di data
non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento
richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i
pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono
perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di
validita' della predetta documentazione antimafia.».



 
Art. 4
Modifiche in materia di comunicazioni
e informazione antimafia

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 87, comma 1, sono soppresse le parole da «, ovvero, se richiesta» fino a «gli stessi risiedono o hanno sede,», nonche' l'ultimo periodo;
b) all'articolo 88:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «non emerge» sono inserite le seguenti: «, a carico dei soggetti ivi censiti,»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.»;
c) all'articolo 91:
1) al comma 4, la lettera e) e' soppressa;
2) al comma 5, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Per le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3.»;
3) al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689»;
4) dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, e' tempestivamente comunicata anche in via telematica:
a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;
b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;
c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento;
d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia interdittiva;
e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;
f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
g) all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le finalita' previste dall'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;
i) al Ministero dello sviluppo economico;
l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti e' stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.».



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 87, 88 e 91 del
citato decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificati
dal presente decreto:
«Art. 87 (Competenza al rilascio della comunicazione
antimafia). - 1. La comunicazione antimafia e' rilasciata
dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti
di cui all'art. 83, commi 1 e 2, hanno sede ed e'
conseguita mediante consultazione della banca dati
nazionale da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma
1, debitamente autorizzati.
2. Nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede
all'estero, la comunicazione antimafia e' rilasciata dal
prefetto della provincia dove ha inizio l'esecuzione dei
contratti e dei subcontratti pubblici nonche' delle
attivita' oggetto dei provvedimenti indicati nell'art. 67.
3. Ai fini del rilascio della comunicazione antimafia
le prefetture usufruiscono del collegamento alla banca dati
di cui al successivo capo V.».
«Art. 88 (Termini per il rilascio della comunicazione
antimafia). - 1. Il rilascio della comunicazione antimafia
e' immediatamente conseguente alla consultazione della
banca dati quando non emerge, a carico dei soggetti ivi
censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all'art. 67. In tali casi,
la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la
stessa e' emessa utilizzando il collegamento alla banca
dati.
2. Quando dalla consultazione della banca dati emerge
la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all'art. 67, il prefetto effettua le
necessarie verifiche e accerta la corrispondenza dei motivi
ostativi emersi dalla consultazione della banca dati alla
situazione aggiornata del soggetto sottoposto agli
accertamenti.
3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2
diano esito positivo, il prefetto rilascia la comunicazione
antimafia interdittiva ovvero, nel caso in cui le verifiche
medesime diano esito negativo, il prefetto rilascia la
comunicazione antimafia liberatoria attestando che la
stessa e' emessa utilizzando il collegamento alla banca
dati.
3-bis. Il Prefetto procede alle stesse verifiche quando
la consultazione della Banca dati e' eseguita per un
soggetto che risulti non censito.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il prefetto
rilascia la comunicazione antimafia entro quarantacinque
giorni dal ricevimento della richiesta. Quando le verifiche
disposte siano di particolare complessita', il prefetto ne
da' comunicazione senza ritardo ai soggetti richiedenti di
cui all'art. 83, commi 1 e 2, e fornisce la comunicazione
antimafia entro ulteriori trenta giorni.».
«Art. 91 (Informazione antimafia). - 1. I soggetti di
cui all'art. 83, commi 1 e 2, devono acquisire
l'informazione di cui all'art. 84, comma 3, prima di
stipulare, approvare o autorizzare i contratti e
subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i
provvedimenti indicati nell'art. 67, il cui valore sia:
a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in
attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere
e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture,
indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;
b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque
pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali, ovvero per la concessione di
contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre
erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali;
c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di
subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la
realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione
di servizi o forniture pubbliche.
2. E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei
contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto
allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.
3. La richiesta dell'informazione antimafia deve essere
effettuata attraverso la banca dati al momento
dell'aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni
prima della stipula del subcontratto
4. L'informazione antimafia e' richiesta dai soggetti
interessati di cui all'art. 83, commi 1 e 2, che devono
indicare:
a) la denominazione dell'amministrazione, ente,
azienda, societa' o impresa che procede all'appalto,
concessione o erogazione o che e' tenuta ad autorizzare il
subcontratto, la cessione o il cottimo;
b) l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto,
concessione o erogazione;
c) gli estremi della deliberazione dell'appalto o della
concessione ovvero del titolo che legittima l'erogazione;
d) le complete generalita' dell'interessato e, ove
previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di societa',
impresa, associazione o consorzio, la denominazione e la
sede, nonche' le complete generalita' degli altri soggetti
di cui all'art. 85;
e) (soppressa).
5. Il prefetto competente estende gli accertamenti pure
ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi
modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa. Per le imprese
costituite all'estero e prive di sede secondaria nel
territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei
riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal
fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di
decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'art. 67,
e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile
desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione
mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui
all'art. 98, comma 3. Il prefetto, anche sulla documentata
richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito
dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti
ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione
mafiosa.
6. Il prefetto puo', altresi', desumere il tentativo di
infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche
non definitiva per reati strumentali all'attivita' delle
organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da
cui risulti che l'attivita' d'impresa possa, anche in modo
indiretto, agevolare le attivita' criminose o esserne in
qualche modo condizionata, nonche' dall'accertamento delle
violazioni degli obblighi di tracciabilita' dei flussi
finanziari di cui all'art. 3 della legge 12 agosto 2010, n.
136, commesse con la condizione della reiterazione prevista
dall'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. In
tali casi, entro il termine di cui all'art. 92, rilascia
l'informazione antimafia interdittiva.
7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia,
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con
il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono individuate
le diverse tipologie di attivita' suscettibili di
infiltrazione mafiosa nell'attivita' di impresa per le
quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle
situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio
di infiltrazione mafiosa, e' sempre obbligatoria
l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal
valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione
o provvedimento di cui all'art. 67.
7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori
provvedimenti di competenza di altre amministrazioni,
l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in
esito all'esercizio dei poteri di accesso, e'
tempestivamente comunicata anche in via telematica:
a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di
cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;
b) al soggetto di cui all'art. 83, commi 1 e 2, che ha
richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;
c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede
legale l'impresa oggetto di accertamento;
d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia
diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia
interdittiva;
e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso
la direzione investigativa antimafia;
f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai
lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita'
per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini
dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'art.
7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui
all'art. 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82;
g) all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato per le finalita' previste dall'art. 5-ter del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;
i) al Ministero dello sviluppo economico;
l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti
per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui
confronti e' stato richiesto il rilascio dell'informazione
antimafia.».



 
Art. 5
Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 92:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «non emerge» sono inserite le seguenti: «, a carico dei soggetti ivi censiti,»;
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il prefetto procede con le stesse modalita' quando la consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.»;
b) all'articolo 93, il comma 6 e' abrogato.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 92 e 93 del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificati dal
presente decreto:
«Art. 92 (Termini per il rilascio delle informazioni).
- 1. Il rilascio dell'informazione antimafia e'
immediatamente conseguente alla consultazione della banca
dati quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti,
la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4. In tali
casi l'informazione antimafia liberatoria attesta che la
stessa e' emessa utilizzando il collegamento alla banca
dati.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 91, comma
6, quando dalla consultazione della banca dati emerge la
sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, il
prefetto rilascia l'informazione antimafia interdittiva
entro quarantacinque giorni dal ricevimento della
richiesta. Quando le verifiche disposte siano di
particolare complessita', il prefetto ne da' comunicazione
senza ritardo all'amministrazione interessata e fornisce le
informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni. Il
Prefetto procede con le stesse modalita' quando la
consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto
che risulti non censito.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, ovvero, nei
casi di urgenza, decorso il termine di quindici giorni
dalla ricezione della richiesta, i soggetti di cui all'art.
83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza
dell'informazione antimafia. In tale caso, i contributi, i
finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui
al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i
soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, revocano le
autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti,
fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia'
eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita'
conseguite.
4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si
applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla
stipula del contratto, alla concessione dei lavori o
all'autorizzazione del subcontratto.
5. Il versamento delle erogazioni di cui alla lettera
f) dell'art. 67 puo' essere in ogni caso sospeso fino a
quando pervengono le informazioni che non sussistono le
cause di divieto o di sospensione di cui al medesimo
articolo ovvero elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4.».
«Art. 93 (Poteri di accesso e accertamento del
prefetto). - 1. Per l'espletamento delle funzioni volte a
prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il
prefetto dispone accessi ed accertamenti nei cantieri delle
imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici,
avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui
all'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno
14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54
del 5 marzo 2004.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono imprese interessate
all'esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che
intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione
dell'opera, anche con noli e forniture di beni e
prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura
intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi
contratti o dei subcontratti.
3. Al termine degli accessi ed accertamenti disposti
dal prefetto, il gruppo interforze redige, entro trenta
giorni, la relazione contenente i dati e le informazioni
acquisite nello svolgimento dell'attivita' ispettiva,
trasmettendola al prefetto che ha disposto l'accesso.
4. Il prefetto, acquisita la relazione di cui al comma
3, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5, valuta se dai
dati raccolti possano desumersi, in relazione all'impresa
oggetto di accertamento e nei confronti dei soggetti che
risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o
gli indirizzi dell'impresa stessa, elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84,
comma 4 ed all'art. 91, comma 6. In tal caso, il prefetto
emette, entro quindici giorni dall'acquisizione della
relazione del gruppo interforze, l'informazione
interdittiva, previa eventuale audizione dell'interessato
secondo le modalita' individuate dal successivo comma 7.
5. Qualora si tratti di impresa avente sede in altra
provincia, il prefetto che ha disposto l'accesso trasmette
senza ritardo gli atti corredati dalla relativa
documentazione al prefetto competente, che provvede secondo
le modalita' stabilite nel comma 4.
6. (Abrogato).
7. Il prefetto competente al rilascio
dell'informazione, ove lo ritenga utile, sulla base della
documentazione e delle informazioni acquisite invita, in
sede di audizione personale, i soggetti interessati a
produrre, anche allegando elementi documentali, ogni
informazione ritenuta utile.
8. All'audizione di cui al comma 7, si provvede
mediante comunicazione formale da inviarsi al responsabile
legale dell'impresa, contenente l'indicazione della data e
dell'ora e dell'Ufficio della prefettura ove dovra' essere
sentito l'interessato ovvero persona da lui delegata.
9. Dell'audizione viene redatto apposito verbale in
duplice originale, di cui uno consegnato nelle mani
dell'interessato.
10. I dati acquisiti nel corso degli accessi di cui al
presente articolo devono essere inseriti a cura della
Prefettura della provincia in cui e' stato effettuato
l'accesso, nel sistema informatico, costituito presso la
Direzione investigativa antimafia, previsto dall'art. 5,
comma 4, del citato decreto del Ministro dell'interno in
data 14 marzo 2003.
11. Al fine di rendere omogenea la raccolta dei dati di
cui al precedente comma su tutto il territorio nazionale,
il personale incaricato di effettuare le attivita' di
accesso e accertamento nei cantieri si avvale di apposite
schede informative predisposte dalla Direzione
investigativa antimafia e da questa rese disponibili
attraverso il collegamento telematico di interconnessione
esistente con le Prefetture - Uffici territoriali del
Governo.».



 
Art. 6
Disposizioni concernenti i collegamenti informatici o telematici
utilizzabili in attesa della realizzazione della Banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia
1. All'articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2-bis, e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Fino all'attivazione della banca dati, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma 6, nonche' i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i termini di cui agli articoli 88 e 92.».



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 99 del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 99 (Modalita' di funzionamento della banca dati).
- 1. Con uno o piu' regolamenti ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri della pubblica amministrazione e
dell'innovazione, della giustizia, dello sviluppo economico
e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le
modalita':
a) di funzionamento della banca dati;
b) di autenticazione, autorizzazione e di registrazione
degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca
dati;
c) di accesso da parte del personale delle Forze di
polizia e dell'Amministrazione civile dell'interno;
d) di accesso da parte della Direzione nazionale
antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art.
371-bis del codice di procedura penale;
e) di consultazione da parte dei soggetti di cui
all'art. 97, comma 1;
f) di collegamento con il Centro elaborazione dati di
cui all'art. 96.
2. Il sistema informatico, comunque, garantisce
l'individuazione del soggetto che effettua ciascuna
interrogazione e conserva la traccia di ciascun accesso.
2-bis. Fino all'attivazione della banca dati, e
comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti di cui
al comma 1, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2,
acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la
documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture
utilizzano il collegamento informatico al Centro
elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile
1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una
delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di
cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa
di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6,
nonche' i collegamenti informatici o telematici, attivati
in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3
giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il
rilascio della documentazione antimafia i termini di cui
agli articoli 88 e 92.».



 
Art. 7
Modifiche concernenti la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia
nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
1. All'articolo 114 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.».



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 114 del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 114 (Foro esclusivo). - 1. Per tutte le
controversie attribuite alla cognizione del giudice
amministrativo derivanti dall'applicazione del presente
titolo, la competenza e' determinata ai sensi dell'art.
135, comma 1, lettera p), del codice del processo
amministrativo.
2. All'Agenzia si applica l'art. 1 del testo unico
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611.».



 
Art. 8
Ulteriori disposizioni di coordinamento
e correzioni formali

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli, 84, comma 3, 92, comma 2, 93, comma 4, 94, commi 1 e 2, 95, commi 1 e 3, le parole «articolo, 91, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 91, comma 6»;
b) all'articolo 101, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, puo' deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria per la gestione dell'ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.»;
c) all'articolo 108, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il personale dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito delle articolazioni centrali della D.I.A. per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, anche in relazione a quanto previsto dal comma 3, nonche' per l'attivita' di analisi sullo scambio delle informazioni di interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze sono definiti i contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato che opera nell'ambito della D.I.A., nonche' le modalita' attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego del medesimo personale.»;
d) all'articolo 116, comma 4, le parole: «1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e» sono soppresse.



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo degli articoli 94, 95, 101, 108 e
116 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
citato nella nota al titolo, come modificato dal presente
decreto :
«Art. 94 (Effetti delle informazioni del prefetto). -
1. Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84,
comma 4 ed all'art. 91, comma 6, nelle societa' o imprese
interessate, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 cui
sono fornite le informazioni antimafia, non possono
stipulare, approvare o autorizzare i contratti o
subcontratti, ne' autorizzare, rilasciare o comunque
consentire le concessioni e le erogazioni.
2. Qualora il prefetto non rilasci l'informazione
interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di
lavori o forniture di somma urgenza di cui all'art. 92,
comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto
indicata nell'art. 67 o gli elementi relativi a tentativi
di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, ed
all'art. 91 comma 6, siano accertati successivamente alla
stipula del contratto, i soggetti di cui all'art. 83, commi
1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le
autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti
fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia'
eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita'
conseguite.
3. I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, non
procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma
precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di
ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi
ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse
pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia
sostituibile in tempi rapidi.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano
anche nel caso in cui emergano elementi relativi a
tentativi di infiltrazione.».
«Art. 95 (Disposizioni relative ai contratti pubblici).
- 1. Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo
di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84, comma 4, ed
all'art. 91, comma 6, interessa un'impresa diversa da
quella mandataria che partecipa ad un'associazione o
raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o
di sospensione di cui all'art. 67 non operano nei confronti
delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa
sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione
del contratto. La sostituzione puo' essere effettuata entro
trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del
prefetto qualora esse pervengano successivamente alla
stipulazione del contratto.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nel
caso di consorzi non obbligatori.
3. Il prefetto della provincia interessata
all'esecuzione dei contratti di cui all'art. 91, comma 1,
lettera a) e' tempestivamente informato dalla stazione
appaltante della pubblicazione del bando di gara e svolge
gli accertamenti preliminari sulle imprese locali per le
quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel
caso di partecipazione, e' ritenuto maggiore.
L'accertamento di una delle situazioni da cui emerge un
tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84,
comma 4, ed all'art. 91, comma 6, comporta il divieto della
stipula del contratto, nonche' del subappalto, degli altri
subcontratti, delle cessioni o dei cottimi, comunque
denominati, indipendentemente dal valore.».
«Art. 101 (Facolta' di avvalersi della stazione unica
appaltante). - 1. Salvo che la legge disponga diversamente,
l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi
dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e successive modificazioni, puo' deliberare di
avvalersi, per un periodo determinato, comunque non
superiore alla durata in carica della commissione
straordinaria per la gestione dell'ente, della stazione
unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di
evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.
2. Gli organi eletti in seguito allo scioglimento di
cui all'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e successive modificazioni, possono deliberare di
avvalersi, per un periodo determinato, comunque non
superiore alla durata in carica degli stessi organi
elettivi, della stazione unica appaltante per lo
svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di
competenza del medesimo ente locale.».
«Art. 108 (Direzione investigativa antimafia). - 1. E'
istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica
sicurezza, una Direzione investigativa antimafia (D.I.A.)
con il compito di assicurare lo svolgimento, in forma
coordinata, delle attivita' di investigazione preventiva
attinenti alla criminalita' organizzata, nonche' di
effettuare indagini di polizia giudiziaria relative
esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o
comunque ricollegabili all'associazione medesima.
2. Formano oggetto delle attivita' di investigazione
preventiva della Direzione investigativa antimafia le
connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti
interni ed internazionali delle organizzazioni criminali,
gli obiettivi e le modalita' operative di dette
organizzazioni, nonche' ogni altra forma di manifestazione
delittuosa alle stesse riconducibile ivi compreso il
fenomeno delle estorsioni.
3. La Direzione investigativa antimafia
nell'assolvimento dei suoi compiti opera in stretto
collegamento con gli uffici e le strutture delle forze di
polizia esistenti a livello centrale e periferico.
4. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
debbono fornire ogni possibile cooperazione al personale
investigativo della D.I.A. Gli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali
di cui all'art. 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, devono
costantemente informare il personale investigativo della
D.I.A., incaricato di effettuare indagini collegate, di
tutti gli elementi informativi ed investigativi di cui
siano venuti comunque in possesso e sono tenuti a svolgere,
congiuntamente con il predetto personale, gli accertamenti
e le attivita' investigative eventualmente richiesti. Il
predetto personale dei servizi centrali e interprovinciali
della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza, a decorrere dal 1° gennaio
1993, e' assegnato alla D.I.A., nei contingenti e con i
criteri e le modalita' determinati con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e
delle finanze.
5. Al Direttore della Direzione investigativa antimafia
e' attribuita la responsabilita' generale delle attivita'
svolte dalla D.I.A., delle quali riferisce periodicamente
al Consiglio generale di cui all'art. 107, e competono i
provvedimenti occorrenti per l'attuazione, da parte della
D.I.A., delle direttive emanate a norma del medesimo art.
107.
6. Alla D.I.A. e' preposto un direttore
tecnico-operativo scelto fra funzionari appartenenti ai
ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a
dirigente superiore, e ufficiali di grado non inferiore a
generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, che abbiano maturato specifica
esperienza nel settore della lotta alla criminalita'
organizzata. Il direttore della D.I.A. riferisce al
Consiglio generale di cui all'art. 107 sul funzionamento
dei servizi posti alle sue dipendenze e sui risultati
conseguiti.
7. Con gli stessi criteri indicati al comma 6 e'
assegnato alla D.I.A. un vice direttore con funzioni
vicarie.
8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della
Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, nonche' del Corpo di polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il
personale dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito delle
articolazioni centrali della D.I.A. per le esigenze di
collegamento con le strutture di appartenenza, anche in
relazione a quanto previsto dal comma 3, nonche' per
l'attivita' di analisi sullo scambio delle informazioni di
interesse all'interno delle strutture carcerarie e di
quelle connesse al contrasto delle attivita' organizzate
per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di
istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri della giustizia, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle
finanze sono definiti i contingenti di personale del Corpo
di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato
che opera nell'ambito della D.I.A., nonche' le modalita'
attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego
del medesimo personale.
9. Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio
generale di cui all'art. 107, determina l'organizzazione
della D.I.A. secondo moduli rispondenti alla
diversificazione dei settori d'investigazione e alla
specificita' degli ordinamenti delle Forze di polizia
interessate, fermo restando che in ogni caso, nella prima
fase, l'organizzazione e' articolata come segue:
a) reparto investigazioni preventive;
b) reparto investigazioni giudiziarie;
c) reparto relazioni internazionali ai fini
investigativi.
10. Alla determinazione del numero e delle competenze
delle divisioni in cui si articolano i reparti di cui al
comma 9 si provvede con le modalita' e procedure indicate
nell'art. 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n.
121, e successive modificazioni e integrazioni. Con le
stesse modalita' e procedure si provvede alla preposizione
ed assegnazione del personale ai reparti e alle divisioni,
secondo principi di competenza tecnico-professionale e con
l'obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari degli
uffici predetti di pari livello una sostanziale parita' ed
equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al
criterio della rotazione degli incarichi.».
«Art. 116 (Disposizioni di coordinamento). - 1. Dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami
alle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, ovunque presenti, si intendono riferiti alle
corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.
2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle
disposizioni contenute nella legge 31 maggio 1965, n. 575,
ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti
disposizioni contenute nel presente decreto.
3. Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle
disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 5 del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410,
ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti
disposizioni contenute nel presente decreto.
4. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni
del libro II, capi I, II, III e IV, i richiami agli
articoli 4 e 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994,
n. 490, nonche' quelli alle disposizioni contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.
252, e nel decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto
2010, n. 150, ovunque presenti, si intendono riferiti alle
corrispondenti disposizioni contenute nel presente
decreto.».
- Per il testo l'art. 84 del citato decreto legislativo
n. 159 del 2011, si vedano le note riportate all'art. 2.
- Per il testo degli articoli 92 e 93 del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, si vedano le note
riportate all'art. 5.



 
Art. 9
Disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, e conseguenti abrogazioni
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 119, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.»;
b) all'articolo 120, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.».



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 119 e 120 del
citato decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 119 (Entrata in vigore). - 1. Le disposizioni del
libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi
due mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le
disposizioni integrative e correttive adottate ai sensi
degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13
agosto 2010, n. 136.».
«Art. 120 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
b) legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in
legge 31 marzo 2010, n. 50;
d) articoli da 18 a 24 della legge 22 maggio 1975, n.
152;
e) art. 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646;
f) articoli da 2 ad 11, 13 e 15 della legge 3 agosto
1988, n. 327;
g) art. 7-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
h) art. 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
i) articoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991,
n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 1991, n. 410;
l) articoli 70-bis, 76-bis, 76-ter, 110-bis e 110-ter
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. A decorrere dalla data di cui all'art. 119, comma 1,
sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998, n. 252;
c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto
2010, n. 150.».



 
Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 novembre 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Cancellieri, Ministro dell'interno

Severino, Ministro della giustizia

Grilli, Ministro dell'economia e
delle finanze

Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino
 
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