IL DIRETTORE GENERALE delle finanze
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»; Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, citta' metropolitane e province», adottato in attuazione della delega contenuta nella predetta legge n. 42 del 2009; Visto l'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 216 del 2010, che prevede che, fermo restando quanto previsto dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, lo stesso decreto non si applica agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; Visto l'art. 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che disciplina le modalita' e la tempistica per la determinazione e l'entrata in vigore dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto, prevedendo, in particolare, che nel 2013 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2014, riguardo a tutte le predette funzioni fondamentali, con un processo di gradualita' diretto a garantirne l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo; Visto l'art. 1-bis, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, il quale dispone che il Governo verifichi prioritariamente l'attuazione della procedura per l'individuazione dei costi e dei fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio, secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 216 del 2010 e dall'art. 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, provvedendo all'acquisizione ed alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 dicembre 2012, nonche' alla ridefinizione dei tempi per l'attuazione dei medesimi decreti sui costi e i fabbisogni standard entro il primo quadrimestre dell'anno 2013; Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 216 del 2010, che stabilisce in via provvisoria, fino alla data di entrata in vigore della legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Citta' metropolitane e Province, le funzioni fondamentali ed i relativi servizi presi in considerazione ai fini del medesimo decreto legislativo; Visto l'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplina le funzioni fondamentali dei Comuni e le modalita' di esercizio associato di funzioni e servizi comunali ed, in particolare, il comma 1, lettera a), che ha modificato l'art. 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, provvedendo alla individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; Visto l'art. 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha avviato il processo di riordino degli organi di governo e delle funzioni delle Province; Visto, altresi', l'art. 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, che disciplina la procedura di riordino delle Province e le loro funzioni, individuando, al comma 10, quelle che, all'esito della procedura di riordino, sono funzioni fondamentali delle Province quali enti con funzioni di area vasta; Visto l'art. 18 del decreto-legge n. 95 del 2012, che disciplina l'istituzione delle Citta' metropolitane e la soppressione delle Province del relativo territorio, provvedendo, altresi', al comma 7, ad individuare le funzioni delle Citta' metropolitane; Visto il decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, il quale provvede al riordino delle Province delle Regioni a statuto ordinario ed a dettare disposizioni relative alle Citta' metropolitane, fissando, rispettivamente, all'art. 2, comma 1 ed all'art. 5, comma 1, lettera a), la decorrenza del riordino delle Province e della istituzione delle Citta' metropolitane dal 1° gennaio 2014; Visto l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che disciplina il procedimento di determinazione dei fabbisogni standard, ed, in particolare, il comma 1, lettera a), che affida alla Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A. (gia' Societa' per gli studi di settore - SOSE S.p.A.), il compito di predisporre le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e di determinarne i valori con tecniche statistiche che diano rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli comuni e province, secondo le modalita' ed i criteri ivi indicati; Visto, altresi', l'art. 5, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, il quale prevede che la suddetta Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A. possa predisporre appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e dalle Province, con obbligo, a carico dei predetti enti, di restituire gli anzidetti questionari, per via telematica, entro sessanta giorni dal loro ricevimento pena il blocco, fino all'adempimento dell'obbligo di invio dei questionari medesimi, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati e la pubblicazione sul sito del Ministero dell'interno dell'ente inadempiente; Visto il medesimo art. 5, comma 1, lettera c), del suddetto decreto legislativo, che dispone che anche il certificato di conto consuntivo di cui all'art. 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno standard; Visto l'art. 6, comma 2, lettera b), numero 6), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il quale dispone che, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' comunicata la data in cui i questionari di cui al citato art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 216 del 2010, sono resi disponibili sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A. e che il termine di sessanta giorni, previsto dal medesimo art. 5, comma 1, lettera c), decorre dalla data di pubblicazione del predetto provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Visto l'accordo in merito alla procedura amministrativa per l'applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 216 del 2010, sancito dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 27 luglio 2011, successivamente integrato con Accordo sancito dalla medesima Conferenza nella seduta del 2 agosto 2012; Visto il parere reso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard relativi, per i Comuni, alle funzioni di polizia locale e, per le Province, alle funzioni nel campo dello sviluppo economico - servizi del mercato del lavoro, con il quale e' stata espressa la raccomandazione al Governo ad assumere «le opportune iniziative per assicurare che la determinazione dei fabbisogni standard relativi a tutte le funzioni fondamentali di comuni e province e il loro utilizzo, ai fini del superamento del criterio della spesa storica, abbiano luogo nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010, e successive modificazioni, cercando, per quanto possibile, di anticipare le scadenze gia' fissate, in conformita' con le previsioni dell'art. 1-bis del decreto-legge n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012»; Vista, altresi', la raccomandazione espressa nel predetto parere affinche' il Governo assuma «le opportune iniziative per assicurare che significative modifiche normative attinenti all'assetto degli enti locali, con particolare riferimento alla nuova definizione delle funzioni fondamentali dei comuni, introdotta dall'art. 19 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e al riordino delle province, non ostacolino il proseguimento delle attivita' di determinazione dei fabbisogni standard secondo l'impostazione dettata dal decreto legislativo n. 216 del 2010, individuando di volta in volta le modalita' piu' appropriate per raccordare le attivita' in corso e i risultati ottenuti con gli interventi legislativi nel frattempo adottati»; Considerato che nel 2011 sono stati somministrati a Comuni e Province delle Regioni a statuto ordinario i questionari funzionali alla determinazione dei fabbisogni standard relativi al primo terzo delle funzioni fondamentali di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 216 del 2010, individuate, rispettivamente, per i Comuni, nelle funzioni di polizia locale ed in quelle generali di amministrazione, gestione e controllo e, per le Province, in quelle nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro ed in quelle generali di amministrazione, gestione e controllo; Considerato che nel 2012 sono stati somministrati a Comuni e Province delle Regioni a statuto ordinario i questionari funzionali alla determinazione dei fabbisogni standard relativi al secondo terzo delle funzioni fondamentali di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 216 del 2010, individuate, rispettivamente, per i Comuni, nelle funzioni di istruzione pubblica e del settore sociale e, per le Province, in quelle di istruzione pubblica e della gestione del territorio; Ritenuto necessario, al fine di assicurare il rispetto della tempistica di cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo n. 216 del 2010 ed anticipare, per quanto possibile, le scadenze gia' fissate, in conformita' con le previsioni dell'art. 1-bis del decreto-legge n. 52 del 2012, avviare l'attivita' propedeutica alla determinazione dei fabbisogni standard che, ai sensi del predetto art. 2, comma 5, lettera c), dovranno essere determinati nel 2013 e che entreranno in vigore nel 2014; Rilevato che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c) del predetto decreto legislativo, i certificati di conto consuntivo di cui all'art. 161 del decreto legislativo n. 267 del 2000 contengono i dati necessari per il calcolo del fabbisogno standard; Considerato che i predetti certificati di conto consuntivo sono predisposti secondo l'articolazione delle funzioni di Comuni e Province come identificate anteriormente alle modifiche introdotte dagli articoli 17 e seguenti del decreto-legge n. 95 del 2012; Ritenuto, pertanto, necessario che, ai fini della determinazione dei fabbisogni standard, le modifiche delle funzioni fondamentali degli enti locali, come ridefinite dagli articoli 17 e seguenti del decreto-legge n. 95 del 2012, siano prese in considerazione dal primo anno successivo all'adeguamento dei certificati di conto consuntivo alle suddette nuove funzioni, tenuto conto anche degli esiti dell'armonizzazione degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; Rilevato che le ulteriori quattro funzioni fondamentali di comuni e province, corrispondenti all'ultimo terzo delle funzioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 216 del 2010, in relazione alle quali dovranno essere determinati, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettera c), del medesimo decreto, i fabbisogni standard che entreranno in vigore nel 2014, sono state individuate, rispettivamente, per i Comuni, in quelle della viabilita' e dei trasporti e della gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonche' per il servizio idrico integrato, e, per le Province, in quelle dei trasporti e della tutela ambientale; Visto il decreto del Direttore Generale delle Finanze del 16 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2012, con il quale e' stata comunicata la data in cui sono stati resi disponibili sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A. tre questionari, relativi alle ultime predette funzioni fondamentali, denominati FP03U - Funzioni nel campo dei trasporti, FP05U - Funzioni nel campo della tutela ambientale e FP07U - Servizi di polizia provinciale, per la raccolta dei dati contabili e strutturali delle Province delle regioni a statuto ordinario, ai fini della determinazione del fabbisogno standard; Considerato che sono stati predisposti gli ulteriori due questionari per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti ed alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonche' per il servizio idrico integrato;
Decreta:
Art. 1
1. Sono resi disponibili sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A., all'indirizzo https://opendata.sose.it/fabbisognistandard, i questionari di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, denominati FC04U - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti e FC05U - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario. 2. I questionari di cui al comma 1 dovranno essere restituiti alla Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A., da parte dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, interamente compilati con i dati richiesti e sottoscritti sia dal legale rappresentante che dal responsabile economico finanziario dell'ente. 3. La restituzione del questionario dovra' avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana mediante invio a mezzo telematico, secondo le modalita' che saranno rese note nel sito informatico di cui al comma 1. In caso di mancato rispetto del temine di cui al periodo precedente, si applica la sanzione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, secondo la procedura stabilita dall'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-citta' e autonomie locali nella seduta del 27 luglio 2011. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 dicembre 2012
Il direttore generale: Lapecorella |