Gazzetta n. 287 del 10 dicembre 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 2012, n. 214
Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'interno di durata non superiore a novanta giorni.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, i commi 3 e 4, che disciplinano le modalita' di individuazione dei termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'articolo 11, relativo ai compiti ed alle funzioni delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, e gli articoli 14 e 15, relativi alle attribuzioni ed all'ordinamento del Ministero dell'interno;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive modificazioni, recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284, e successive modificazioni, con il quale, in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono stati individuati i termini per la conclusione dei procedimenti imputati alla competenza dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'interno;
Ritenuto di dover procedere all'emanazione dei regolamenti che definiscono i termini massimi di durata dei procedimenti di competenza del Ministero dell'interno;
Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono fatti salvi i termini dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di legge;
Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 5 luglio 2012;
Su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Ministero dell'interno che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio.
2. Ciascun procedimento si conclude con un provvedimento espresso nel termine stabilito nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
3. Sono abrogate le tabelle allegate al decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge
7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini
di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono
essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non
superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'art. 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che
accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via
telematica, alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento
costituisce elemento di valutazione della performance
individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario
inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle
figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.
Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo
si considera attribuito al dirigente generale o, in
mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza
al funzionario di piu' elevato livello presente
nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito
internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata,
in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella
homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il
potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai
sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in
caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del
responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del
procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del
proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle
disposizioni del presente comma, assume la sua medesima
responsabilita' oltre a quella propria.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento o quello superiore di cui al
comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui
al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di
quello originariamente previsto, concluda il procedimento
attraverso le strutture competenti o con la nomina di un
commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del
comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica
all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per
tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali
non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto
dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni
provvedono all'attuazione del presente comma, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su
istanza di parte sono espressamente indicati il termine
previsto dalla legge o dai regolamenti e quello
effettivamente impiegato.».
«Art. 4 (Unita' organizzativa responsabile del
procedimento). - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento
finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti.».
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 15 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 14 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero dell'interno
sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e
del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni
statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di
protezione civile e prevenzione incendi, salve le
specifiche competenze in materia del Presidente del
Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili,
cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.
2. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i
compiti di spettanza statale nelle seguenti aree
funzionali:
a) garanzia della regolare costituzione degli organi
elettivi degli enti locali e del loro funzionamento,
finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato
civile e sull'anagrafe e attivita' di collaborazione con
gli enti locali;
b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e
coordinamento delle Forze di polizia;
c) amministrazione generale e supporto dei compiti di
rappresentanza generale di governo sul territorio;
d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli
delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione
e asilo;
d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture
centrali e periferiche dell'amministrazione, con
particolare riguardo alle politiche del personale
dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo
delle relative attivita' formative nonche' alla gestione
delle risorse strumentali e finanziarie del Ministero.
3. Il Ministero svolge attraverso il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso
assegnati dalla normativa vigente.
4. Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile
1981, n. 121.».
«Art. 15 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
del presente decreto.
Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a
cinque.
2. L'organizzazione periferica del Ministero e'
costituita dagli Uffici territoriali del governo di cui
all'art. 11, anche con compiti di rappresentanza generale
del governo sul territorio, dalle Questure e dalle
strutture periferiche del corpo nazionale dei vigili del
fuoco.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2001, n. 398 (Regolamento recante
l'organizzazione degli uffici centrali di livello
dirigenziale generale del Ministero dell'interno) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2001, n.
258.
- Il decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993,
n. 284 (Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4
della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di
completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati
alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale
e periferica dell'interno), modificato dal presente
decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto
1993, n. 185, S.O.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto del Ministro
dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284, si veda nelle note
alle premesse.



 
Art. 2
Modalita' di pubblicazione

1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale dell'Amministrazione. Le stesse forme e modalita' sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 10 ottobre 2012

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Monti
Il Ministro dell'interno
Cancellieri
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2012 Interno registro n. 7, foglio n. 147
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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