Gazzetta n. 285 del 6 dicembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Castelfranco Emilia».



Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010:
Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio Tutela Vini Reno per il tramite della Regione Emilia Romagna, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Castelfranco Emilia», nel rispetto della procedura di cui all'art. 10, del citato D.M.16 dicembre 2010;
Visto il parere favorevole della Regione Emilia Romagna sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione;
Acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 61/2010, espresso nella riunione del 30 ottobre 2012 sulla predetta proposta di modifica del disciplinare di produzione;
Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato D.M. 16 dicembre 2010, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Castelfranco Emilia».
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQA IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.
 
Allegato

Art. 1.
Denominazione e vini

L'indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia» e' riservata ai vini e ai mosti di uve parzialmente fermentati che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare per le seguenti tipologie:
Bianco, anche frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato;
Moscato, anche frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato;
Trebbiano, anche frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato;
con la specificazione di due dei seguenti vitigni: Trebbiano e Moscato e viceversa, anche frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato.

Art. 2.
Base ampelografica

I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia» tipologia «Bianco» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dal vitigno Montu' in percentuale non inferiore al 60%.
Possono concorrere uve a bacca bianca provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna fino ad un massimo del 40% iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con DM 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.
L'indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia» con la specificazione del vitigno deve essere ottenuta da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale per almeno l'85% dal corrispondente vitigno:
«Castelfranco Emilia» Moscato: vitigni: Moscato bianco nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.
«Castelfranco Emilia» Trebbiano: vitigni: Trebbiano - varieta' e cloni idonei alla coltivazione nella regione Emilia-Romagna da soli o congiuntamente - nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati e atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni: Anzola Dell'Emilia, Argelato, Bazzano, Bologna, Calderara di Reno, Crespellano, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni Persiceto, S. Agata Bolognese, Zola Predosa nella Provincia di Bologna, e dei comuni di: Castelfranco Emilia, Spilamberto, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Formigine, Nonantola, Ravarino, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, nella provincia di Modena.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati, di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini e i mosti parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia» non deve essere superiore a tonnellate 29 per la tipologia Bianco, e per le tipologie con le specificazioni di vitigno a quelle di seguito riportate:
Moscato: tonnellate 26
Trebbiano: tonnellate 29
Le uve destinate alla produzione dei vini e dei mosti parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9% vol. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore puo' essere ridotto dello 0,5% vol.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione dei vini e dei mosti parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia», l'elaborazione, la presa di spuma delle tipologie frizzante, cosi' come definita all'art. 6 - comma 1 del Reg. CE n. 607/09 e successive modificazioni e ricodificazioni, devono avvenire all'interno del territorio delimitato all'art. 3 del presente disciplinare. Tuttavia e' consentito che tali operazioni possano essere effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della regione Emilia-Romagna.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%. Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare l'indicazione geografica tipica.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini e i mosti parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia» all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:
«Castelfranco Emilia» Bianco
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: gradevole, delicato;
sapore: da secco a dolce, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13 g/l.
"Castelfranco Emilia" Bianco Frizzante
spuma: fine ed evanescente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: gradevole, delicato;
sapore: da secco a dolce, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13 g/l.
«Castelfranco Emilia» Bianco mosto di uve parzialmente fermentato
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: gradevole, delicato;
sapore: dolce, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo compreso tra 1% vol e 3/5 del titolo alcolometrico volumico totale;
acidita' totale minima: g/l 4,5;
estratto non riduttore minimo: 13 g/l.
«Castelfranco Emilia Moscato»
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: gradevole delicato caratteristico;
sapore: da secco a dolce, caratteristico aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:10,5%vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13 g/l.
«Castelfranco Emilia» Moscato frizzante
spuma: fine ed evanescente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: gradevole delicato caratteristico;
sapore: da secco a dolce, caratteristico aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:10%vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13 g/l.
«Castelfranco Emilia» Moscato mosto di uve parzialmente fermentato
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: gradevole, delicato, caratteristico;
sapore: dolce, caratteristico, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:10 %vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo compreso tra 1% vol e 3/5 del titolo alcolometrico volumico totale;
acidita' totale minima: g/l 4,5;
estratto non riduttore minimo: 13 g/l.
«Castelfranco Emilia» Trebbiano
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: gradevole caratteristico;
sapore: da secco a dolce armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:10,5%vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13 g/l.
«Castelfranco Emilia» Trebbiano frizzante
spuma: fine ed evanescente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: gradevole caratteristico;
sapore: da secco a dolce sapido armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13 g/l.
«Castelfranco Emilia Trebbiano» mosto di uve parzialmente fermentato
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: dolce, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:10%vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo compreso tra 1% vol e 3/5 del titolo alcolometrico volumico totale;
acidita' totale minima: g/l 4,5;
estratto non riduttore minimo: 13 g/l.
I vini a indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia» con la specificazione di due vitigni Trebbiano e Moscato e viceversa anche frizzante, all'atto dell'immissione al consumo, devono presentare le caratteristiche sopra specificate, proprie dei corrispondenti vitigni.
Le caratteristiche al consumo sopra descritte sono riferite anche alla categoria di prodotto «mosto di uva parzialmente fermentato», fatto salvo che per tale categoria il sapore e' limitato al «dolce» e il titolo alcolometrico effettivo deve essere superiore a 1% vol e inferiore ai 3/5 del titolo alcolometrico volumico totale.

Art. 7.
Designazione e presentazione

All'indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Nella designazione e presentazione dei vini «Castelfranco Emilia», anche nelle tipologie frizzante, il riferimento al nome di due vitigni indicati all'art. 1 e' consentito, conformemente alle vigenti norme comunitarie, a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si puo' fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;
la produzione massima di uva per ettaro in vigneto in coltura specializzata in ambito aziendale di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dal presente disciplinare;
il titolo alcolometrico naturale minimo delle uve ottenuto da ciascuno dei due vitigni non deve essere inferiore al corrispondente limite fissato dal presente disciplinare;
il titolo alcolometrico totale minimo del vino e del mosto parzialmente fermentato ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni, al limite piu' elevato di essi.
l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

Art. 8.
Confezionamento

I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia» possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente.
I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia» qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura prevista dalla normativa vigente. Per le tipologie frizzanti e per il mosto di uve parzialmente fermentato e' consentito l'uso del tappo "a fungo", a condizione che l'eventuale capsula di copertura del tappo "a fungo" non superi l'altezza di 7 cm.

Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.
1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
La media pianura delle province di Bologna e di Modena posta Modena, al centro della regione emiliana, ha tutte le caratteristiche climatiche della valle Padana. La speciale posizione della pianura, posta ai piedi dell'Appennino, e' la causa di un regime termo-pluviometrico tipicamente continentale, con estati calde ed inverni rigidi. I venti umidi del sud vi giungono generalmente asciutti, determinando una bassa pluviometria, molto inferiore a quella che si registra, ad esempio nell'Italia centrale. I valori medi degli indici relativi alla luminosita', all'escursione termica alle precipitazioni piovose, confermano l'alto grado di continentalita' del nostro clima caratterizzato tra l'altro da piovosita' mal distribuita, con due massimi (primavera ed autunno) di pericoloso eccesso idrologico e due minimi (inverno ed estate) di grave carenza. La media ponderata annuale delle precipitazioni e' di 925 mm che sono cosi' distribuite: inverno 23%, primavera 26%, estate 18%, autunno 33%. I terreni della media pianura di Bologna e di Modena hanno una origine geologica alluvionale di riporto con pendenze piane con una composizione chimica dove l'elemento potassio (K) prevale sul fosforo (P). I suoli dei terreni della media pianura bolognese e quelli della media pianura modenese posti alla destra del fiume Panaro hanno una composizione fisico meccanica di medio impasto tendente all'argilloso.
Dalle uve bianche prodotte in questo territorio si ottiene un vino di colore giallo paglierino, di buona acidita', con evidenti note fruttate.
2. Fattori umani rilevanti per il legame.
La civilta' del vino e' talmente compenetrata dalle vicende storiche, di costume e culturale dell'ambiente la straordinaria capacita' di mantenere i confini e l'identita' del territorio da dove un vino ha avuto origine e fama. La media pianura delle province di Bologna e di Modena, storicamente citta' rivali, Bologna per l'appartenenza allo Stato Pontificio e Modena capitale di un piccolo ducato legato ai casa reale d'Asburgo Lorena. Chi appena piu' di un secolo fa si recava da Modena a Bologna una volta attraversato il fiume Panaro al ponte di Sant'Ambrogio trovava appunto il confine con lo Stato Pontificio e i vigneti con i vitigni lambrusco lasciavano spazio ai vigneti con i vitigni a bacca bianca (montu', trebbiano, albana) con prevalenza del montu'.
Con la comparsa dei primi saggi ampelografici compare l'antichissima tradizione del vino bianco della zona di «Castelfranco Emilia» un tempo citta' fortificata bolognese passata nel 1929 al territorio modenese. Compare subito anche il vitigno «montu'» che nel 1823 viene individuato dall'Acerbi con il sinonimo di «montonego» come vitigno presente nei dintorni di Bologna. Altre menzioni sono state riportate nel «saggio di ampelografia universale» di Giuseppe dei Conti di Rovasenda. Domizio Cavazza nel testo «viticoltura» scrive della presenza del vitigno «montu'» nella pianura tra Modena e Bologna, cita il vino bianco asciutto, sapido, piacevolissimo, per lo piu' ottenuto mescolando uve «montu'» assieme ad altre varieta' a bacca bianca coltivate nella zona come il l'albana e il trebbiano. Anche nel testo «uve da vino» di Norberto Marzotto di cita il «montu'» coltivato con altre varieta' a bacca bianca quali: albana, alionza, forcello, trebbiano e altre. L'incidenza dei fattori umani e' riferita in particolare alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi che costituiscono parte integrante del disciplinare di produzione.
1. La base ampelografica dei vigneti: i vigneti destinati alla produzione di uve per i vini, ed i mosti parzialmente fermentati «Castelfranco Emilia» devono avere una base ampelografica cosi' composta: Bianco:
vitigni - montu', almeno il 60% della superficie vitata totale;
altri vitigni a bacca bianca non aromatica tradizionalmente coltivati nella zona fino ad un massimo del 40% della superficie vitata totale.
Moscato: vitigni - moscato bianco nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.
Trebbiano: vitigni - trebbiano - varieta' e cloni idonei alla coltivazione nella regione Emilia-Romagna - da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.
2. Le forme di allevamento: l'ambiente pedoclimatico della media pianura modenese e bolognese favorisce un naturale accrescimento della vite. Le imprese viticole hanno optato per forme di allevamento a cordone permanente con tralci ricadenti capaci di contenere la vigoria delle piante. La forma di allevamento deve consentire un'adeguata distribuzione spaziale delle gemme, esprimere la potenzialita' produttiva delle piante, permettere la captazione dell'energia radiante, assicurare sufficiente aerazione e luminosita' ai grappoli. Le forme di allevamento piu' diffuse sono il cordone speronato e il G.D.C. con una densita' d'impianto di 1.500-2.800 ceppi/ettaro. I portainnesti piu' utilizzati sono Kober5BB, Berlandieri x Riparia, 420A. 3. Le pratiche relative all'elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate, leali e costanti e fanno riferimento esclusivamente alla pratica della rifermentazione naturale in bottiglia e della rifermentazione naturale in autoclave. Le operazioni di arricchimento sono consentite nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria. B) Informazioni sulla qualita' e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuiti all'ambiente geografico della IGP «Castelfranco Emilia» e' riferita alla produzione di vini, e mosti parzialmente fermentati bianchi, con o senza l'indicazione del vitigno, anche nella tipologia frizzante.
Dal punto di vista analitico ed organolettico questi vini presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico. Dalle uve a bacca bianca con prevalenza del vitigno «montu'» prodotte nella media pianura bolognese e nella media pianura modenese a destra del fiume Panaro si ottengono vini di colore giallo paglierino, di media struttura, di acidita' media, di grado alcolico contenuto e con evidenti sentori fruttati. La freschezza e la fragranza dei profumi contribuiscono al loro equilibrio gustativo. C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).
L'origine della denominazione «Castelfranco Emilia» e' sicuramente nota alla fine del 1800 grazie all'attivita' dello stabilimento enologico «Vini vedova Bini» famosa per la produzione di vini bianchi base spumante, vini da tavola, vermouth, liquori. La metodologia produttiva consiste in un uvaggio di uve a bacca bianca con prevalenza di quelle ottenute dal vitigno «montu'».I consistenti e significativi risultati commerciali, consolidatisi in oltre un secolo di attivita', hanno reso il «Castelfranco Emilia» un vino rappresentativo e qualificato dell'enologia emiliana al punto che per la sua fama commerciale veniva quotato nei mercuriali pubblicati dalle Borse merci di Bologna e di Modena. Il vino IGP «Castelfranco Emilia» non e' adatto all'invecchiamento ma esprime il meglio delle sue caratteristiche quando e' ancora giovane e ne e' consigliato il consumo entro l'anno successivo alla produzione. L'introduzione tecnologica nella trasformazione del prodotto unitamente alla potenzialita' produttiva dei terreni hanno creato i presupposti dell'omogenea diffusione della viticoltura: ai primi del '900 sono state costituite nel territorio tre cantine sociali per la trasformazione del prodotto agricolo e molte imprese viticole si sono attrezzate per la trasformazione, l'elaborazione e il confezionamento per commercializzare direttamente il vino IGP «Castelfranco Emilia».

Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e Indirizzo: Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l., via Piave n. 24 - 00187 Roma - Tel. 0039 0445 313088 Fax 0039 0445 313080 - Mail info@valoritalia.it website www.valoritalia.it
Valoritalia S.r.l. e' l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010 che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione,confezionamento),conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il D.M. 14 giugno 2012, pubblicato in GU n. 150 del 29 giugno 2012.
 
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