Gazzetta n. 282 del 3 dicembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 novembre 2012
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1º maggio 2012 e scadenza 1º novembre 2022, settima e ottava tranche.


IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
del Dipartimento del Tesoro

Vista la legge 23 luglio 2012, n. 116, recante ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilita' (d'ora in avanti "MES"), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012, ed in particolare l'articolo 3 ove si prevede:
al primo comma, che per l'attuazione del Trattato predetto e' autorizzata la contribuzione per la sottoscrizione del capitale per la partecipazione al MES mediante i versamenti stabiliti dal Trattato medesimo, e che, in relazione al versamento delle quote di contribuzione, sono autorizzate a decorrere dall'anno 2012 emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, destinando a tale scopo tutto o parte del netto ricavo delle emissioni stesse; tali importi non sono computati nel limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e nel livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilita';
al terzo comma, che qualora non si renda possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti alla sottoscrizione del capitale di cui al comma 1 nei termini stabiliti, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, e' effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l'articolo 23-duodecies, comma 2-bis, dove si prevede che, per garantire la maggiore efficienza operativa, ai fini della contribuzione alla sottoscrizione del capitale per la partecipazione al MES, sono autorizzate emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, le cui caratteristiche sono stabilite con decreti di emissione che destinano tutto o parte del netto ricavo a tale finalita';
Visto il decreto ministeriale n. 78318 dell'8 ottobre 2012 con il quale e' stata disposta l'erogazione per la sottoscrizione del capitale per la partecipazione al MES, per l'anno 2012, per un importo di 5.732.384.000,00 euro, ed e' stato autorizzato il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'erogazione della quota di competenza;
Vista la lettera n. 85774 del 10 ottobre 2012 con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, su richiesta del Dipartimento del Tesoro, ha autorizzato la Banca d'Italia ad erogare a favore del MES il suddetto importo di 5.732.384.000,00 euro; nonche' la lettera n. 0876261/12 del 18 ottobre 2012 con cui la Banca d'Italia ha dato riscontro sull'operazione effettuata;
Visto il proprio decreto n. 84211 in data 26 ottobre 2012 con il quale si e' provveduto al reperimento delle risorse necessarie da destinare alle finalita' di cui all'articolo 3 della citata legge n. 116 del 2012, per l'importo di 3.563.724.152,10 euro;
Ritenuto pertanto di dover procedere, in occasione dell'emissione dei titoli di Stato di cui all'articolo 1 del presente decreto, al reperimento delle ulteriori risorse da destinare alle finalita' di cui all'articolo 3 della citata legge n. 116 del 2012, per l'importo di 2.168.659.847,90 euro, pari alla differenza fra l'importo dovuto per la sottoscrizione del capitale per la partecipazione al MES e quanto gia' reperito;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;
Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'articolo 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2012 n. 182, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 novembre 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 82.001 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Visti i decreti in data 28 agosto, 26 settembre e 26 ottobre 2012, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1° maggio 2012 e scadenza 1° novembre 2022;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, il cui netto ricavo verra' destinato, quanto all'importo di 2.168.659.847,90 euro, alle finalita' di cui all'articolo 3 della citata legge n. 116 del 2012, e, per la rimanenza, alle ordinarie esigenze di bilancio;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, e per le finalita' di cui all'articolo 3 della legge n. 116 del 2012, tutti citati nelle premesse, e' disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1° maggio 2012 e scadenza 1° novembre 2022, di cui al decreto del 28 agosto 2012, altresi' citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto 28 agosto 2012.
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping"; l'ammontare complessivo massimo che puo' essere oggetto di tali operazioni non puo' superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.
La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verra' corrisposta.
 
Art. 2

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 novembre 2012, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 28 agosto 2012.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 28 agosto 2012.
Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.
 
Art. 3

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avra' inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'articolo 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche e verra' ripartita con le modalita' di seguito indicate.
La tranche supplementare verra' collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 28 agosto 2012, in quanto applicabili.
Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 novembre 2012.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare sara' determinato nella maniera seguente:
per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria", l'ammontare attribuito sara' uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei BTP decennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verra' compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;
per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria", sara' attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.
Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o piu' "specialisti" presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sara' assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.
Delle operazioni relative al collocamento supplementare verra' redatto apposito verbale.
 
Art. 4

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 3 dicembre 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 32 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.
Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sara' effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 dicembre 2012.
A fronte del versamento del netto ricavo dell'emissione, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascera' apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X - unita' di voto parlamentare 4.1.1, capitolo 5100, articolo 3; successivamente, previa rettifica di detta quietanza disposta dalla competente Ragioneria Territoriale dello Stato, la medesima Sezione di Tesoreria Provinciale emettera' un'ulteriore quietanza per l'importo di 2.168.659.847,90 euro qualora l'importo del netto ricavo sia superiore a tale cifra, o per il minore importo del netto ricavo, se tale ipotesi non si verifichi; la predetta quietanza avra' imputazione al Capo X - unita' di voto parlamentare 4.1.1, capitolo 5061.
A fronte del versamento dei dietimi d'interesse dovuti, la menzionata Sezione di Tesoreria Provinciale rilascera' apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo 3240 (unita' di voto parlamentare 2.1.3), articolo 3.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
 
Art. 5

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2013 al 2022, nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2022, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unita' di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unita' di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.
L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 5 del citato decreto del 28 agosto 2012, sara' scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e fara' carico al capitolo 2247 (unita' di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 26 novembre 2012

Il direttore: Cannata
 
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