Gazzetta n. 282 del 3 dicembre 2012 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERA 21 novembre 2012 |
Modifiche alla delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 in materia di catasto pubblico delle frequenze ed altre disposizioni concernenti la tenuta del registro degli operatori di comunicazione. (Delibera n. 556/12/CONS). |
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L'AUTORITA'
Nella sua riunione di Consiglio del 21 novembre 2012; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» ed, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6; Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante «Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa»; Visto il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)»; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come da ultimo modificato in «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»; Vista la legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti»; Visto l'art. 5 del d.P.R. 25 novembre 2010, n. 223, ove si dispone, al comma 3, che «[i]l Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a richiedere all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni relativamente alle imprese richiedenti i contributi, oltre alla regolarita' dell'iscrizione al Registro degli Operatori di comunicazione (ROC), l'attestazione di conformita' degli assetti societari alla normativa vigente, nonche' l'attestazione dell'assenza di situazioni di controllo e/o collegamento per gli effetti di cui all'art. 3, commi 11-ter e 13, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'art. 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»; Vista la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante «Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione» e successive modifiche ed integrazioni; Vista la delibera n. 283/11/CONS, del 18 maggio 2011, recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento di tenuta del Registro degli operatori di comunicazione. Misure applicative dell'art. 5 del d.P.R. n. 223 del 25 novembre 2010»; Vista la delibera n. 421/11/CONS, del 22 luglio 2011, recante «Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 283/11/CONS»; Vista la delibera n. 44/12/CONS, del 25 gennaio 2012, recante «Modifiche alla delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008»; Vista la delibera n. 393/12/CONS, del 4 settembre 2012, recante «Modifiche alla delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 per l'avvio del nuovo sistema informativo automatizzato del Registro degli operatori di comunicazione»; Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138, recante «Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'»; Visto il Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, stipulato in data 20 settembre 2011; Considerato che il nuovo portale del Registro degli operatori di comunicazione (ROC), avviato con la delibera n. 393/12/CONS, acquisisce dal Registro delle Imprese gli assetti proprietari ed amministrativi aggiornati alla data della comunicazione dell'operatore e che la nuova funzione di monitoraggio del sistema telematico del ROC, in fase di implementazione, consentira', all'atto della prima comunicazione al nuovo portale, l'annotazione di tutte le variazioni depositate presso le Camere di Commercio dai soggetti iscritti e dai loro soci originando variazioni d'ufficio; Considerato, altresi', che per i soggetti costituiti in forma di societa' cooperativa e per le societa' quotate in borsa, i cui assetti non sono depositati in Camera di Commercio, e', comunque, necessario confermare i dati gia' presenti all'interno del sistema del ROC ovvero comunicare soltanto le variazioni eventualmente intervenute negli assetti societari; Considerato, inoltre, che per le societa' i cui assetti sono presenti nel sistema del Registro delle Imprese risultera' necessario aggiornare i dati dichiarati prima di effettuare la comunicazione al Registro degli operatori di comunicazione; Ritenuto necessario, al fine di dar corso, per i contributi relativi all'anno 2012, agli adempimenti previsti dal predetto Protocollo d'intesa, che gli assetti delle imprese richiedenti i contributi ai sensi dell'art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche' quelli di cui all'art. 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, acquisiti tramite la comunicazione annuale, siano riferiti all'anno 2012; Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 223 del 2010, le domande per la concessione di contributi di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi; Ritenuto che, per ragioni di ordine tecnico concernenti le modalita' di acquisizione degli aggiornamenti riferiti agli assetti societari 2012 attraverso il portale di Unioncamere, sia necessario individuare il termine del 31 gennaio 2013; Considerato, peraltro, che tale termine coincide con quello previsto per la presentazione delle domande di concessione dei contributi per l'anno 2012 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Considerato che in data 4 luglio 2012 si sono concluse su tutto il territorio nazionale le operazioni di definitivo spegnimento degli impianti televisivi in tecnica analogica; Ritenuto opportuno di innalzare il grado di corrispondenza tra i dati dichiarati nella «Sezione Speciale del Registro relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale» e le effettive condizioni di esercizio delle reti di diffusione operanti sul territorio nazionale; Considerato, inoltre, che taluni operatori iscritti al Registro nei settori della radiodiffusione sonora e televisiva di cui all'allegato C alla delibera n. 666/08/CONS non hanno ancora aggiornato i parametri tecnici degli impianti dichiarati nella «Sezione Speciale del Registro relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale» e che, pertanto, alcuni impianti televisivi analogici risultano ancora dichiarati in stato «attivo» pur essendo, all'esito del completamento sull'intero territorio nazionale delle operazioni di definitivo spegnimento degli impianti televisivi analogici, cessati o eserciti in tecnica digitale; Ritenuto, altresi', opportuno che i soggetti iscritti titolari di impianti nella «Sezione Speciale del Registro relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale» effettuino entro il 31 dicembre 2012 l'aggiornamento dei parametri tecnici degli impianti televisivi analogici ancora dichiarati in stato «attivo» e, ove necessario, della propria posizione al Registro, prevedendo che, trascorso il predetto termine, i suddetti impianti siano contrassegnati come «inattivi» con provvedimento d'ufficio, in linea con quanto previsto dall'art. 16 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS; Considerato che la pubblica accessibilita' alle principali informazioni relative agli impianti di cui alla «Sezione Speciale del Registro relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale» risponde al generale principio di trasparenza nel settore delle comunicazioni; Ritenuto, pertanto, opportuno che la «Sezione Speciale del Registro relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale» preveda un accesso per il pubblico tale da consentire la consultazione dei principali dati tecnici degli impianti dichiarati in esercizio dai soggetti titolari; Udita la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1 Modifica al Regolamento del Registro degli operatori di comunicazione - allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni.
1. L'art. 19 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e' sostituito dal seguente: «Art. 19 (Pubblicazione dei dati del Registro). - 1. Le informazioni relative alla denominazione/ragione sociale, codice fiscale, sede legale, attivita' e numero ROC dei soggetti iscritti al Registro sono pubblicate sul sito web dell'Autorita'. 2. Relativamente agli impianti dichiarati nella Sezione Speciale del Registro di cui al Titolo VI, sono pubblicate, sul sito web dell'Autorita', le seguenti informazioni: a) codice impianto; b) ragione sociale del soggetto titolare; c) nome convenzionale dell'impianto; d) ubicazione (comune, provincia, latitudine, longitudine, altitudine); e) canale di trasmissione; f) denominazione del bouquet trasmesso; g) potenza irradiata equivalente (ERP) massima in polarizzazione H e V; h) diagrammi di irradiazione. 3. I soggetti iscritti sono tenuti a verificare la rispondenza dei dati pubblicati, curando gli eventuali aggiornamenti degli stessi.». 2. L'art. 21 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e' sostituito dal seguente: «Art. 21 (Modalita' di tenuta della sezione speciale). - 1. I soggetti esercenti l'attivita' di radiodiffusione sonora e televisiva su frequenze terrestri mediante impianti operanti nelle bande I-III/VHF, IV-V/UHF comunicano, attraverso i servizi telematici esposti all'indirizzo www.catastofrequenze.agcom.it ovvero nella sezione dedicata all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it ed in conformita' agli allegati C e TEC, l'entrata in esercizio, la cessione e/o l'acquisizione, la cessazione, nonche' ogni altra variazione intervenuta nei dati dichiarati, entro sessanta giorni dal verificarsi della circostanza. 2. Ciascun impianto di diffusione e' registrato nella sezione speciale attraverso l'attribuzione, da parte del sistema telematico, di un identificativo alfanumerico univoco (ID impianto). 3. Ai fini dell'integrazione dei dati relativi agli impianti di radiodiffusione sonora analogica operanti nella banda 87,50-108,00 MHz e di radiodiffusione sonora digitale operanti nella banda 1452,00-1479,50 MHz, l'Autorita' adotta apposita delibera concernente le modalita' di comunicazione dei dati relativi a detti impianti.». |
| Art. 2
Termine per le comunicazioni annuali delle imprese richiedenti i contributi per l'anno 2012
1. Le imprese che intendano richiedere, per l'anno 2012, i contributi ai sensi dell'art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche' quelli di cui all'art. 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, effettuano la comunicazione annuale entro il 31 gennaio 2013 con assetti riferiti all'anno 2012 secondo le modalita' previste dall'art. 13 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS. 2. Per la comunicazione di cui al comma precedente, le imprese le cui testate siano di proprieta' di soggetti diversi dall'editore sono esentate da quanto previsto dal comma 3 della sezione relativa alle «Dichiarazioni supplementari dovute dalle imprese richiedenti i contributi per l'editoria» di cui all'allegato B alla delibera n. 666/08/CONS. |
| Art. 3 Aggiornamento dei dati dichiarati alla Sezione Speciale del Registro relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale in esito al completamento sull'intero territorio nazionale delle operazioni di definitivo spegnimento degli impianti televisivi analogici.
1. In considerazione del completamento sull'intero territorio nazionale delle operazioni di definitivo spegnimento degli impianti televisivi operanti in tecnica analogica, i soggetti iscritti titolari di impianti nella «Sezione Speciale del Registro relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale» effettuano, entro il 31 dicembre 2012, l'aggiornamento dei dati tecnico-amministrativi degli eventuali impianti televisivi analogici ancora dichiarati in stato «attivo» e, ove necessario, della propria posizione presso il Registro. Decorso tale termine, gli impianti televisivi analogici ancora dichiarati in stato «attivo» verranno contrassegnati come «inattivi» con provvedimento d'ufficio, in linea con quanto previsto dall'art. 16 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS. |
| Art. 4 Disposizioni finali
1. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' resa disponibile sul sito web dell'Autorita': www.agcom.it. 2. Il testo aggiornato dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS, come modificato da ultimo dalla presente delibera, e' reso disponibile sul sito web dell'Autorita'. 3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. Ulteriori specifiche in ordine agli adempimenti previsti dalla presente delibera saranno rese note attraverso appositi avvisi da pubblicarsi sul sito web dell'Autorita'. Roma, 21 novembre 2012
Il presidente: Cardani Il commissario relatore: Preto |
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