Gazzetta n. 281 del 1 dicembre 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 19 novembre 2012 |
Autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (CE) 1107/2009, del prodotto fitosanitario «ROUNDUP RAPIDO». |
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IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 4, comma 1, relativo alle condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte nell'allegato I dello stesso decreto legislativo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Vista la domanda del 20 ottobre 2009 presentata dall'Impresa Monsanto Agricoltura Italia Spa, con sede legale in Milano, Via Felice Casati 20, diretta ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 194/95, del prodotto fitosanitario denominato MON 79346 contenente le sostanze attive glifosate e acido pelargonico; Visto il decreto del 26 marzo 2001, di attuazione della direttiva 2001/99/CE, che ha iscritto nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, fino al 30 giugno 2012, la sostanza attiva glifosate; Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2015, in attuazione della direttiva 2010/77/UE, ora approvata con regolamento (CE) 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva; Visto il decreto del 22 aprile 2009, di attuazione della direttiva 2008/127/CE, che ha iscritto nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 agosto 2019, la sostanza attiva acido pelargonico, ora approvata con regolamento (CE) 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva; Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Universita' degli Studi di Milano - MURCOR per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995; Vista la valutazione dell'istituto scientifico sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.A a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione; Vista la nota dell'Ufficio 8 giugno 2012 con la quale e' stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo; Vista la nota pervenuta in data 7 novembre 2012 da cui risulta che l'Impresa medesima ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in ROUNDUP RAPIDO; Visti gli atti da cui risulta che l'Impresa medesima ha modificato la propria sede legale in Milano, Via Giovanni Spadolini 5 - Pal. A; Ritenuto di autorizzare il prodotto in questione fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva acido pelargonico a norma del regolamento (CE) 1107/2009; Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 agosto 2019, l'Impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.A con sede legale in Milano, Via Giovanni Spadolini 5 - Pal. A, e' autorizzata, ai sensi dell'art. 80 del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ROUNDUP RAPIDO, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 - 2 - 2,5 - 3 - 5 - 10 - 20. Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento estero Monsanto Europe N.V. - Anversa- Belgio. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14885. E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 novembre 2012
Il direttore generale: Borrello |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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