Gazzetta n. 281 del 1 dicembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 15 novembre 2012
Autorizzazione all'organismo denominato "ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale", in Bologna ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale" registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE GENERALE
per il riconoscimento degli organismi di controllo
e certificazione e tutela del consumatore

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;
Visto il regolamento (CE) n. 509 della Commissione del 15 marzo 2001 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale»;
Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto 15 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 29 novembre 2005, con il quale la «Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi» quale autorita' pubblica e' stata designata ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale»;
Visto il decreto 12 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 26 novembre 2008, con il quale l'autorizzazione triennale di cui sopra e' stata prorogata;
Considerato che il Consorzio di Tutela del Bergamotto di Reggio Calabria ha individuato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» quale organismo di controllo e certificazione della denominazione di origine protetta Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale" ai sensi degli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/2006;
Acquisito il nulla osta da parte della Regione Calabria;
Considerato che «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale» conformemente allo schema tipo di controllo;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1

L'organismo denominato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» con sede in Bologna, Via Nazaro Sauro n. 2, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale», registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 509 della Commissione del 15 marzo 2001.
 
Art. 2

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 3

1. L'organismo autorizzato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» non puo' modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
2. L'organismo autorizzato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.
2. Alla scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facolta' di designazione ai sensi dell'art.14, comma 9, della citata legge.
3. Nell'ambito del periodo di validita' della designazione, «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
 
Art. 5

1. L'organismo autorizzato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
2. L'organismo autorizzato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa.
3. L'organismo autorizzato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» trasmettera' i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della legge n. 526/1999 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.
 
Art. 6

L'organismo autorizzato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Calabria, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.
Roma, 15 novembre 2012

Il direttore generale: La Torre
 
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