Gazzetta n. 279 del 29 novembre 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 26 novembre 2012 |
Modificazioni dell'art. 3 del capitolo VI dell'allegato B del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come novellato dall'art. 4, punto 4, del decreto 9 agosto 2011 e modificazioni all'art. 6 del medesimo decreto. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS); Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico; Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»; Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2011, recante "modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 - Attuazione dell'art. 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 - Classificazione d'ufficio dei manufatti gia' riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973; Visto l'art. 3 del capitolo VI dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che prevede la possibilita' di raddoppiare i quantitativi dei manufatti appartenenti alla V categoria gruppo C purche' siano realizzati in confezione "blister" autoestinguente; Viste le norme internazionali che regolano gli imballaggi destinati al trasporto delle merci pericolose (Recommendations on the trasport dangerous goods); Rilevata, la necessita' di prevedere, nella licenza per l'esercizio di minuta vendita di prodotti esplodenti di cui al capitolo VI dell'allegato B al citato regolamento, anche la sostituzione dei quantitativi netti consentiti di prodotti attivi contenuti nei manufatti della IV categoria e della V categoria, gruppo C, con quantitativi netti di artifizi della V categoria, gruppi D ed E; Rilevata la necessita', a seguito di ripetute richieste del comparto economico, di consentire, fino al 9 febbraio 2014, presso gli esercizi commerciali non muniti di licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. ed al capitolo VI dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, di raddoppiare, anche al fine dello smaltimento delle scorte, i quantitativi dei manufatti indicati nell'art. 98, ultimo comma, del citato regolamento di esecuzione qualora rientrino tra gli artifizi da divertimento; Ritenuto, pertanto, di dover integrare, anche nell'ottica della semplificazione e nell'esigenza di ampliare le possibilita' del mercato, l'art. 3 (contenuto della licenza) del capitolo VI dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come novellato dall'art. 4, punto 4, del decreto ministeriale 9 agosto 2011, nonche' l'art. 6 "disposizioni transitorie e finali" del menzionato decreto ministeriale; Visto l'art. 97 della Costituzione; Letto l'art. 83, ultimo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che consente al Ministro dell'interno di apportare variazioni o aggiunte agli allegati al regolamento stesso; Sentito il parere della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi -per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive e infiammabili, espresso nelle sedute del 3 settembre 2012 e del 17 ottobre 2012; Sentito il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, il quale, con nota n. prot. DCPREV n. 13269, del 25 ottobre 2012, ha espresso parere favorevole alle modifiche di cui sopra, per la parte relativa alla prevenzione incendi;
Decreta:
Art. 1 Modifiche al decreto ministeriale 9 agosto 2011
1. All'art. 3 (contenuto della licenza) del capitolo VI dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come novellato dall'art. 4, punto 4, del decreto ministeriale 9 agosto 2011, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al punto c), e' aggiunto il seguente periodo: "in ulteriore alternativa si possono sostituire i quantitativi di manufatti della IV categoria, anche comprensivi dell'incremento previsto al precedente punto a), con artifizi della V categoria, gruppo D, in quantita' tripla, e con artifizi della V categoria, gruppo E, in quantita' illimitata. Devono essere garantite le condizioni di conservazione previste al successivo punto e); b) al punto d), e' aggiunto il seguente periodo: "in alternativa, si possono sostituire i quantitativi di manufatti della V categoria, gruppo C, anche comprensivi dell'incremento previsto al precedente punto a), con artifizi della V categoria, gruppo D, in quantita' tripla, e con artifizi della V categoria, gruppo E, in quantita' illimitata. Ai fini della sostituzione, occorre fare riferimento ai quantitativi detenibili di prodotti non "blisterati". Devono essere garantite le condizioni di conservazione previste al successivo punto e)." 2. All'art. 6, sono apportate le seguenti modificazioni: 1. dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti commi: 1-bis: "Fino al termine non ulteriormente prorogabile, del 9 febbraio 2014 - anche al fine di smaltire le scorte - negli esercizi commerciali non muniti della licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'art. 47 del T.U.L.P.S e al capitolo VI dell'allegato B al regolamento T.U.L.P.S., i quantitativi dei manufatti indicati nell'art. 98, ultimo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, qualora rientrino tra gli artifizi da divertimento, possono essere raddoppiati allorche' sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: prodotti interamente confezionati con blister realizzato con materiale autoestinguente che impedisca la propagazione della combustione sia verso l'interno che verso l'esterno; prodotti suddivisi in quantitativi massimi di 25 kg disposti a distanza di almeno m 10 riducibili a m 5 con interposizione di materiale incombustibile; prodotti suddivisi in quantitativi massimi di 25 kg conservati negli imballaggi di trasporto approvati e posti a distanza reciproca di m 2 oppure m 1 con interposizione di materiale incombustibile". 1-ter: "Sino alla data indicata nel comma precedente e', altresi', possibile detenere in locali, comunicanti con l'attivita' commerciale mediante porta di materiale incombustibile, nei quali non vi e' presenza di pubblico, una scorta di artifizi da divertimento appartenenti alla V categoria, gruppi D ed E, in quantita' complessiva non superiore a 150 kg netti, purche' conservati negli imballaggi di trasporto approvati e posti a distanza di m 2 da altra merce oppure m 1 con interposizione di materiale incombustibile.". 2. Al secondo comma, primo periodo, le parole "entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "Entro il termine non ulteriormente prorogabile, del 9 febbraio 2014". Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 novembre 2012
Il Ministro: Cancellieri |
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