Gazzetta n. 279 del 29 novembre 2012 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 23 novembre 2012 |
Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa. (Ordinanza n. 26). |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della Protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visto l'art. 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con cui, per assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza, e' stata autorizzata, tra l'altro, la spesa di euro 495 milioni di euro per l'anno 2012, anche al fine di far fronte alle attivita' solutorie di interventi urgenti gia' posti in essere, ed e' stata prevista la possibilita' di adottare apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonche' il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 ottobre 2011, con cui il sopra citato stato d'emergenza, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2012; Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa nonche' per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», l'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, n. 3934 e n. 3935 del 21 aprile 2011, n. 3947 del 16 giugno 2011, n. 3948 del 20 giugno 2011 articoli 4 e 7, n. 3951 del 12 luglio 2011, n. 3954 del 22 luglio 2011 art. 5, n. 3955 del 26 luglio 2011, n. 3956 del 26 luglio 2011, n. 3958 del 10 agosto 2011, n. 3962 del 6 settembre 2011, n. 3965 del 21 settembre 2011, n. 3966 del 30 settembre 2011, n. 3969 del 13 ottobre 2011 art. 3, n. 3970 del 21 ottobre 2011, gli articoli 8 e 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3975 del 7 novembre 2011, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3982 del 23 novembre 2011, n. 3991 del 30 dicembre 2011, n. 4000 del 23 gennaio 2012; Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 19 del 10 settembre 2012 e n. 24 del 9 novembre 2012; Viste le note del 22 dicembre 2011, del 17 ottobre 2012 del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione e del 5 ottobre 2012 dell'Ufficio del Ministero dell'interno; Visti gli esiti della riunione tenutasi in data 21 novembre 2012 presso il Ministero dell'economia e delle finanze a cui hanno partecipato i rappresentanti del Ministero dell'interno e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Le sezioni di cui al comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3958 del 10 agosto 2011 operano fino al 31 dicembre 2012. 2. Agli oneri derivanti da costi di funzionamento e per i gettoni di presenza delle sezioni di cui al comma 1, nel limite massimo di € 370.000,00, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 4. |
| Art. 2
1. All'art. 3, commi 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3958 del 10 agosto 2011 le parole: «fino al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2012». 2. All'art. 3, commi 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3958 del 10 agosto 2011 le parole: «fino al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2012». 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di € 2.006.250,00, di cui 206.250,00 euro per l'attuazione del comma 1 e 1.800.000,00 euro per l'attuazione del comma 2, si provvede a valere sull'art. 4, mediante trasferimento delle stesse sulle contabilita' speciali delle Prefetture interessate. |
| Art. 3
1. Al comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2011, n. 3965, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012». 2. Per potenziare ulteriormente la rete del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e' autorizzata la spesa di euro 5.000.000,00 a valere sull'art. 4. |
| Art. 4
1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, quantificati in euro 7.376.250,00, si provvede a carico del Fondo istituito ai sensi dell'art. 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 2. Le risorse di cui al comma 1 verranno messe a disposizione del Ministero dell'interno. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 novembre 2012
Il Capo del Dipartimento: Gabrielli |
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