Gazzetta n. 279 del 29 novembre 2012 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2012, n. 205
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di credito e risparmio.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed in particolare gli articoli 17 e 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133, recante: «Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio»;
Vista la direttiva n. 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989;
Visto l'articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
Visto Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della Regione siciliana, espresse nella riunione del 5 giugno 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Ordinamento delle banche a carattere regionale

1. L'Assessorato regionale dell'economia, Dipartimento delle finanze e del credito, ha competenza nell'adozione dei provvedimenti previsti dalle disposizioni vigenti nelle seguenti materie, fermi restando i poteri della Banca d'Italia di cui all'articolo 6:
a) autorizzazione all'attivita' bancaria, alla trasformazione, fusione e scissione delle banche a carattere regionale;
b) modificazione degli statuti delle banche a carattere regionale;
c) decadenza e sospensione dei soggetti che svolgono nelle banche a carattere regionale funzioni di amministrazione, direzione e controllo, in relazione al difetto dei requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
2. L'adozione dei provvedimenti nelle materie di cui al comma 1 e' subordinata al rilascio del parere obbligatorio e vincolante, a fini di vigilanza, da parte della Banca d'Italia.
3. Ai fini delle presenti disposizioni sono banche a carattere regionale le banche che hanno la sede legale in Sicilia purche' non abbiano piu' del 5 per cento degli sportelli al di fuori della Regione, la loro operativita' sia localizzata nella Regione e, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi delle presenti disposizioni. L'esercizio di una marginale operativita' al di fuori del territorio della Regione, su conforme valutazione della Banca d'Italia, non fa venire meno il carattere regionale della banca.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1085, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87 della Costituzione, comma quinto,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il testo degli artt. 17 e 20 del regio decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge
costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 2 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana),
e' il seguente:
«Art. 17. Entro i limiti dei principi ed interessi
generali cui si informa la legislazione dello Stato,
l'Assemblea regionale puo', al fine di soddisfare alle
condizioni particolari ed agli interessi propri della
Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione
dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la
Regione:
a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi
genere;
b) igiene e sanita' pubblica;
c) assistenza sanitaria;
d) istruzione media e universitaria;
e) disciplina del credito, delle assicurazioni e
del risparmio;
f) legislazione sociale: rapporti di lavoro,
previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi
stabiliti dalle leggi dello Stato;
g) annona;
h) assunzione di pubblici servizi;
i) tutte le altre materie che implicano servizi di
prevalente interesse regionale.»
«Art. 20. Il Presidente e gli Assessori regionali,
oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12,
13, comma 1° e 2°; 19, comma 1°, svolgono nella Regione le
funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie
di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese
negli articoli 14, 15 e 17 svolgono un'attivita'
amministrativa secondo le direttive del Governo dello
Stato. Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni,
rispettivamente, di fronte all'Assemblea regionale ed al
Governo dello Stato».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno
1952, n. 1133 (Norme di attuazione dello Statuto siciliano
in materia di credito e risparmio), parzialmente abrogato
dal presente decreto (vedi art. 7), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 settembre 1952, numero 208.
- La direttiva 15 dicembre 1989 n. 89/646/CEE, Seconda
direttiva del Consiglio relativa al coordinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
riguardanti l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e
il suo esercizio e recante modifica della direttiva
77/780/CEE, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Comunita' Europea 30 dicembre 1989, n. legge 386.
- Il testo dell'art. 25 della legge 19 febbraio 1992,
n. 142 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee - legge comunitaria per il 1991), e' il seguente:
«Art. 25. Accesso all'attivita' degli enti creditizi
ed esercizio della medesima: criteri di delega
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio
89/646/CEE deve avvenire in conformita' dei seguenti
principi:
a) l'attivita' di raccolta fra il pubblico di
depositi o altri fondi rimborsabili per l'esercizio del
credito e' riservata agli enti creditizi; restano ferme la
disciplina del codice civile sulla raccolta delle societa'
di capitali nonche' le discipline speciali sulla raccolta
degli enti pubblici e di particolari categorie di imprese;
b) gli enti creditizi restano soggetti per le
attivita' esercitate in Italia sulla vigilanza
dell'Autorita' dello Stato membro della Comunita' economica
europea che ha dato l'autorizzazione, purche' ivi si trovi
la sede statutaria e l'amministrazione centrale dell'ente;
c) gli enti possono prestare in Italia i servizi di
cui all'allegato alla direttiva del Consiglio 89/646/CEE
direttamente o per il tramite di succursali o filiazioni
alle condizioni di cui alla direttiva stessa, sempre che
tali attivita' siano state autorizzate sulla base di
requisiti oggettivi;
d) gli enti possono procedere alla pubblicita'
relativamente ai servizi offerti, alle condizioni previste
per le medesime attivita' dalla disciplina italiana e
restano ferme le disposizioni tributarie vigenti per
l'accertamento delle imposte dovute dai residenti ed ogni
altra disposizione sanzionatoria e penale concernente
l'attivita' creditizia e finanziaria;
e) dovra' essere adottata ogni altra disposizione
necessaria per adeguare alla direttiva del Consiglio
89/646/CEE la disciplina vigente per gli enti creditizi
autorizzati in Italia.
2. Il Governo, su proposta del Ministro del tesoro e
sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da
esprimersi entro quarantacinque giorni, e' delegato ad
emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un testo unico delle
disposizioni adottate ai sensi del comma 1, coordinato con
le altre disposizioni vigenti nella stessa materia,
apportandovi le modifiche necessarie a tal fine. Restano
comunque ferme le disposizioni contenute nella legge 10
ottobre 1990, n. 287, e nella legge 2 gennaio 1991, n. 1.
3. In quanto compatibili, si applicano le altre
disposizioni contenute nel titolo V della legge 10 ottobre
1990, n. 287, ivi comprese quelle relative alla sussistenza
del controllo, agli obblighi relativi alle autorizzazioni e
comunicazioni, alla sospensione del voto, all'obbligo di
alienazione, alle sanzioni penali e ai conflitti di
interesse».
- Il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 settembre 1993, n. 230, e' il seguente:
«Art. 26. Requisiti di professionalita', onorabilita'
e indipendenza degli esponenti aziendali.
I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso banche devono possedere i
requisiti di professionalita' onorabilita' e indipendenza
stabiliti con regolamento del Ministro dell'economia e
delle finanze adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Il difetto dei requisiti determina la decadenza
dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio di
amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal
consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o
dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di
inerzia la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia.
2-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di
indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto
della banca si applica il comma 2.
Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le
cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le
modalita' indicate nel comma 2».

Note all'art. 1:
Il testo dell'art. 26 del decreto legislativo n. 385
del 1993, e' riportato nelle note alle premesse.



 
Art. 2
Albo regionale delle banche

1. Presso l'assessorato regionale dell'economia, Dipartimento delle finanze e del credito, e' istituito un albo nel quale sono iscritte le banche aventi sede legale nella Regione, che dovra' contenere, per ogni singola banca, le seguenti indicazioni:
a) la denominazione;
b) la forma giuridica assunta, la data di autorizzazione all'attivita' bancaria e gli estremi della relativa pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni;
c) la sede centrale e quella degli sportelli.
2. Ad ogni variazione intervenuta le banche iscritte sono tenute a trasmettere apposita comunicazione.
3. L'iscrizione nell'albo regionale e' comunicata alla Banca d'Italia.
 
Art. 3
Osservatorio regionale sul credito

1. La Regione riceve dalla Banca d'Italia i dati necessari per le finalita' dell'Osservatorio regionale, secondo quanto previsto dal comma 2.
2. La Banca d'Italia fornisce all'assessorato regionale dell'economia i dati concernenti l'operativita' delle banche aventi sede legale in Sicilia, aggregati per tipologia di banca, e quella di tutti gli sportelli bancari presenti in Sicilia; i dati forniti garantiscono il flusso informativo che la Regione ha acquisito sino all'entrata in vigore del presente decreto. Il contenuto, le modalita' e i termini di trasmissione dei dati sono definiti mediante accordo tra la Banca d'Italia e l'assessorato regionale dell'economia. In ogni caso i dati di cui al presente comma sono forniti entro i limiti previsti dall'ordinamento in materia di segreto d'ufficio e di segreto relativo alle informazioni statistiche riservate raccolte dal SEBC.
 
Art. 4
Collaborazione istituzionale

1. L'assessorato regionale dell'economia, Dipartimento delle finanze e del credito, e la Banca d'Italia collaborano, nell'esercizio delle rispettive competenze sulle banche a carattere regionale, ferma restando la titolarita' dei poteri attribuiti dalla vigente legislazione bancaria.
 
Art. 5
Provvedimenti straordinari sulle banche a carattere regionale

1. Per le banche a carattere regionale i provvedimenti riguardanti lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo, la revoca dell'autorizzazione all'attivita' bancaria e la liquidazione coatta amministrativa, nei casi previsti dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono adottati, ove la Banca d'Italia ne faccia proposta, con decreto dell'assessore regionale per l'economia.



Note all'art. 5:
Il decreto legislativo n. 385 del 1993 e' citato nelle
note alle premesse.



 
Art. 6
Poteri della Banca d'Italia e rinvio a disposizioni statali

1. Restano di competenza esclusiva della Banca d'Italia le valutazioni e le attivita' di vigilanza anche nei riguardi delle banche a carattere regionale.
2. Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni o con esse non in contrasto, si applicano nella Regione le disposizioni statali in materia di disciplina dell'attivita' bancaria e sono competenti gli organi previsti da dette disposizioni.
 
Art. 7
Entrata in vigore

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133, ad eccezione dell'articolo 8, che sara' abrogato a seguito del perfezionamento dell'accordo tra la Banca d'Italia e l'assessorato regionale dell'economia previsto dall'articolo 3, comma 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Gnudi, Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport

Grilli, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino




Note all'art. 7:
Il citato decreto del Presidente della Repubblica n.
1133 del 1992 viene abrogato dal presente decreto ad
eccezione dell'articolo 8, che di seguito si riporta:
«Art. 8. Gli istituti e le aziende di credito di cui
all'art. 2, lettera a), sono tenuti a trasmettere
all'Assessorato delle finanze con le modalita' ed i limiti
indicati nel presente articolo, le situazioni periodiche, i
bilanci e gli altri dati concernenti la propria attivita'.
Gli istituti e le aziende di credito che non operino
esclusivamente nella Regione ma che abbiano in essa sedi o
filiali sono tenuti a trasmettere all'Assessorato delle
finanze, negli stessi modi e limiti indicati, le situazioni
periodiche e gli altri dati concernenti l'attivita' delle
sedi e filiali siciliane.
Le situazioni periodiche, i bilanci e i dati debbono
essere elaborati in cifre complessive, con esclusione di
ogni riferimento a singoli nominativi e non possono essere
diversi dai documenti periodicamente prodotti alla Banca
d'Italia, a norma delle disposizioni da essa emanate.
Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso
dell'Assessorato delle finanze, circa gli istituti ed
aziende di credito operanti in Sicilia, sono tutelati dal
segreto di ufficio, anche nei riguardi delle pubbliche
Amministrazioni.».



 
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