Gazzetta n. 278 del 28 novembre 2012 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
COMUNICATO
Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Segnalazione dei prefetti.



L'art. 27-bis, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, introduce la possibilita' per i prefetti di segnalare all'Arbitro bancario finanziario (ABF), relativamente a operazioni di finanziamento che implichino valutazioni del merito creditizio del cliente, comportamenti della banca ritenuti illegittimi o illeciti.
In relazione a questa innovazione legislativa, con il presente provvedimento viene introdotta una nuova sezione VI-bis nelle disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Essa disciplina il procedimento applicabile davanti all'ABF a seguito delle segnalazioni prefettizie che possono avere ad oggetto contestazioni relative alla mancata erogazione, al mancato incremento o alla revoca di un finanziamento, all'inasprimento delle condizioni applicate a un rapporto di finanziamento o ad altri comportamenti della banca conseguenti alla valutazione del merito di credito del cliente.
In base agli articoli 3 e 8 del regolamento della Banca d'Italia del 24 marzo 2010 - concernente l'emanazione degli atti di natura normativa o di contenuto generale - il provvedimento non e' stato sottoposto ne' a consultazione pubblica ne' ad analisi di impatto in considerazione sia del suo contenuto di mero raccordo con la legge sia dell'urgenza di definire quanto prima modalita' uniformi e coerenti con il funzionamento dell'ABF per le segnalazioni che i prefetti possono svolgere in base alla legge.
Il presente provvedimento sara' pubblicato sul Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia, sul sito internet della Banca d'Italia e dell'Arbitro bancario finanziario e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 novembre 2012

Il Governatore: Visco
 
Allegato

SEZIONE VI-BIS
Segnalazione del prefetto all'arbitro bancario finanziario
1. Premessa

L'art. 27-bis, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, prevede quanto segue:
«Ove lo ritenga necessario e motivato, il prefetto segnala all'Arbitro bancario e finanziario, istituito ai sensi dell'art. 128-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito d'istanza del cliente in forma riservata e dopo che il prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell'istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L'Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione».
La previsione di legge si applica ai rapporti tra banche e clienti nei casi in cui la contestazione alla banca tragga origine dalla mancata erogazione, dal mancato incremento o dalla revoca di un finanziamento, dall'inasprimento delle condizioni applicate a un rapporto di finanziamento o da altri comportamenti della banca conseguenti alla valutazione del merito di credito del cliente.
La disciplina contenuta nell'art. 27-bis, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, prevede che la procedura di ricorso all'ABF sia avviata a seguito della segnalazione del prefetto. Rimane fermo il diritto del cliente di adire direttamente l'ABF, secondo le procedure ordinarie, fino al momento in cui il prefetto non abbia trasmesso la segnalazione.
La legge comporta la deroga alle procedure ordinarie in relazione al ruolo assegnato ai prefetti nella procedura davanti all'Arbitro bancario finanziario e al termine di trenta giorni entro il quale deve essere assunta la decisione; nei paragrafi successivi si riportano le regole speciali che conseguono direttamente alla previsione di legge e quelle rese necessarie da esigenze di coordinamento di quest'ultima con la disciplina generale sull'ABF. Rimane ferma, in quanto non espressamente derogata dalla legge, la disciplina sull'ABF contenuta nell'art. 128-bis del TUB, nella deliberazione del CICR 29 luglio 2008, n. 275, e nelle presenti disposizioni. Si applicano, in particolare, le disposizioni contenute nella sezione I, paragrafo 4, relativamente al valore delle controversie che possono essere sottoposte all'ABF, e quelle contenute nella sezione VI, paragrafo 3, in tema di criteri per la decisione sul ricorso.
Ove non diversamente specificato dalla presente sezione, rimangono ferme le disposizioni che attribuiscono al cliente oneri e diritti nell'ambito della procedura.
2. Presentazione del ricorso all'ABF

La procedura di ricorso all'ABF e' avviata dal prefetto, che a tal fine trasmette alla segreteria tecnica del collegio competente una segnalazione contenente la seguente documentazione:
a) l'istanza con la quale il cliente, secondo le modalita' stabilite dall'Amministrazione degli interni, chiede al prefetto di avviare la procedura prevista dall'art. 27-bis, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1;
b) l'invito a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito che il prefetto ha formulato alla banca ai sensi dell'art. 27-bis, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1;
c) la risposta della banca all'invito indicato alla lettera b), nella quale essa e' tenuta a formulare osservazioni anche sugli eventuali rilievi sollevati dal cliente o dal prefetto;
d) una relazione con la quale il prefetto motiva le ragioni per le quali ritiene necessario sottoporre la questione all'ABF e riporta l'oggetto del ricorso. Qualora il prefetto intenda formulare richieste o indicare fatti sui quali la banca non ha avuto modo di esprimere le proprie difese nella risposta di cui al punto c), il prefetto acquisisce le controdeduzioni della banca su tali aspetti, ne tiene conto ai fini della relazione e le invia alla segreteria tecnica, unitamente alla documentazione indicata ai punti precedenti.
Il prefetto puo' effettuare la segnalazione all'ABF anche se la banca non fornisce la risposta prevista al punto c) o le controdeduzioni indicate al punto d) entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta ovvero entro il diverso termine fissato dall'Amministrazione degli interni.
La segnalazione del prefetto e' inviata contestualmente al cliente e alla banca.
Ai ricorsi proposti ai sensi della presente sezione non si applicano:
la sezione V, paragrafo 2, limitatamente al contributo alle spese di procedura a carico del cliente;
le disposizioni sul reclamo e sulle modalita' di presentazione del ricorso contenute nella sezione VI, paragrafo 1.
3. Svolgimento della procedura e decisione sul ricorso

La segreteria tecnica territorialmente competente cura gli adempimenti ed esercita le funzioni previste dalla sezione IV, paragrafo 1. Essa, in particolare, cura la formazione del fascicolo da sottoporre ai componenti del collegio, nel quale la relazione del prefetto tiene luogo della relazione di cui alla sezione IV, paragrafo 1.
Qualora la segreteria tecnica ravvisi l'esigenza di integrazioni ovvero quando il presidente rilevi irregolarita' sanabili o l'incompletezza della documentazione, viene fissato il termine per la regolarizzazione o per le integrazioni necessarie.
Il collegio si pronuncia sulla segnalazione del prefetto entro trenta giorni dalla data della sua ricezione da parte della segreteria tecnica. Tale termine puo' essere sospeso una o piu' volte secondo quanto previsto dal paragrafo 3 della sezione VI, in ogni caso per un periodo complessivamente non superiore a trenta giorni.
La segreteria tecnica comunica la decisione sul ricorso alle parti, secondo quanto previsto nel paragrafo 3 della sezione VI, e, per conoscenza, al prefetto.
 
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