Gazzetta n. 277 del 27 novembre 2012 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERA 14 novembre 2012
Correzione di un errore materiale dell'articolo 4 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'. (Delibera n. 549/12/CONS).


L'AUTORITA'

Nella sua riunione di Consiglio del 14 novembre 2012;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni»;
Visti, in particolare, l'art. 1, comma 9, della legge n. 249 del 1997, il quale, anche alla luce di costante giurisprudenza, conferisce all'Autorita' un'ampia potesta' organizzativa, nonche' l'art. 2, comma 10, della legge n. 481 del 1995, e l'art. 1, comma 5, della citata legge n. 249 del 1997;
Vista la delibera dell'Autorita' n. 17/98 del 16 giugno 1998 recante - «Approvazione dei Regolamenti concernenti l'Organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilita', il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998, e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale e' stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera n. 380/12/CONS del 2 agosto 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 13 agosto 2012, recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' e al Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della sopracitata delibera il quale stabilisce che: «1. Il Gabinetto del Presidente e' costituito dal Capo di gabinetto, da tre Consiglieri e da tre addetti di segreteria, nominati dal Presidente previa informativa al Consiglio. Il Presidente puo' attribuire ad uno dei Consiglieri le funzioni di Vice Capo di Gabinetto. 2. A ciascun Commissario sono assegnati due Consiglieri e due addetti di segreteria. Ciascun Commissario ne definisce le funzioni. 3. I Consiglieri e gli addetti di segreteria sono scelti, di norma, tra i dipendenti dell'Autorita', ovvero tra il personale di cui l'Autorita' puo' avvalersi ai sensi dell'art. 2, commi 18 e 19, della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo i limiti e le modalita' previsti dal regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale. 4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti con delibera del Consiglio, su designazione del Presidente o del Commissario interessato.»;
Considerato che il citato art. 1, comma 1, della delibera in discorso reca un erroneo riferimento all'art. 2, commi 18 e 19, della legge n. 249 del 1997, che si riferisce ad altro argomento e che e' stato peraltro abrogato, nei commi che qui interessano, dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
Considerato che la norma da richiamare era, invece, quella dell'art. 1, commi 18 e 19, della stessa legge, n. 249;
Ritenuto, quindi, necessario procedere alla rettifica dell'errore materiale citato, intervenendo direttamente sul testo del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita', adottato con la delibera n. 223/12/CONS e coordinato con le successive modifiche e integrazioni;
Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1

1. L'art. 4 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Organizzazione interna). - 1. Il Gabinetto del Presidente e' costituito dal Capo di gabinetto, da tre Consiglieri e da tre addetti di segreteria, nominati dal Presidente previa informativa al Consiglio. Il Presidente puo' attribuire ad uno dei Consiglieri le funzioni di Vice Capo di Gabinetto.
2. A ciascun Commissario sono assegnati due Consiglieri e due addetti di segreteria. Ciascun Commissario ne definisce le funzioni.
3. I Consiglieri e gli addetti di segreteria sono scelti, di norma, tra i dipendenti dell'Autorita', ovvero tra il personale di cui l'Autorita' puo' avvalersi ai sensi dell'art. 1, commi 18 e 19, della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo i limiti e le modalita' previsti dal regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale.
4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti con delibera del Consiglio, su designazione del Presidente o del Commissario interessato.».
 
Art. 2

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorita' ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 14 novembre 2012

Il Presidente: Cardani
Il commissario relatore: Posteraro
 
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