Gazzetta n. 277 del 27 novembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 novembre 2012
Trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia del territorio incorporata nell'Agenzia delle entrate.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilita' e finanza pubblica;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilita' 2012);
Vista la legge del 12 novembre 2011, n. 184 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014 (legge di bilancio 2012)»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 135 «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»;
Considerato che a norma dell'art. 23-quater, comma 1, del sopra citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Agenzia del territorio e' incorporata nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere dal 1° dicembre 2012;
Considerato, altresi', che a norma del successivo comma 2 del sopracitato art. 23-quater «Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente, dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli", e dalla Agenzia delle entrate»;
Tenuto conto che a norma del comma 3 del sopracitato art. 23-quater, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2012, sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti incorporati e sono adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato dell'operazione di incorporazione;
Considerata la necessita' e l'urgenza di dotare l'Agenzia delle entrate delle risorse necessarie al proprio funzionamento a seguito dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio, attivando a tale scopo le relative procedure di trasferimento;
Considerato, infine, che e' stata attivata la procedura di informazione con le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1

Trasferimento delle funzioni

1. Dal 1° dicembre 2012 le funzioni attribuite all'Agenzia del territorio dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale dall'Agenzia delle entrate.
 
Art. 2

Trasferimento delle risorse umane

1. A decorrere dal 1° dicembre 2012 le unita' di personale di ruolo in servizio presso l'Agenzia del territorio alla data del 30 novembre 2012 sono trasferite nei ruoli dell'Agenzia delle entrate. Alla stessa data, la dotazione organica dell'Agenzia incorporante, come risultante dall'applicazione dell'art. 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' provvisoriamente incrementata, tenendo conto delle posizioni dirigenziali effettivamente coperte, di un numero pari alle unita' di personale di ruolo trasferite, in servizio presso l'Agenzia del territorio, come specificato nell'unita tabella.
2. Il successivo perfezionamento del processo di riorganizzazione delineato nell'art. 23-quater, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, da effettuarsi, entro novanta giorni dalla data del presente decreto, con gli atti di organizzazione dell'Agenzia secondo i criteri previsti all'art. 2, comma 10 del predetto decreto-legge, assicura che la dotazione organica definitiva dell'Agenzia delle entrate sia coerente con l'applicazione dell'art. 23-quinquies, comma 1, del citato decreto-legge, tenendo conto della dotazione organica dell'Agenzia incorporata, come risultante dall'applicazione dell'art. 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23-quater, comma 5, del decreto-legge, i dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione incorporante, e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
4. Alla medesima data di cui al comma 1 del presente articolo, per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia incorporante subentra nella titolarita' del rapporto stesso fino alla naturale scadenza.
 
Art. 3

Trasferimento delle risorse strumentali

1. Il 1° dicembre 2012 i beni mobili, informatici e strumentali di proprieta' dell'Agenzia del territorio, sono trasferiti all'Agenzia delle entrate.
2. I beni di cui al comma 1 del presente articolo sono individuati negli inventari relativi al bilancio al 30 novembre 2012 dell'Agenzia del territorio.
 
Art. 4

Trasferimento delle risorse finanziarie

1. Il 1° dicembre 2012 l'Agenzia delle entrate subentra nella titolarita' del conto di tesoreria unica intestato all'Agenzia del territorio.
2. L'Agenzia delle entrate provvede alla chiusura del conto di tesoreria unica, originariamente intestato all'Agenzia del territorio, alla conclusione delle operazioni di chiusura delle contabilita'. Le disponibilita' alla data di chiusura sul predetto conto di tesoreria unica sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate all'agenzia incorporante.
 
Art. 5

Disposizione transitoria

1. Il 1° dicembre 2012 l'Agenzia delle entrate subentra nella convenzione di cui all'art. 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dell'Agenzia del territorio.
2. Per le finalita' di cui al comma precedente, il Dipartimento delle finanze procedera' al trasferimento delle risorse residue sul capitolo di spesa n. 3911, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in favore dell'Agenzia delle entrate.
 
Art. 6

Riserva di successivi provvedimenti

1. Con successivi decreti saranno apportate tutte le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie, a seguito, anche, del definitivo accertamento delle risorse da trasferire.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto verra' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 novembre 2012

Il Ministro: Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2012 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 10 Economie e finanze, foglio n. 181
 
TABELLA
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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