Gazzetta n. 277 del 27 novembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 6 novembre 2012
Modalita' di trasmissione e tipologia di informazioni che le regioni sono tenute a comunicare per la rendicontazione alla Commissione europea sulle ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli, di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

e

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;
Vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
Visto in particolare l'articolo 10 della direttiva 2009/147/CE per il quale gli Stati membri incoraggiano le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e lo sfruttamento della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, accordando un'attenzione particolare alle ricerche e ai lavori sugli argomenti elencati nell'allegato V;
Visto il successivo paragrafo 2 per il quale gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni ad essa necessarie per prendere misure appropriate per coordinare le ricerche e i lavori di cui al paragrafo 1;
Visto anche l'articolo 12 per il quale gli Stati membri trasmettono alla Commissione periodicamente una relazione sull'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtu' della citata direttiva;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 e, in particolare, l'articolo 42, comma 1 che ha inserito all'articolo 1, lettera d), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 il comma 7-bis che dispone, tra l'altro, che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite le modalita' di trasmissione e la tipologia delle informazioni che le regioni sono tenute a comunicare per consentire al Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri competenti, di trasmettere alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui al comma 1 dell'articolo 1;
Vista la Strategia Nazionale per la Biodiversita', approvata con l'intesa (Repertorio n. 181/CSR) espressa dalla Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome nella seduta del 7 ottobre 2010;
Visto il decreto ministeriale 6 giugno 2011 del MATTM "Istituzione del Comitato paritetico per la Biodiversita', dell'Osservatorio Nazionale per la Biodiversita' e del Tavolo di consultazione;
Sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano

Decreta:

Art. 1

Tipologia delle informazioni

1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano raccolgono i dati utili a valutare periodicamente lo stato di conservazione delle specie di cui all'art. 1 della direttiva 2009/147/CE, allo scopo di verificare il conseguimento degli obiettivi dell'articolo 2 della stessa direttiva. I dati devono consentire di elaborare l'areale e la consistenza delle specie, con indicazioni sulle relative tendenze, nonche' sulle minacce allo stato di conservazione.
2. I dati di cui al comma 1 sono raccolti dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano sulla base del format condiviso a livello comunitario ai sensi dell'art.12 della citata Direttiva, tenendo conto delle indicazioni all'uopo formulate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano raccolgono inoltre i dati aggregati dei carnieri annuali ricavati dai tesserini venatori per consentire di determinare l'influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni, come previsto dalla lettera d) dell'allegato V della direttiva 2009/147/CE, nonche' i dati relativi ai metodi ecologici messi a punto per prevenire i danni causati dagli uccelli di cui alla lettera e) del medesimo allegato.
4. Per gli aspetti tecnici relativi all'applicazione dei commi precedenti, si attiva un gruppo tecnico coordinato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con i rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, delle Regioni, delle Province Autonome e di ISPRA.
 
Art. 2

Modalita' di trasmissione

1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i dati di cui all'articolo 1 comma 3, con cadenza annuale e i dati di cui all'articolo 1 comma 2, un anno prima della scadenza fissata per la consegna del rapporto dovuto ai sensi dell'art. 12 della direttiva sopracitata. I dati vengono elaborati dall'ISPRA e trasmessi ai Ministeri sopracitati che, sentite le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, provvedono all'inoltro alla Commissione europea.
 
Art. 3

Invarianza della spesa

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 novembre 2012

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Clini Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Catania
 
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