Gazzetta n. 276 del 26 novembre 2012 (vai al sommario) |
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LEGGE 14 novembre 2012, n. 201 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Roma il 21 dicembre 2009. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Roma il 21 dicembre 2009. |
| Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso. |
| Art. 3
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 4 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1 valutati in euro 35.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e in euro 37.940 a decorrere dall'anno 2014, e dalle rimanenti spese di cui all'articolo 4 pari a euro 172.320 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui ai citati articoli 4 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 novembre 2012
NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Severino
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 3286): Presentato dal Ministro degli affari esteri Terzi di Sant'Agata l'8 maggio 2012. Assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 22 maggio 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 5 ª e 7 ª. Esaminato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 5 giugno 2012 e il 1° agosto 2012. Esaminato in Aula ed approvato il 7 agosto 2012. Camera dei deputati (atto n. 5422): Assegnato alla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 5 settembre 2012 con pareri delle Commissioni I, V e VII. Esaminato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 12 settembre 2012 e il 3 ottobre 2012. Esaminato in Aula il 15 ottobre 2012 ed approvato il 17 ottobre 2012. |
| Allegato
ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA tra il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e il GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SERBIA
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, indicati in seguito come le "Parti": Considerato che la cooperazione scientifica e tecnologica costituisce una delle componenti piu' importanti dei rapporti bilaterali ed un elemento rilevante della loro stabilita'; Considerata la positiva esperienza avuta nei rapporti gia' instaurati tra le istituzioni scientifiche dei due Paesi; Considerato il reciproco interesse a promuovere la scienza e la tecnologia; Desiderando svolgere la cooperazione bilaterale in sintonia con gli attuali processi di integrazione nel campo della scienza e della tecnologia; Riconoscendo l'importanza di migliorare il coordinamento dei rapporti italiani e serbi in tutti i settori della scienza e della tecnologia; Desiderando dare nuovo impulso alla cooperazione bilaterale; Tenuto conto delle iniziative dell'Unione Europea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica suscettibili di ampliare l'ambito della collaborazione bilaterale nei campi di interesse;
Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
Le Parti si impegneranno a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di mutuo interesse, su base paritaria e di reciproco vantaggio, nel rispetto di quanto previsto dal presente Accordo e dalle rispettive leggi nazionali di entrambi i Paesi.
Art. 2.
Le Parti incoraggeranno ed intensificheranno la cooperazione fra i due Paesi nel campo della scienza e della tecnologia con particolare riguardo ai seguenti settori: - biomedicina e biotecnologia; - agricoltura e tecnologie alimentari; - energia e - tutela dell'ambiente; - matematica, fisica, chimica e biologia; - nanotecnologie e nuovi materiali; - informatica e telecomunicazione; - tecnologie applicate ai beni culturali ed alla tutela dei medesimi.
Art. 3.
Le Parti favoriranno l'instaurazione di rapporti tecnologici e scientifici volti a promuovere intese specifiche tra universita', centri ed istituti di ricerca, imprese, societa', altre persone giuridiche e fisiche di entrambi i Paesi operanti nel campo della ricerca scientifica e delle innovazioni tecnologiche. Dette intese definiranno le tematiche, le procedure, le condizioni finanziarie ed altre questioni riguardanti la cooperazione. Le Parti assicureranno, ciascuna nel proprio territorio, l'assistenza ed i servizi necessari a favore dei ricercatori e dei docenti dell'altra parte contraente, indispensabili per l'attuazione delle attivita' di collaborazione previste dal presente Accordo.
Art. 4.
In virtu' del presente Accordo la cooperazione scientifica e tecnica potra' essere attuata nelle seguenti forme: a) scambio di ricercatori e docenti; b) scambio di documentazione ed informazioni scientifico-tecnologiche; c) organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi ed altre manifestazioni a carattere scientifico e tecnologico; d) partecipazione, in qualita' di studenti e/o di insegnanti, ai corsi di formazione e di specializzazione presso Istituzioni di Alta Formazione tecnologico-scientifica concordate dalle due Parti; e) borse di studio per la formazione nel campo della scienza e della tecnologia a livello tecnico-amministrativo, universitario e post-universitario; f) progetti di ricerca; g) ogni altra forma di cooperazione che verra' concordata in seguito dalle Parti, inclusa la possibilita' di scambio di addetti scientifici nei rispettivi Paesi.
Art. 5.
Le Parti incoraggeranno ogni forma di collaborazione su iniziative di reciproco interesse nel campo della collaborazione fra universita' e istituzioni superiori di ricerca.
Art. 6.
Le Parti si impegnano a promuovere l'elaborazione di progetti di ricerca comuni che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione Europea e di altri Organismi internazionali favorendo una piu' attiva collaborazione degli scienziati e degli esperti dei due Paesi per la loro realizzazione.
Art. 7.
Le disposizioni sulla proprieta' intellettuale, creata o trasferita nel corso della cooperazione nel quadro del presente accordo, sono contenute nell'Allegato 1, il quale costituisce parte integrante del presente Accordo.
Art. 8.
Al fine di dare attuazione al presente Accordo e di verificare l'andamento della sua applicazione, le Parti istituiranno una Commissione Mista, di seguito Commissione, per la collaborazione scientifica e tecnologica. Questa Commissione esaminera' l'andamento della cooperazione, stabilira' i programmi di cooperazione pluriennali e monitorera' la loro attuazione. La Commissione, coordinata dai rappresentanti dei due Paesi, si riunira' alternativamente in Italia e in Serbia, in data da concordare per le vie diplomatiche. Durante i periodi di applicazione dei programmi esecutivi, le Parti potranno stabilire degli incontri per esaminare i problemi connessi all'attuazione del presente Accordo, per scambiarsi informazioni sull'andamento dei progetti e delle iniziative di reciproco interesse. La Commissione qualora necessario, potra' istituire Gruppi di lavoro di carattere permanente e/o ad hoc per determinati settori della cooperazione scientifica e tecnologica. Essa potra', inoltre, invitare esperti per ulteriori approfondimenti ed elaborazioni su problemi specifici.
Art. 9.
Le disposizioni del presente accordo non possono in alcun modo pregiudicare i diritti e gli impegni delle Parti derivanti da Convenzioni internazionali, nonche' nei confronti di Paesi terzi, ivi inclusi gli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
Art. 10.
Le controversie relative alla attuazione o all'interpretazione del presente Accordo verranno risolte per vie diplomatiche.
Art. 11.
1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica. 2. Il presente Accordo avra' la durata di cinque anni e sara' rinnovato tacitamente per periodi successivi di uguale durata. Il presente Accordo potra' essere denunciato in ogni momento e la denuncia avra' effetto 12 mesi dopo la sua notifica all'altra Parte contraente. Tale denuncia non pregiudichera' il completamento del Programma Esecutivo in corso. 3. Il presente Accordo potra' essere modificato consensualmente dalle Parti. Le modifiche cosi' concordate entreranno in vigore con le procedure fissate d'intesa dalle Parti senza pregiudicare lo svolgimento dei progetti in corso, la cui attuazione proseguira' fino al loro completamento secondo le modalita' concordate.
Art. 12.
Con l'entrata in vigore del presente Accordo cessera' di avere vigore l'Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, firmato a Roma il 10 luglio 1980. In fede di che i Sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 21 dicembre 2009, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e serba, i due testi facenti ugualmente fede.
p. Il Governo della Repubblica italiana p. Il Governo della Repubblica di Serbia |
| Allegato 1
Proprieta' intellettuale
Ai sensi dell'articolo 7 del presente Accordo: Le parti contraenti assicureranno una tutela adeguata ed efficace alla proprieta' intellettuale creata nell'ambito dell'Accordo e dei protocolli esecutivi del medesimo. Il trattamento della proprieta' intellettuale risultante dalle attivita' di cooperazione condotte nel quadro dell'Accordo sara' regolato dalle Intese fra gli Enti di ricerca delle Parti Contraenti che dovranno garantire un'adeguata ed efficace protezione della protezione della proprieta' intellettuale. Le Parti della ricerca diverranno possessori in comune della proprieta' intellettuale risultante dalla cooperazione attuata nel quadro dell'Accordo. Le informazioni scientifiche e tecnologiche non soggette a diritto di proprieta', derivanti dalle attivita' condotte nel quadro dell'Accordo, saranno a disposizione di entrambi le Parti della ricerca e non saranno divulgate a terzi senza il consenso preventivo della Parte che fornisce le informazioni. Se necessario, tali informazioni potranno essere messe a disposizione dei terzi, a meno che non sia per iscritto convenuto altrimenti dalle Parti della ricerca. Le parti convengono di notificare tempestivamente ogni modifica della regolamentazione riguardante la proprieta' intellettuale, in particolare per quanto concerne le invenzioni, i modelli industriali, le nuove varieta' vegetali, le opere tutelate dal diritto d'autore e faranno il possibile per assicurare la protezione tempestiva della proprieta' intellettuale in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali vigenti. |
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