Gazzetta n. 274 del 23 novembre 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
DELIBERA 13 novembre 2012 |
Adempimenti di cui al regolamento (UE) n. 601/2012 della commissione europea del 21 giugno 2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (Delibera n. 27/2012). |
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IL COMITATO NAZIONALE PER LA GESTIONE DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE E PER IL SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PROGETTO DEL PROTOCOLLO DI KYOTO
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, di attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE e successive modifiche ed integrazioni, in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita' europea, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, ed in particolare l'art. 3-bis, che attribuisce a questo Comitato il ruolo di autorita' nazionale competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE (di seguito «decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216»); Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, dalla direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 e dal Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, d'ora in poi «la direttiva 2003/87/CE», ed in particolare l'art. 14; Vista la Decisione della Commissione n. 278 del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'art. 10-bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in particolare l'art. 22 recante le modalita' per l'individuazione dello stato di cessazione di attivita' di un impianto; Visto il Regolamento (UE) n. 601/2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, d'ora il avanti «Regolamento 601/2012»; Visto il modello per il piano di monitoraggio delle emissioni annue predisposto dalla Commissione Europea ed approvato nella riunione del 7 giugno 2012 dal Comitato sui cambiamenti climatici, disponibile sul sito web della Commissione http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm nonche', anche in lingua italiana, sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it); Viste le linee guida n. 1, 3, 4, 5 e 6 emanate dalla Commissione Europea per il supporto dell'applicazione del Regolamento 601/2012, disponibili sul sito web della Commissione http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm e sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it); Vista la deliberazione 12/2012 di questo Comitato, concernente la «Proposta Italiana per l'applicazione dell'art. 27 della Direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla Direttiva 2009/29/CE»; Vista la deliberazione 22/2011 recante la disciplina dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per gli impianti o parti di impianto non autorizzate ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni; Viste le autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra rilasciate ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni e della deliberazione 22/2011; Vista la base-dati «AGES - Autorizzazioni ad emettere Gas ad Effetto Serra» consultabile sul sito web del Ministero dell'ambiente all'indirizzo www.ages.minambiente.it, che raccoglie le informazioni e i dati tecnici di dettaglio relative alle fonti autorizzate e da autorizzare ai sensi dell'art. 4 e 7 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni intervenute, nonche' le informazioni e dati tecnici di dettaglio relative alle fonti da autorizzare per il periodo successivo al 2008-2012 ai sensi della direttiva 2003/87/CE e successive modificazioni intervenute; Considerato che, per gli impianti di cui all'allegato 3 della deliberazione 20/2012, le autorita' italiane sono in attesa della decisione della Commissione Europea sulla proposta avanzata con la citata delibera 12/2012 e che, pertanto, sia opportuno attendere tale decisione per ragioni di efficienza amministrativa, ma non oltre una data coerente con l'obbligo di eventuale adeguamento alla disciplina sul monitoraggio; Su proposta del coordinatore della Segreteria tecnica del Comitato, approvata per procedura scritta il 13 novembre 2012;
Delibera:
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Fermo restando quanto previsto al comma 3, la presente deliberazione e' indirizzata ai gestori degli impianti: a) in possesso dell'autorizzazione a emettere gas serra rilasciata ai sensi del decreto legislativo 216/2006 e della deliberazione 22/2011 che, alla data del 31 dicembre 2012, non si trovano in stato di cessazione di attivita', come definito nella Decisione 2011/278/UE; b) che hanno presentato domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per il periodo 2013-2020. 2. Gli impianti a basse emissioni, cosi' come definiti dall'art. 47 del Regolamento 601/2012, effettuano il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra sulla base delle disposizioni ad essi relative del Regolamento medesimo, per la compilazione delle parti pertinenti del modello di cui all'art. 3. 3. Per gli impianti di cui all'allegato 3 della deliberazione 20/2012, si provvedera' con specifica successiva deliberazione, che sara' adottata in coerenza alla decisione che assumera' la Commissione Europea sulla proposta avanzata dalle autorita' italiane con la deliberazione 12/2012 di questo Comitato, e comunque non oltre il 10 dicembre 2012, nel rispetto dei tempi previsti per l'eventuale adozione del Piano di monitoraggio. |
| Art. 2
Monitoraggio e comunicazione delle emissioni a partire dal 1° gennaio 2013
1. Per il periodo di scambio delle quote di emissione che ha inizio il 1° gennaio 2013, i gestori degli impianti di cui all'art. 1, effettuano il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra per le attivita' elencate in allegato I della direttiva 2003/87/CE, secondo il Piano di monitoraggio di cui all'art. 3, come approvato da questo Comitato ai sensi dell'art. 3, comma 5 ovvero, in caso di aggiornamento dello stesso, secondo il Piano aggiornato secondo la procedura indicata all'art. 4. |
| Art. 3 Piano di monitoraggio
1. I gestori di cui all'art. 1 redigono il Piano di monitoraggio conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento 601/2012 e secondo il modello predisposto dalla Commissione europea e disponibile sul sito web della Commissione http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm nonche', anche in lingua italiana, sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it). 2. Nella compilazione del modello di cui al comma 1 il gestore si attiene a quanto previsto dalle Linee guida predisposte dalla Commissione Europea e disponibili sul sito web della Commissione indicato al comma 1. Ove fornita dalla Commissione Europea, una traduzione delle linee guida in italiano sara' resa disponibile sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it). 3. I gestori di cui all'art. 1 trasmettono a questo Comitato il Piano di monitoraggio di cui al comma 1, entro il 31 gennaio 2013. 4. Il Piano di monitoraggio di cui al comma 1 deve essere sottoscritto dal gestore dell'impianto con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e trasmesso a questo Comitato secondo le modalita' indicate nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito www.minambiente.it 5. Ai fini dell'approvazione del Piano di monitoraggio di cui al comma 1, il Comitato valuta la completezza e la correttezza della documentazione pervenuta nonche' la rispondenza alle disposizioni di cui al Regolamento 601/2012 e, se del caso, provvede a richiedere le necessarie integrazioni che devono essere trasmesse al Comitato entro 15 giorni dalla richiesta. 6. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento, il Comitato conclude l'istruttoria e si pronuncia sull'approvazione del Piano, con propria deliberazione. In caso di valutazione positiva, il Comitato, in sede di approvazione del Piano, puo' prevedere prescrizioni ai fini di integrazioni e modifiche del Piano medesimo, nel caso in cui rilevi un'applicazione non conforme al Regolamento 601/2012 e, se del caso, aggiorna l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra. In caso di approvazione con prescrizioni, il gestore recepisce tali prescrizioni ed invia un nuovo piano di monitoraggio. |
| Art. 4 Aggiornamento del Piano di monitoraggio
1. Il Piano di monitoraggio approvato ai sensi dell'art. 3, comma 6 e' aggiornato nei casi previsti dall'art. 14 del Regolamento 601/2012. 2. Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento 601/2012, i gestori degli impianti trasmettono al Comitato l'aggiornamento del Piano di monitoraggio di cui al comma 1, sottoscritto con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e secondo le modalita' indicate sul sito del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it) nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE. 3. Ai fini dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano di monitoraggio, il Comitato esamina l'aggiornamento al fine di verificare l'adeguatezza della documentazione pervenuta, nonche' la rispondenza alle disposizioni del Regolamento 601/2012 e, se del caso, provvede a richiedere le necessarie integrazioni che devono essere trasmesse al Comitato entro 15 giorni dalla richiesta. 4. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento, il Comitato conclude l'istruttoria e si pronuncia sull'approvazione del Piano, con propria deliberazione, secondo le medesime procedure di cui all'art. 3, comma 6. |
| Art. 5 Disposizioni transitorie e finali
1. Nelle more della trasmissione del Piano di monitoraggio di cui all'art. 3, comma 2, i gestori di cui all'art. 1 dal 1° gennaio 2013 effettuano il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra per le attivita' che ricadono nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE conformemente al Regolamento 601/2012, compresi i relativi allegati, pertinenti alle attivita' svolte presso ciascun impianto e mantengono evidenza documentale di tale conformita', ai fini della verifica annuale delle emissioni di gas ad effetto serra. 2. Successivamente alla trasmissione del Piano di monitoraggio di cui all'art. 3, comma 2 e nelle more dell'approvazione di cui all'art. 3, comma 5, il gestore effettua il monitoraggio e la comunicazione emissioni di gas ad effetto serra per le attivita' che ricadono nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE conformemente a tale Piano. 3. Nelle more dell'approvazione di cui all'art. 4, comma 4, il gestore effettua il monitoraggio e la comunicazione emissioni di gas ad effetto serra per le attivita' che ricadono nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE conformemente al Piano aggiornato di cui all'art. 4, comma 2. 4. La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 novembre 2012
Il presidente: Romano |
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