Gazzetta n. 274 del 23 novembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 novembre 2012, n. 200
Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale e' stata anticipata l'istituzione in via sperimentale dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
Visto il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che l'IMU e' applicata in tutti i comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, in quanto compatibili;
Visto il comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, il quale dispone che si applica all'IMU l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili;
Visto l'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato dal comma 1, dell'articolo 91-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in base al quale sono esenti gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
Visto il comma 3, primo periodo, dell'articolo 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012, il quale dispone che qualora, in caso di utilizzazione mista, non sia possibile identificare gli immobili o le porzioni di immobili adibiti esclusivamente all'attivita' di natura non commerciale, ai sensi dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, occorre applicare l'esenzione in misura proporzionale all'utilizzazione non commerciale dell'immobile come risulta da apposita dichiarazione;
Visto il comma 3, secondo periodo, dell'articolo 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012, come integrato dal comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale dispone che, con regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' e le procedure relative alla predetta dichiarazione e sono stabiliti altresi' gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonche' i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attivita' di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalita' non commerciali;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988, i quali stabiliscono, tra l'altro, che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Considerato che in attuazione dei principi comunitari e costituzionali di solidarieta' e sussidiarieta' di cui all'articolo 5 del Trattato dell'Unione Europea e agli articoli 2 e 118, ultimo comma, della Costituzione, e' necessario prevedere una specifica disciplina diretta a stabilire le modalita' e le procedure per l'applicazione dell'esenzione dall'IMU in proporzione all'utilizzazione dell'unita' immobiliare per lo svolgimento con modalita' non commerciali delle attivita' di cui al citato articolo 7, comma 1, lettera i);
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 7658/2012, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 settembre 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 10380/2012, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2012;
Rilevato che il Consiglio di Stato, nel suo parere, ha sottolineato l'esigenza che i contenuti del presente regolamento risultino quanto piu' conformi ai parametri comunitari di riferimento, con la conseguente necessita' di un appropriato dettaglio dei criteri discretivi operanti, in relazione ai diversi settori di attivita' considerata, ai fini dell'individuazione, nelle fattispecie concrete, della sussistenza o meno del requisito della commercialita' nelle medesime attivita';
Considerato inoltre che il parere del Consiglio di Stato, gia' reso positivamente in data del 27 settembre 2012, reca raccomandazioni al Governo per una redazione finale del regolamento conforme al parametro di riferimento rintracciabile nel diritto interno, nonche' a quello desumibile dal diritto dell'Unione Europea, lasciando peraltro al successivo apprezzamento dell'Esecutivo l'individuazione di modalita' e forme utili per il conseguimento di tale obiettivo di conformita';
Considerato che la successiva integrazione apportata all'articolo 91-bis, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2012, dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 174 del 2012, risulta avere non solo ribadito la base giuridica del presente regolamento ma altresi' contribuito a precisare la sua ampiezza, disponendo che, con lo stesso, e' consentito stabilire gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonche' i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attivita' di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalita' non commerciali;
Ritenuto conseguentemente che sussistono tutti i presupposti perche' la redazione finale del presente regolamento risulti sia aderente ai contenuti del parere del Consiglio di Stato, sia conforme alle raccomandazioni con lo stesso formulate al Governo;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata con nota n. 3-15152, del 19 novembre 2012;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) IMU: l'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
b) TUIR: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi;
c) enti non commerciali: gli enti pubblici e privati diversi dalle societa' di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale;
d) oggetto esclusivo o principale: per oggetto esclusivo si intende quello determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata; per oggetto principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto; in mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente stesso e' determinato in base all'attivita' effettivamente esercitata nel territorio dello Stato;
e) immobili: tutti i terreni e i fabbricati posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali;
f) attivita' assistenziali: attivita' riconducibili a quelle di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficolta' che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonche' quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
g) attivita' previdenziali: attivita' strettamente funzionali e inerenti all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie;
h) attivita' sanitarie: attivita' dirette ad assicurare i livelli essenziali di assistenza definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001;
i) attivita' didattiche: attivita' dirette all'istruzione e alla formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
j) attivita' ricettive: attivita' che prevedono l'accessibilita' limitata ai destinatari propri delle attivita' istituzionali e la discontinuita' nell'apertura nonche', relativamente alla ricettivita' sociale, quelle dirette a garantire l'esigenza di sistemazioni abitative anche temporanee per bisogni speciali, ovvero svolte nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, escluse in ogni caso le attivita' svolte in strutture alberghiere e paralberghiere di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
k) attivita' culturali: attivita' rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte;
l) attivita' ricreative: attivita' dirette all'animazione del tempo libero;
m) attivita' sportive: attivita' rientranti nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
n) attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222: attivita' dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;
o) attivita' istituzionali: le attivita' di cui alle lettere da f) a n) del presente articolo, volte alla realizzazione di fini di utilita' sociale;
p) modalita' non commerciali: modalita' di svolgimento delle attivita' istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarieta' e sussidiarieta';
q) utilizzazione mista: l'utilizzo dello stesso immobile per lo svolgimento di una delle attivita' individuate dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, con modalita' non commerciali, unitamente ad attivita' di cui alla stessa lettera i) svolte con modalita' commerciali, ovvero ad attivita' diverse da quelle di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992.



AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:

- Si riporta di seguito il testo dell'articolo 13 del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
pubblicato nella GazzettaUfficiale 6 dicembre 2011, n. 284,
Supplemento Ordinario:
«Art. 13. Anticipazione sperimentale dell'imposta
municipale propria - 1. L'istituzione dell'imposta
municipale propria e' anticipata, in via sperimentale, a
decorrere dall'anno 2012, ed e' applicata in tutti i comuni
del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli
8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in
quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono.
Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta
municipale propria e' fissata al 2015.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il
possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale
e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma
1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n.
504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e
negli imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza
agricola. Per abitazione principale si intende l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e il suo
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per
pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unita' ad uso abitativo.
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria
e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente
articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di
cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio
tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che
allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo
precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione
alla meta' della base imponibile, i comuni possono
disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta
del fabbricato, non superabile con interventi di
manutenzione.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e'
costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai
sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale D/5;
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale A/10;
d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a
65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da
quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai
sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni
agricoli, nonche' per quelli non coltivati, posseduti e
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
il moltiplicatore e' pari a 110.
6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76
per cento. I comuni con deliberazione del consiglio
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare,
in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3
punti percentuali.
7. L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la
suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata e'
versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta
applicando l'aliquota di base e la seconda rata e' versata
a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero
anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il
versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i
fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e' effettuato in
un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il
10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento
del gettito derivante dal pagamento della prima rata
dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica
dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai
terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
dell'economia e delle finanze rispettivamente per i
fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori
diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza
agricola, purche' dai medesimi condotti, sono soggetti
all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente
euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte
di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro
15.500;
b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte
di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte
di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino
allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa',
ovvero nel caso di immobili locati.
9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino
allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,
e comunque per un periodo non superiore a tre anni
dall'ultimazione dei lavori.
10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per
le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza
del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu'
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la
detrazione prevista dal primo periodo e' maggiorata di 50
euro per ciascun figlio di eta' non superiore a ventisei
anni, purche' dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale. L'importo complessivo della
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo'
superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono
disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha
adottato detta deliberazione non puo' stabilire un'aliquota
superiore a quella ordinaria per le unita' immobiliari
tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica
alle unita' immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali
fattispecie non si applicano la riserva della quota di
imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il
comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita
ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a
titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata, nonche' l'unita' immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato a titolo di proprieta' o di
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le
relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle
fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono
prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui
all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
11. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari
alla meta' dell'importo calcolato applicando alla base
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione
dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di
cui al comma 7, nonche' dei fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al
comma 6, primo periodo. Non e' dovuta la quota di imposta
riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni
nel loro territorio e non si applica il comma 17. La quota
di imposta risultante e' versata allo Stato contestualmente
all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal
presente articolo, nonche' le detrazioni e le riduzioni di
aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota
di imposta riservata allo Stato di cui al periodo
precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi,
le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano
le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale
propria. Le attivita' di accertamento e riscossione
dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento
delle suddette attivita' a titolo di imposta, interessi e
sanzioni.
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le
modalita' stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate nonche', a decorrere dal 1°
dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale
si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17,
in quanto compatibili.
12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata
dell'imposta municipale propria e' effettuato, senza
applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50
per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di
base e la detrazione previste dal presente articolo; la
seconda rata e' versata a saldo dell'imposta
complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio
sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze e'
versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura
ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando
l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente
articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16
giugno e il 16 settembre; la terza rata e' versata, entro
il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente
dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti
rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa
imposta puo' essere versata in due rate di cui la prima,
entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento
dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la
detrazione previste dal presente articolo e la seconda,
entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente
dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.
Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di
previsione l'entrata da imposta municipale propria in base
agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune,
di cui alla tabella pubblicata sul sito internet
www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non da'
diritto al riconoscimento da parte dello Stato
dell'eventuale differenza tra gettito accertato
convenzionalmente e gettito reale ed e' rivisto, unitamente
agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di
riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati
aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle
finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno
o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base
del gettito della prima rata dell'imposta municipale
propria nonche' dei risultati dell'accatastamento dei
fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle
relative variazioni e della detrazione stabilite dal
presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito
complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 31 ottobre
2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga
all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento
e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione
del tributo.
12-ter. I soggetti passivi devono presentare la
dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il
possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute
variazioni rilevanti ai fini della determinazione
dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il
decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha
effetto anche per gli anni successivi sempre che non si
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati
cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con
il citato decreto, sono altresi' disciplinati i casi in cui
deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le
disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni
presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in
quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo
dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
deve essere presentata entro il 30 novembre 2012.
13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e
dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1°
gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1°
gennaio 2012". Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli
articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono
sostituite dalle seguenti "alla misura stabilita dagli
articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del
codice civile il riferimento alla "legge per la finanza
locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che
disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La
riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e
46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a
decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle
certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del
Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di
concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione
dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.
191.
13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e della
detrazione dell'imposta municipale propria devono essere
inviate esclusivamente per via telematica per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di
pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti
delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio
dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30
aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal
fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile.
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30
aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate
di anno in anno.
14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le
seguenti disposizioni:
a) l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad
applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle
regioni a Statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
b) il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed
h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
c) l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il
comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23;
d) il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14;
d-bis) i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
14-bis. Le domande di variazione della categoria
catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente
posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, producono gli effetti
previsti in relazione al riconoscimento del requisito di
ruralita', fermo restando il classamento originario degli
immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' per l'inserimento negli atti catastali della
sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il
classamento originario degli immobili rurali ad uso
abitativo.
14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei
terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono
oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma
3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998,
n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano
entro il 30 novembre 2012, con le modalita' stabilite dal
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
14-quater. Nelle more della presentazione della
dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma
14-ter, l'imposta municipale propria e' corrisposta, a
titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della
rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto. Il
conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
dell'attribuzione della rendita catastale con le modalita'
di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del
soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la
violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni.
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni
nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato,
previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalita' di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due
periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e
delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo n. 446 del 1997.
16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31
dicembre" sono sostituite dalle parole: "20 dicembre".
All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
le parole da "differenziate" a "legge statale" sono
sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli
stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia delle
Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o con
istanze presentate entro la data di entrata in vigore del
presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
decennale del diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo,
come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo
decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della
Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del
gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle
disposizioni di cui al presente articolo. In caso di
incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio
dello Stato le somme residue. Con le procedure previste
dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le
regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le
Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il
recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito
stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior
gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo
complessivo della riduzione del recupero di cui al presente
comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per
l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a
2.162 milioni di euro.
18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi
1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per gli anni
2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma
4".
19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano
applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
comma 4 dell'articolo 2, nonche' dal comma 10 dell'articolo
14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
e' esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di
compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore
aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in
misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione
del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i mutui
per l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
21.»
- Si riportano di seguito i testi degli articoli 8 e 9
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2011, n. 67.
«Art. 8. Imposta municipale propria - 1. L'imposta
municipale propria e' istituita, a decorrere dall'anno
2014, e sostituisce, per la componente immobiliare,
l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative
addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari
relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli
immobili.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il
possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.
3. L'imposta municipale propria non si applica al
possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze
della stessa. Si intende per effettiva abitazione
principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di
un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unita' ad uso abitativo. L'esclusione non si applica
alle unita' immobiliari classificate nelle categorie
catastali A1, A8 e A9.
4. L'imposta municipale propria ha per base imponibile
il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo
5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti
abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta e'
dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per
cento. La predetta aliquota puo' essere modificata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica, tenendo conto delle analisi effettuate dalla
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica. I
comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale
adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione,
sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota fissata dal primo
periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti
percentuali l'aliquota determinata ai sensi del comma 6.
6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di
cui al comma 5, primo periodo, e' ridotta alla meta'.
7. I comuni possono, con deliberazione del consiglio
comunale, adottata entro il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione, prevedere che l'aliquota di cui
al comma 5, primo periodo, sia ridotta fino alla meta'
anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso in cui
abbia ad oggetto immobili posseduti dai soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle societa'. Nell'ambito della
facolta' prevista dal presente comma, i comuni possono
stabilire che l'aliquota ridotta si applichi limitatamente
a determinate categorie di immobili.».
«Art. 9. Applicazione dell'imposta municipale propria -
1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il
proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree
edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli
strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa, ovvero il titolare di diritto
reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie
sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali,
soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili,
anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in
locazione finanziaria, soggetto passivo e' il locatario a
decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata
del contratto.
2. L'imposta e' dovuta per anni solari
proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali
si e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante il
quale il possesso si e' protratto per almeno quindici
giorni e' computato per intero. A ciascuno degli anni
solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento
dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due
rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la
seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta'
del contribuente provvedere al versamento dell'imposta
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da
corrispondere entro il 16 giugno.
4.
5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52
del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni
possono introdurre l'istituto dell'accertamento con
adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti
dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri
strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei
criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del
1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute
possa essere effettuato in forma rateale, senza
maggiorazione di interessi.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell''economia e
delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni
Italiani sono approvati i modelli della dichiarazione, i
modelli per il versamento, nonche' di trasmissione dei dati
di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai
comuni e al sistema informativo della fiscalita'.
7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i
rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si
applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12,
14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e
l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296
del 2006.
8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli
immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili
posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle
province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi
fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio
sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste
dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h),
ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono
altresi' esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di
cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni
classificati montani o parzialmente montani di cui
all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT). Le province autonome di
Trento e di Bolzano possono prevedere che i fabbricati
rurali ad uso strumentale siano assoggettati all'imposta
municipale propria nel rispetto del limite delle aliquote
definite dall'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferma restando la facolta'
di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi
dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e
successive modificazioni.
9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, i redditi fondiari diversi da
quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo
3, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa',
continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte
erariali sui redditi. Sono comunque assoggettati alle
imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove
dovute, gli immobili esenti dall'imposta municipale
propria.".
- Si riporta di seguito il testo dell'articolo 7, comma
1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992,
n. 305, Supplemento Ordinario.
«Art. 7. Esenzioni
(Omissis).
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui
all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento
con modalita' non commerciali di attivita' assistenziali,
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali,
ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui
all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n.
222.
(Omissis).».
- Si riporta di seguito il testo dell'articolo 91-bis,
del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19,
Supplemento Ordinario.
«Art. 91-bis. Norme sull'esenzione dell'imposta
comunale sugli immobili degli enti non commerciali - 1. Al
comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: "allo
svolgimento" sono inserite le seguenti: "con modalita' non
commerciali".
2. Qualora l'unita' immobiliare abbia un'utilizzazione
mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla
frazione di unita' nella quale si svolge l'attivita' di
natura non commerciale, se identificabile attraverso
l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili
adibiti esclusivamente a tale attivita'. Alla restante
parte dell'unita' immobiliare, in quanto dotata di
autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano
le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le
rendite catastali dichiarate o attribuite in base al
periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal
1° gennaio 2013.
3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi
del precedente comma 2, a partire dal 1° gennaio 2013,
l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non
commerciale dell'immobile quale risulta da apposita
dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n.
400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono
stabilite le modalita' e le procedure relative alla
predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini
dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonche' i
requisiti, generali e di settore, per qualificare le
attivita' di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo
7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come
svolte con modalita' non commerciali.
4. E' abrogato il comma 2-bis dell'articolo 7 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.".
- Si riporta di seguito il testo dell'articolo 73,
comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, Supplemento
Ordinario:
«Art. 73. Soggetti passivi
(Omissis).
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli organismi
di investimento collettivo del risparmio, residenti nel
territorio dello Stato;
(Omissis).».
- Si riporta di seguito il testo dell'articolo 16,
lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1985, n. 129, Supplemento
ordinario:
«Art. 16. Agli effetti delle leggi civili si
considerano comunque:
a) attivita' di religione o di culto quelle dirette
all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla
formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari,
alla catechesi, all'educazione cristiana;
(Omissis).».
- Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2, commi
41, 42 e 44, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre
2006, n. 230:
«Art. 2. Misure in materia di riscossione
(Omissis).
41. Le unita' immobiliari che per effetto del criterio
stabilito nel comma 40 richiedono una revisione della
qualificazione e quindi della rendita devono essere
dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici
provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con
oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti
dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si applica la
sanzione prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28
dello stesso regio decreto-legge n. 652 del 1939, nella
misura aggiornata dal comma 338 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
42. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del
territorio, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro
delle regole tecniche previste dal codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita'
tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni
di cui ai commi 40 e 41, nonche' gli oneri di cui al comma
41.
(Omissis).
44. Decorso inutilmente il termine di nove mesi
previsto dal comma 41, si rende comunque applicabile
l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e successivi provvedimenti attuativi..
- Si riporta di seguito il testo dell'articolo 9, comma
6, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2012, n. 237:
«Art. 9. Disposizioni in materia di verifica degli
equilibri di bilancio degli enti locali, di modifiche della
disciplina IPT, di IMU, di riscossione delle entrate, di
cinque per mille
(Omissis).
6. Al comma 3 dell'articolo 91-bis del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole da: «e gli elementi»
fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «, gli
elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto
proporzionale, nonche' i requisiti, generali e di settore,
per qualificare le attivita' di cui alla lettera i) del
comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, come svolte con modalita' non commerciali.».
- Si riporta di seguito il testo dell'articolo 17,
commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214,
Supplemento Ordinario :
«Art. 17. Regolamenti.
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
Supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, Supplemento
Ordinario.
- Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5 del
Trattato sull'Unione europea del 7 febbraio 1992,
pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.
«Art. 5. (ex articolo 5 del TCE) - 1. La delimitazione
delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di
attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si
fonda sui principi di sussidiarieta' e proporzionalita'.
2. In virtu' del principio di attribuzione, l'Unione
agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le
sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per
realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi
competenza non attribuita all'Unione nei trattati
appartiene agli Stati membri.
3. In virtu' del principio di sussidiarieta', nei
settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione
interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi
dell'azione prevista non possono essere conseguiti in
misura sufficiente dagli Stati membri, ne' a livello
centrale ne' a livello regionale e locale, ma possono, a
motivo della portata o degli effetti dell'azione in
questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.
Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di
sussidiarieta' conformemente al protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarieta' e di
proporzionalita'. I parlamenti nazionali vigilano sul
rispetto del principio di sussidiarieta' secondo la
procedura prevista in detto protocollo.
4. In virtu' del principio di proporzionalita', il
contenuto e la forma del'azione dell'Unione si limitano a
quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei
trattati.
Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di
proporzionalita' conformemente al protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarieta' e di
proporzionalita'.".
- Si riporta di seguito il testo degli articoli 2 e 118
della Costituzione della Repubblica italiana:
«Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarieta' politica, economica e sociale.»
«Art. 118.
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni
salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano
conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre
forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela
dei beni culturali.
Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 13 del decreto-legge n.
201 del 2011, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo degli articoli 8 e 9 del citato decreto
legislativo n. 23 del 2011, si veda nelle note alle
premesse.
Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 1986, n. 302, Supplemento ordinario.
- Per il testo dell'articolo 73, comma 1, lettera c),
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta di seguito il testo dell'articolo 128 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, Supplemento
ordinario.
«Art. 128. Oggetto e definizioni. - 1. Il presente capo
ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi
relativi alla materia dei «servizi sociali.
2. Ai sensi del presente decreto legislativo, per
«servizi sociali» si intendono tutte le attivita' relative
alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed
a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a
rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di
difficolta' che la persona umana incontra nel corso della
sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema
previdenziale e da quello sanitario, nonche' quelle
assicurate in sede di amministrazione della giustizia.».
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di
assistenza), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
febbraio 2002, n. 33, Supplemento Ordinario.
La legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale), e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003, n. 77.
- Si riporta di seguito il testo dell'articolo 9 del
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2011, n. 129, Supplemento
ordinario:
«Art. 9. Strutture ricettive alberghiere e
paralberghiere. - 1. Sono strutture ricettive alberghiere e
paralberghiere:
a) gli alberghi;
b) i motels;
c) i villaggi-albergo;
d) le residenze turistico alberghiere;
e) gli alberghi diffusi;
f) le residenze d'epoca alberghiere;
g) i bed and breakfast organizzati in forma
imprenditoriale;
h) le residenze della salute - beauty farm;
i) ogni altra struttura turistico-ricettiva che
presenti elementi ricollegabili a uno o piu' delle
precedenti categorie.
2. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al
pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio,
eventualmente vitto ed altri servizi accessori, secondo
quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, in camere ubicate
in uno o piu' stabili o in parti di stabile.
3. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati
per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle
imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di
riparazione e di rifornimento di carburanti.
4. I villaggi albergo sono gli esercizi dotati dei
requisiti propri degli alberghi e/o degli alberghi
residenziali, caratterizzati dalla centralizzazione dei
servizi in funzione di piu' stabili facenti parte di uno
stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il
soggiorno e lo svago della clientela.
5. Le residenze turistico alberghiere, o alberghi
residenziali, sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a
gestione unitaria, ubicate in uno o piu' stabili o parti di
stabili, che offrono alloggio e servizi accessori in unita'
abitative arredate, costituite da uno o piu' locali, dotate
di servizio autonomo di cucina.
6. Gli alberghi diffusi sono strutture ricettive
caratterizzati dal fornire alloggi in stabili separati,
vicini tra loro, ubicati per lo piu' in centri storici e,
comunque, collocati a breve distanza da un edificio
centrale nel quale sono offerti servizi di ricevimento,
portineria e gli altri eventuali servizi accessori.
7. Le residenze d'epoca alberghiere sono le strutture
ricettive alberghiere ubicate in complessi immobiliari di
particolare pregio storico-architettonico, dotate di mobili
e arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee
ad un'accoglienza altamente qualificata.
8. I bed and breakfast in forma imprenditoriale sono
strutture ricettive a conduzione ed organizzazione
familiare, gestite da privati in modo professionale, che
forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti
della stessa unita' immobiliare purche' funzionalmente
collegate e con spazi familiari condivisi.
9. Le residenze della salute o beauty farm sono
esercizi alberghieri dotati di particolari strutture di
tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a
cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici.".
- Si riporta di seguito il testo dell'articolo 90 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, Supplemento ordinario.
«Art. 90. Disposizioni per l'attivita' sportiva
dilettantistica. - 1. Le disposizioni della legge 16
dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le
altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni
sportive dilettantistiche si applicano anche alle societa'
sportive dilettantistiche costituite in societa' di
capitali senza fine di lucro.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, l'importo
fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre
1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge
13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e'
elevato a 250.000 euro.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a).
b) all'articolo 83, comma 2, le parole: «a lire
10.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «a 7.500 euro».
4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono
obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo
di acconto sui contributi erogati alle societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, stabilita
dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle
societa' e associazioni sportive dilettantistiche, nonche'
delle Federazioni sportive e degli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo
svolgimento dell'attivita' sportiva, sono soggetti
all'imposta di registro in misura fissa.
6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B
annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e dalle federazioni sportive ed enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI».
7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo
le parole: «organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS)» sono inserite le seguenti: «e le societa'
e associazioni sportive dilettantistiche».
8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di
societa', associazioni sportive dilettantistiche e
fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche'
di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita'
nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni
sportive nazionali o da enti di promozione sportiva
costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo
annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa
di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine o dei
prodotti del soggetto erogante mediante una specifica
attivita' del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a).
b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) e'
abrogata.
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «delle indennita' e
dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m),
del citato testo unico delle imposte sui redditi» sono
soppresse.
11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «ed alle associazioni sportive
dilettantistiche».
11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la
pubblicita', in qualunque modo realizzata negli impianti
utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con
capienza inferiore ai tremila posti, e' da considerarsi, ai
fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in
rapporto di occasionalita' rispetto all'evento sportivo
direttamente organizzato.
12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e'
istituito il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla
costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al
miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi
compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di
societa' o associazioni sportive nonche' di ogni altro
soggetto pubblico o privato che persegua, anche
indirettamente, finalita' sportive.
13. Il Fondo e' gestito in base a criteri approvati dal
Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport,
su proposta dell'Istituto per il credito sportivo, sentito
il Comitato olimpico nazionale italiano. Al Fondo possono
essere destinati ulteriori apporti conferiti direttamente o
indirettamente da enti pubblici.
14. Il fondo e' gestito e amministrato a titolo
gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.
15. La garanzia prestata dal fondo e' di natura
sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalita'
stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro
i limiti delle disponibilita' del fondo.
16. La dotazione finanziaria del fondo e' costituita
dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui
all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e
successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a
norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile
1948, n. 496, colpiti da decadenza.
17. Le societa' e associazioni sportive
dilettantistiche devono indicare nella denominazione
sociale la finalita' sportiva e la ragione o la
denominazione sociale dilettantistica e possono assumere
una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalita'
giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del
codice civile;
b) associazione sportiva con personalita' giuridica
di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361;
c) societa' sportiva di capitali o cooperativa
costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di
quelle che prevedono le finalita' di lucro.
18. Le societa' e le associazioni sportive
dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel
quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.
Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con riferimento
all'organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche,
compresa l'attivita' didattica;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale
dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i
proventi delle attivita' non possono, in nessun caso,
essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a
principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di
tutti gli associati, con la previsione dell'elettivita'
delle cariche sociali, fatte salve le societa' sportive
dilettantistiche che assumono la forma di societa' di
capitali o cooperative per le quali si applicano le
disposizioni del codice civile;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti
economico-finanziari, nonche' le modalita' di approvazione
degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalita' di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del
patrimonio in caso di scioglimento delle societa' e delle
associazioni.
18-bis. E' fatto divieto agli amministratori delle
societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche di
ricoprire la medesima carica in altre societa' o
associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della
medesima federazione sportiva o disciplina associata se
riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima
disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
18-ter. Le societa' e le associazioni sportive
dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al
comma 18, possono provvedere all'integrazione della
denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale
della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea
dei soci.
19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi
sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo
6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di
apposite convenzioni con il CONI.
20.
21.
22.
23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria
attivita', nell'ambito delle societa' e associazioni
sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro,
purche' a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di
servizio, previa comunicazione all'amministrazione di
appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere
riconosciuti esclusivamente le indennita' e i rimborsi di
cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte
degli enti locali territoriali e' aperto a tutti i
cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri
obiettivi, a tutte le societa' e associazioni sportive.
25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui
all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui
l'ente pubblico territoriale non intenda gestire
direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata
in via preferenziale a societa' e associazioni sportive
dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline
sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla
base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e
previa determinazione di criteri generali e obiettivi per
l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni
disciplinano, con propria legge, le modalita' di
affidamento.
26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti
sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze
dell'attivita' didattica e delle attivita' sportive della
scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a
disposizione di societa' e associazioni sportive
dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha
sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.".
Per il testo dell'articolo 16, lettera a), della citata
legge n. 222 del 1985, si veda nelle note alle premesse.
Per il testo dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del
citato decreto legislativo n. 504 del 1992, si veda nelle
note alle premesse.



 
Art. 2
Oggetto

1. Le disposizioni del presente regolamento sono dirette a stabilire, ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le modalita' e le procedure per l'applicazione proporzionale, a decorrere dal 1º gennaio 2013, dell'esenzione dall'IMU per le unita' immobiliari destinate ad un'utilizzazione mista, nei casi in cui non sia possibile procedere, ai sensi del comma 2 del citato articolo 91-bis, all'individuazione degli immobili o delle porzioni di immobili adibiti esclusivamente allo svolgimento delle attivita' istituzionali con modalita' non commerciali.



Note all'art. 2:
- Per il testo dell'articolo 91-bis del citato decreto
legge n. 1 del 2012, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 3

Requisiti generali per lo svolgimento con modalita' non commerciali
delle attivita' istituzionali

1. Le attivita' istituzionali sono svolte con modalita' non commerciali quando l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente non commerciale prevedono:
a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attivita' ovvero altre attivita' istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;
b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attivita' funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarieta' sociale;
c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attivita' istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
 
Art. 4
Ulteriori requisiti

1. Fatti salvi i requisiti enunciati all'articolo 3, le attivita' istituzionali di seguito indicate si intendono svolte con modalita' non commerciali solo ove, in relazione alla loro natura, presentino gli ulteriori requisiti di cui ai commi seguenti.
2. Lo svolgimento di attivita' assistenziali e attivita' sanitarie si ritiene effettuato con modalita' non commerciali quando le stesse:
a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;
b) se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla meta' dei corrispettivi medi previsti per analoghe attivita' svolte con modalita' concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.
3. Lo svolgimento di attivita' didattiche si ritiene effettuato con modalita' non commerciali se:
a) l'attivita' e' paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;
b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicita' del bilancio;
c) l'attivita' e' svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.
4. Lo svolgimento di attivita' ricettive si ritiene effettuato con modalita' non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla meta' dei corrispettivi medi previsti per analoghe attivita' svolte con modalita' concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.
5. Lo svolgimento di attivita' culturali e attivita' ricreative si ritiene effettuato con modalita' non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla meta' dei corrispettivi medi previsti per analoghe attivita' svolte con modalita' concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.
6. Lo svolgimento di attivita' sportive si ritiene effettuato con modalita' non commerciali se le medesime attivita' sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla meta' dei corrispettivi medi previsti per analoghe attivita' svolte con modalita' concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.
 
Art. 5
Individuazione del rapporto proporzionale

1. Il rapporto proporzionale di cui al comma 3 dell'articolo 91-bis del citato decreto-legge n. 1 del 2012, e' determinato con riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attivita' con modalita' commerciali ovvero non commerciali e al tempo, secondo quanto indicato nei commi seguenti.
2. Per le unita' immobiliari destinate ad una utilizzazione mista, la proporzione di cui al comma 1 e' prioritariamente determinata in base alla superficie destinata allo svolgimento delle attivita' diverse da quelle previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, e delle attivita' di cui alla citata lettera i), svolte con modalita' commerciali, rapportata alla superficie totale dell'immobile.
3. Per le unita' immobiliari che sono indistintamente oggetto di un'utilizzazione mista, la proporzione di cui al comma 1 e' determinata in base al numero dei soggetti nei confronti dei quali le attivita' sono svolte con modalita' commerciali, rapportato al numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali e' svolta l'attivita'.
4. Nel caso in cui l'utilizzazione mista, anche nelle ipotesi disciplinate ai commi 2 e 3, e' effettuata limitatamente a specifici periodi dell'anno, la proporzione di cui al comma 1 e' determinata in base ai giorni durante i quali l'immobile e' utilizzato per lo svolgimento delle attivita' diverse da quelle previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, ovvero delle attivita' di cui alla citata lettera i) svolte con modalita' commerciali.
5. Le percentuali determinate in base ai rapporti che risultano dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, indicate per ciascun immobile nella dichiarazione di cui al successivo articolo 6, si applicano alla rendita catastale dell'immobile in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell'IMU dovuta.



Note all'art. 5:
- Per il testo dell'articolo 91-bis del citato decreto
legge n. 1 del 2012, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 7, comma 1, lettera i),
del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, si veda
nelle note alle premesse.



 
Art. 6
Dichiarazione

1. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, indicando distintamente gli immobili per i quali e' dovuta l'IMU, anche a seguito dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 91-bis, del decreto-legge n. 1 del 2012, nonche' gli immobili per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi, secondo le disposizioni del presente regolamento. La dichiarazione non e' presentata negli anni in cui non vi sono variazioni.



Note all'art. 6:
- Per il testo dell'articolo 9, comma 6, del citato
decreto legislativo n. 23 del 2001, si veda nelle note alle
premesse.
- Per il testo dell'articolo 91-bis del citato
decreto-legge n. 1 del 2012, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 7
Disposizioni finali

1. Entro il 31 dicembre 2012, gli enti non commerciali predispongono o adeguano il proprio statuto, a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del presente regolamento.
2. Gli enti non commerciali tengono a disposizione dei comuni la documentazione utile al fine dello svolgimento dell'attivita' di accertamento e controllo, dalla quale risultano gli elementi rilevanti ai fini della individuazione dei rapporti percentuali che derivano dall'applicazione del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 novembre 2012

Il Ministro: Grilli

Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2012 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 10, Economia e finanze, foglio n. 322
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone