Gazzetta n. 273 del 22 novembre 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 31 ottobre 2012 |
Riparto dello stanziamento previsto per le emittenti televisive locali, per l'anno 2011. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 27, comma 10; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato anno 2001, ed in particolare l'art. 145, comma 18; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 52, comma 18; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 80, comma 35; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed, in particolare, l'art. 4, comma 5; Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge del 30 luglio 2004, n. 191; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 4 dicembre 2004, concernente: «regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni», di seguito denominato regolamento; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ed in particolare l'art. 1, comma 214; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) in particolare l'art. 1, commi 15 e 19; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, commi 1244 e 1247; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009 ed, in particolare, l'art. 11; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ed in particolare l'art. 2, comma 296; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con legge 14 luglio 2008, n. 121; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197; Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)»; Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante «Legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009 (Supplemento Ordinario n. 246) concernente «Ripartizione in capitoli delle Unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010» tabella n. 3 - cap. 3121; Vista la legge n. 191 del 23 dicembre 2009, pubblicata nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»; Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2010, n. 297; Vista la legge n. 13 dicembre 2010, n. 221, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011-2013»; Visto il decreto 21 dicembre 2010 del Ministro dell'economia e delle finanze «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 giugno 2011 concernente il bando di concorso per l'attribuzione di contributi per l'anno 2011 alle emittenti televisive locali, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292; Visto che l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nella deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68/98, approvativa del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998, ha ritenuto di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, del regolamento, l'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, e' ripartito dal Ministero secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominati bacini d'utenza, in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nella medesima regione o provincia autonoma che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e che, nella predetta ripartizione, si dovra' dare particolare rilievo ai bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione; Considerato, altresi', che ai sensi del medesimo art. 1, comma 4, del regolamento si considera operante in una determinata regione o provincia autonoma l'emittente la cui sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo e' ubicata nel territorio della medesima regione o provincia autonoma ovvero l'emittente che raggiunge una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata; Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del citato regolamento per fatturato si intendono i ricavi riferiti all'esercizio esclusivo dell'attivita' televisiva di cui alla voce «ricavi delle vendite e delle prestazioni» risultante dal conto economico del bilancio di esercizio; Considerato che ai sensi del menzionato art. 1, comma 4, del regolamento ciascuna emittente puo' presentare la domanda per il bacino d'utenza televisiva nel quale e' ubicata la sede operativa principale e per gli ulteriori bacini televisivi nei quali la medesima emittente raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata; Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), del ripetuto regolamento nel caso in cui l'emittente operi in piu' bacini di utenza deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio di ogni singola emittente televisiva in ciascun bacino di utenza; Visto lo stanziamento iniziale di competenza di bilancio anno 2011 di euro 112.858.037,00; Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 1247, della citata legge n. 296/2006 dell'ammontare globale dei contributi stanziati (Euro 112.858.037,00) il quindici per cento (Euro 16.928.705,55) e' destinato alle emittenti radiofoniche locali e che pertanto la somma da ripartire alle emittenti televisive locali per l'anno 2011 e' di Euro 95.929.331,00; Considerato che, al fine di ripartire lo stanziamento di Euro 95.929.331,00 previsto per l'anno 2011 tra i vari bacini di utenza televisiva costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del piu' volte menzionato regolamento, occorre tenere conto dei due fattori ivi previsti consistenti nel fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino di utenza che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e nel particolare rilievo a favore dei bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione e che, pertanto, l'attribuzione percentuale dello stanziamento in ciascun bacino di utenza televisivo risulta dalla combinazione dell'indice di fatturato del bacino d'utenza, parametrizzato in relazione diretta e dell'indice del PIL pro capite, parametrizzato in relazione inversa, secondo la seguente formula: Parte di provvedimento in formato grafico
Viste le domande per l'ottenimento dei benefici previsti per l'anno 2011 a favore delle emittenti televisive locali, pervenute al Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 17 giugno 2011;
Decreta:
Art. 1
1. L'ammontare annuo dello stanziamento previsto per le emittenti televisive locali dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, cosi' come modificato, da ultimo, dall'art. 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, dalla legge n. 13 dicembre 2010, n. 221, in combinato con il decreto 21 dicembre 2010 del Ministro dell'economia e delle finanze, tabella n. 3 - cap. 3121 pari ad Euro 95.929.331,00 per l'anno 2011, e' ripartito tra i bacini di utenza televisiva coincidenti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come segue: Parte di provvedimento in formato grafico
2. Il presente decreto viene inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 ottobre 2012
Il Ministro: Passera
Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2012 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 12, foglio n. 246 |
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